Sentenza 27 marzo 2009
Massime • 1
In tema di falsità inerenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli atti amministrativi extraprocessuali di accertamento compiuti dai competenti uffici finanziari possono essere legittimamente acquisiti come prova documentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/03/2009, n. 19000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19000 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 27/03/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 928
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 020223/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA LV, N. IL 03/11/1948;
2) RA VITTORIO, N. IL 25/06/1978;
avverso SENTENZA del 21/09/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore Avv. SOFI Vincenzo Maria, il quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 26/11/2004, FA IO e FA TT sono stati dal Tribunale di Catanzaro condannati ciascuno alla pena di anno 1 mesi 2 di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa, in quanto riconosciuti colpevoli del reato di false dichiarazioni di cui alla L. n. 217 del 1990, art. 5, comma 7, per avere, in concorso tra loro, allegato alla domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, avanzata dal primo al G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, false dichiarazioni sulle loro condizioni reddituali. Decidendo sull'appello proposto dai suddetti imputati, la Corte di Appello della stessa città, con sentenza del 21/9/2005, confermava quella resa dal primo giudice, dando atto in motivazione che la data del commesso reato del 15/3/2001 coincideva con la data del decreto di ammissione al beneficio;
rilevando che i competenti uffici finanziari, in esito agli accertamenti patrimoniali eseguiti in via amministrativa, avevano trasmesso gli atti all'A.G. ponendo in evidenza che FA IO aveva omesso di dichiarare di essere titolare di un'autovettura e che FA TT, fratello del primo, aveva, a sua volta, omesso di dichiarare di essere percettore di reddito di lavoro dipendente, essendo impiegato presso la ditta "Euro tecnica sud" fin dal 3/6/1999; precisando che, a seguito della trasmissione di tali atti da parte dell'amministrazione finanziaria, il beneficio era stato revocato, per effetto del superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge per accedere al beneficio stesso, dovuto anche in conseguenza al presunto concorso di redditi occulti, provenienti da numerose attività illecite remunerative, cui si sarebbe dedicato l'istante all'interno di un contesto criminale mafioso;
sostenendo, infine, che nei confronti degli autori delle false dichiarazioni, avendo essi prospettato un quadro incompleto ed infedele della propria situazione patrimoniale, era legittimo confermare il giudizio di colpevolezza in ordine al reato loro ascritto, irrilevanti ed infondate palesandosi le tesi giustificative da essi proposte in sede di gravame.
Avvero tale decisione di secondo grado, propongono separatamente ricorso per cassazione entrambi gli imputati.
FA TT, con separato libello, denuncia la nullità della notifica del decreto di citazione al giudizio di appello e di tutti i successivi atti, ivi compresa la sentenza, sostenendo che quella notifica era stata effettuata irritualmente nel luogo di residenza di esso ricorrente, mentre avrebbe dovuto essere eseguita presso il carcere ove, in epoca precedente e sin dal 2/2/2005, egli si trovava detenuto per altra causa.
FA IO - in altro libello, al quale aderisce anche il fratello TT - lamenta, in primo luogo, erronea applicazione della legge, per la ragione che gli atti di accertamento compiuti dagli uffici finanziari erano stati direttamente acquisiti al processo, ignorando che proprio la loro inerenza al processo imponeva che fosse rinnovata l'istruzione dibattimentale per consentire l'audizione, nel contraddittorio delle parti, degli autori dell'accertamento medesimo;
in secondo luogo, si duole che l'accertato superamento dei limiti di reddito sia stato erroneamente imputato, da un lato, al possesso di un'autovettura, senza considerare che quest'ultima era stata rottamata nel 2000, e, dall'altro lato, alla titolarità di un contratto di lavoro da parte del fratello TT, omettendo di verificare se fosse seguita la percezione di eventuali redditi e l'ammontare degli stessi;
in terzo luogo, adduce che, in ogni caso, l'ininfluenza del falso, rispetto al giudizio da esprimere in sede di ammissione al beneficio, avrebbe dovuto consigliare un giudizio di inidoneità dello stesso a ledere l'interesse protetto dalla norma incriminatrice;
infine, lamenta l'erroneità del diniego delle attenuanti generiche, posto che nessun danno patrimoniale era stato arrecato all'Erario.
Entrambi i ricorsi sono destinati alla declaratoria di inammissibilità.
L'eccepita nullità della sentenza, per l'irritualità della notifica a FA TT del decreto di citazione al giudizio di appello, è all'evidenza destituita di fondamento.
Risulta, infatti, dagli atti che il decreto di citazione all'udienza del 21/9/2005, avanti la Corte di Appello di Catanzaro, è stato notificato a FA TT il 26/5/2005 a mani della madre IA ZA, dichiaratasi capace e convivente;
che lo stato di detenzione dell'appellante non è stato comunicato o altrimenti portato tempestivamente a conoscenza dei giudici di appello, nemmeno durante l'udienza di trattazione dell'appello, alla quale ha attivamente presenziato il difensore, avv. Vincenzo Galeota, quale sostituto processuale del difensore di fiducia, nulla avendo costui osservato od eccepito nella fase della verifica della regolarità della costituzione delle parti, alla quale fase, in assenza di obiezioni di sorta, è seguita la rituale dichiarazione di contumacia di FA TT, non comparso.
