Sentenza 11 gennaio 2001
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando fra le parti poste in relazione dal mediatore siasi costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/01/2001, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - rel. Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato GRASSI LUDOVICO, difeso dall'avvocato BUONOCORE GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARAZZA MAURIZIO, difeso dall'avvocato MANDELLI RICCARDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1433/97 del Tribunale di COMO, emessa il 15/4/1997 depositata il 06/08/97;
R.G. 1476/1994;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/00 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 15.3.1989 UR IC conveniva in giudizio, dinanzi al pretore di Como, LL AN, chiedendone la condanna al pagamento della somma di L.
2.137.180 a titolo di compenso per attività professionali e di L.
1.990.000 quale provvigione per l'attività mediatoria svolta per la vendita di due lotti di terreno di proprietà del LL.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava l'avverso dedotto, chiedendo il rigetto della domanda.
Il pretore con sentenza 15.10.93 accoglieva la domanda attrice, condannando il convenuto al pagamento delle spese di lite. Il tribunale di Como con sentenza 15.4.97 ha confermato la decisione, appellata dal convenuto soccombente, imponendogli la rifusione delle spese del grado alla controparte.
Ha ritenuto il tribunale che dalle disposizioni dei testi era risultato che l'opera mediatoria per la vendita dei due lotti dell'appellante era stata svolta da BI RE con la collaborazione del UR, a cui il LL, alla presenza del BI del genero LI, aveva promesso il pagamento dell'intero importo del 4% sull'affare, previsto come provvigione della mediazione;
ha rivelato, altresì, l'inapplicabilità al caso in esame della normativa di cui all'art. 6 legge 39/89 per essersi l'affare concluso prima dell'entrata in vigore della legge.
Per la cassazione della decisione ricorre il LL esponendo tre motivi.
Resiste con controricorso il UR, chiedendone il rigetto con la rifusione delle spese del grado in suo favore.
Il resistente ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, sotto il duplice profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1703 e 2222 C.C. e dell'insufficiente motivazione su un punto deciso della controversia, la mancata esclusione del requisito di imparzialità nell'opera mediatoria espletata dal UR, stante l'incompatibilità dello stesso ad assumere tale compito quale prestatore d'opera professionale espletata in favore del LL.
La questione risulta prospettata per la prima volta in sede di legittimità e nemmeno risulta che abbia formato oggetto di contestazione la circostanza, dedotta in citazione dal UR, della prestazione dell'opera di mediazione dopo lo svolgimento delle prestazioni professionali attinenti alla lottizzazione dei terreni del LL.
Tali ragioni ne precludono l'esame in questa sede.
Lo stesso è a dirsi del secondo motivo con il quale si deduce, sotto il profilo della violazione degli art. 1754, 1755 e 1758 c.c. e dell'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, l'errore in iudicando del giudice di appello di aver individuato la cooperazione del UR nella mediazione in base alla sola circostanza che avrebbe sollecitato BI RE a contattare, quale possibile venditore dei due lotti in questione, il LL e non abbia tenuto conto che lo stesso BI, nella sua deposizione testimoniale, aveva affermato che era stato lui a telefonare a LL DO e a invitarlo a "venire col suocero LL AN nell'ufficio del geom. UR a "Drezzo".
Vale, infatti, osservare che nessuna contraddittorietà si ravvisa tra la dichiarazione riportata in ricorso e quanto ritenuto dal tribunale in merito all'intervento mediatorio del UR, perché il fatto che sia stato il BI a telefonare al UR non esclude che sia stato il UR ad indicare al BI in tale occasione il nominativo di chi avrebbe potuto vendere ai futuri acquirenti i due lotti in questione, con la conseguenza che, una volta escluso il difetto di motivazione sul punto, il motivo così come articolato risulta inammissibile, perché involge la valutazione della prova, sottratta in quanto tale, al controllo di legittimità della Corte di Cassazione.
Il terzo motivo è chiaramente infondato perché si deduce l'inesigibilità del diritto alla provvigione da parte del UR, perché non iscritto nell'albo dei mediatori, stante la stipulazione del definitivo dopo l'entrata in vigore della legge 39/89, laddove la tesi dell'appellato che il relativo preliminare di vendita fu stipulato in data 14.12.87 trova esplicita conferma nello stesso contenuto del ricorso ove è detto che il UR fece valere le sue ragioni creditizie nei confronti del LL AN già con la diffida al pagamento inoltrata dal suo legale con lettera del 2.12.88, prodotta come documento n. 7.
In punto di diritto, è bene rimarcare che è ormai consolidato il principio che, ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando tra le parti, poste in relazione dal mediatore, siasi costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione del contratto.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del grado in favore del resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del resistente, che liquida in L. 145.000, oltre onorari in L.
1.000.000. Così deciso in Roma, il 11 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2001