Stante tali emergenze dimostrative che la "vocatio in ius" è stata idonea ad instaurare validamente il contraddittorio, è indubbio che non si è verificata alcuna nullità del decreto di citazione, essendo stato questo ritualmente notificato, in assenza di notizie sull'eventuale stato di detenzione di FA TT, al luogo di sua residenza nelle mani di familiare capace e convivente;
ne' tantomeno si è verificata nullità della dichiarazione di contumacia e del giudizio che ne è seguito nei confronti del contumace, in quanto nessun impedimento a comparire è stato tempestivamente portato a conoscenza dei giudici di appello: non da parte del difensore, che ha presenziato e partecipato al giudizio e non ha chiesto alcun rinvio per eventuale impedimento del suo cliente, e non da parte dell'imputato-appellante, il quale non ha mai esternato in qualsiasi modo, purché anteriormente all'inizio dell'udienza, la volontà di comparirvi.
Manifestamente infondato è il rilievo censorio attinente all'acquisizione al fascicolo processuale degli atti di accertamento compiuti dai competenti uffici finanziari, posto che la natura amministrativa del procedimento di accertamento patrimoniale compiuto dall'Amministrazione finanziaria, trasfondendosi negli atti che lo compongono, rende evidente che essi, quali atti amministrativi, formati fuori del procedimento penale ed inerenti al contesto oggetto di conoscenza giudiziale, potevano, come lo sono stati, essere legittimamente acquisiti come prove documentali, essendo sottoposti al regime di cui all'art. 234 c.p.p.. In riferimento, poi, alle censure che sottolineano l'erronea sottovalutazione delle giustificazioni addotte in sede di gravame, non può che rilevarsene l'aspecificità, non confrontandosi esse con le specifiche e persuasive argomentazioni ex adverso fornite dai giudici di merito. Questi ultimi hanno congruamente spiegato in motivazione che i dati di fatto, riportati nelle dichiarazioni previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contenevano delle omissioni in ordine alle condizioni reddituali dei componenti il nucleo familiare dell'istante; che la rilevanza penale di tali omissioni era insita nell'offerta di un quadro incompleto della situazione patrimoniale e non poteva essere neutralizzata dalla dismissione dell'autovettura intestata a FA IO, in quanto avvenuta in epoca tale da legittimare l'esistenza in via presuntiva di spese di gestione per il possesso del veicolo;
non poteva essere, altresì, neutralizzata dall'allegato stato di detenzione di FA TT riferito al gennaio 2001, in quanto l'attività di lavoro svolta da costui alle dipendenze della ditta "Eurotecnica sud" risale all'anno precedente, anno, quest'ultimo, rilevante ai fini della concorrenza del suo reddito da lavoro a determinare la soglia di ammissione al beneficio chiesto dal fratello IO. È agevole, poi, la replica all'infondata tesi difensiva dell'innocuità od inoffensività delle contestate falsità per l'asserita loro inidoneità ad incidere sull'originario giudizio di ammissibilità dell'istanza. Ciò, in quanto integrano il delitto contestato ai due imputati, odierni ricorrenti, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio.
In altri termini, il delitto in esame sussiste a prescindere dall'incidenza che le false dichiarazioni possano aver avuto sulla detta ammissione, dal momento che qualsiasi elemento indicativo di reddito, anche inferiore a quello significativo ai fini del superamento della soglia, va dichiarato onde consentire agli organi competenti di effettuare le valutazioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 96 e 98.
Non resta, infine, che occuparsi della subordinata doglianza proposta, a proposito delle attenuanti generiche, da entrambi i ricorrenti.
Trattasi di doglianza manifestamente infondata e, oltretutto, aspecifica, in quanto la sentenza impugnata dedica una congrua e giuridicamente corretta spiegazione in ordine alla decisione di non elargire in favore di entrambi gli imputati il beneficio di cui all'art. 62 bis c.p.. Tale beneficio non è stato concesso per la negativa considerazione che i giudici di appello hanno avuto della personalità degli appellanti, gravati da gravi e numerosi precedenti penali, quanto a FA IO, e da misure di prevenzione, quanto a FA TT.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, basta che il giudice del merito prenda in esame quello tra gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole, all'entità del reato, alle modalità di esecuzione di esso o alla condotta tenuta nel tempo susseguente al reato, può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti stesse.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno di essi al versamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, equitativamente fissata nella misura di cui al dispositivo, tenuto dei profili e dell'entità della colpa riconoscibile nella rispettiva condotta processuale adottata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno di essi, inoltre, al versamento della somma di 1000,00 Euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2009