Sentenza 21 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/01/2004, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SETTIMJ IO - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OG OV , elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell'avvocato STEFANO GIOVE, che lo difende unitamente all'avvocato RAFFAELLA OG, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NI MA GE, OS IE, OS ON, OS US AN, elettivamente domiciliati in ROMA P.zza CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato RAIMONDO MASCALI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
OS EF, CORTINOVIS PALMINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 347/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 05/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 febbraio 1986 IO ZO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo, gli eredi di SE RO deducendo: che in data 15.2,1984 aveva stipulato un preliminare di vendita con il RO, che si era impegnato a vendergli un appartamento ed accessori in Zogno, da completarsi a cura e spese del venditore, al prezzo di L. 80.000.000 che, si dava atto essere stato contestualmente versato;
che, deceduto il RO, gli eredi non avevano provveduto ne' a portare a termine i lavori, ne' ad intestargli l'immobile, così cagionandogli gravi danni. Chiedeva, pertanto, che accertata l'autenticità della sottoscrizione del documento da parte dei contraenti, fosse dichiarata la proprietà dello stesso in capo all'attore e fosse ordinata la trascrizione del preliminare o della sentenza, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Costituitisi, gli eredi di SE RO eccepivano in primo luogo la falsità del contratto nella parte in cui si dava atto del pagamento del prezzo avvenuto contestualmente alla stipula, proponendo querela di falso sul punto. Precisavano: che il RO nulla aveva ricevuto dal ZO, il quale aveva emesso un assegno, a pagamento del prezzo, in favore di PA TI, vera parte venditrice dell'immobile che risultava però ancora intestato al loro dante causa;
che il RO con scrittura privata 10.1.1984 aveva ceduto l'appartamento al TI che a sua volta l'aveva venduto a ZO;
che l'intervento del RO, voluto dallo stesso TI per evitare un duplice trapasso, era stato solo formale tant'è che il RO non aveva ricevuto alcunché. Chiedevano, pertanto, in via preliminare la chiamata in causa di TI al quale ritenevano comune la causa e nel merito che essi erano disponibili a formalizzare il passaggio di proprietà in favore del soggetto che sarebbe risultato averne diritto. Autorizzata la chiamata del TI, gli eredi RO chiedevano che il chiamato fosse dichiarato tenuto a manlevarli dalle domande proposte nei loro confronti.
Il TI, costituitosi, osserva: che, effettivamente, con scrittura 10.1.1984 il RO gli aveva ceduto in permuta l'appartamento, in cambio di certi lavori che egli avrebbe dovuto eseguire nello stabile;
che OM ZO, figlio dell'attore, gli aveva in passato fatto credito cambiandogli assegni e cambiali a tassi avendo egli difficoltà a rientrare, lo aveva convinto a far sottoscrivere a RO l'atto di cessione dell'appartamento de quo, con la promessa che gli avrebbe fatto un prestito pari al valore dell'immobile e gli avrebbe restituito titoli di corrispondente importo;
che pertanto venne stipulato da IO ZO, sostituitosi al figlio, il preliminare di vendita con il RO, ma esso TI non ricevette nulla perché l'assegno emesso dal ZO per L. 80.000.000 fu girato dallo stesso RO e consegnato all'emittente.
Chiedeva, quindi, che accertata la sottoscrizione, da parte dei contraenti del contratto 10 gennaio 84, si dichiarasse l'immobile de quo passato in proprietà allo stesso TI, dandosi atto dell'integrale adempimento da parte del medesimo delle obbligazioni assunte e constatato il reale ruolo avuto dal RO nel contratto 15.2.84, fosse condannato il ZO a versargli il prezzo dell'appartamento pari a 80.000.000.
Espletata l'istruttoria il Tribunale, con sentenza 13 gennaio 1997 rigettava la domanda dell'attore ed accoglieva quella del TI respingendo tutte le altre.
Affermava, infatti, il Tribunale: che in base al contratto 10.1.84 la proprietà dell'appartamento era passata al TI, mentre il contratto 15,2.84 era simulato per interposizione fittizia avendo il RO stipulato la posto del TI già divenuto proprietario dell'immobile; che nessun effetto poteva riconoscersi al contratto simulato, mancando ogni traccia scritta dell'accordo dissimulato.
Su impugnazione principale del ZO ed incidentale degli eredi RO la corte di appello di Brescia con sentenza 5 maggio 2000 respingeva entrambe le impugnazioni.
Per quanto interessa il presente giudizio, afferma la corte: che i danni di cui si chiede il risarcimento in sede di appello sono quelli derivanti dalla definitiva impossibilità di ottenere l'intestazione dell'immobile (venduto nelle more del giudizio dal TI ), danni, in tesi causati dall'inadempimento del RO al preliminare di vendita di cosa altrui (così qualificato dalla corte) stipulato con il ZO il 15.2.84; che se è vero che il RO doveva procurare l'acquisto della proprietà dell'immobile al ZO, ciò egli doveva sulla base degli accordi che il ZO aveva concluso con il TI al quale il RO aveva in precedenza trasferito il bene;
che, quindi, il ZO era ben consapevole che la stipulazione da parte del RO dell'atto di trasferimento non poteva prescindere dal consenso espresso del TI il quale avrebbe potuto opporre il suo precedente acquisto;
che, perciò, appariva ragionevole la posizione degli eredi RO che si erano dichiarati disposti a stipulare a favore di chi fosse risultato averne diritto;
che, inoltre, nessuno spostamento patrimoniale era avvenuto in favore del RO che, ricevuto un assegno dal Sonzogno, a copertura del prezzo, aveva riconsegnato il titolo nella disponibilità dell'emittente; che, in ordine alla dedotta perdita degli 80.000.000 pagati dal ZO al TI come corrispettivo dell'appartamento, avendo il ZO stipulato solo verbalmente la compravendita immobiliare con il TI, e presentandosi il preliminare stipulato dal RO come necessario solo per dare pratica esecuzione nel sistema della pubblicità immobiliare al contratto intercorso con il TI, l'esborso in danaro effettuato con riferimento ad un contratto invalido perché non stipulato in forma scritta, configura un danno di cui avrebbe dovuto eventualmente rispondere il TI che aveva ricevuto la somma, e non gli eredi RO che nulla avevano percepito. Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il ZO che ha depositato memoria.
Resistono con controricorso gli eredi RO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivo di impugnazione l'erroneo rigetto della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti degli eredi RO, per avere la corte d'appello:
a) - erroneamente confuso l'efficacia traslativa del contratto con la sua validità ai fini del risarcimento danni, facendo dipendere quindi la risarcibilità dei danni dall'efficacia traslativa del contratto, ciò, nonostante causa dei danni non fosse stata la mera stipula del contratto, comunque valido fra le parti, ma il ruolo complessivo avuto dal RO nella vicenda, il quale, essendo formalmente intestatario dell'immobile, si era impegnato a trasferire la titolarità al ZO, senza poi adempiere all'obbligazione assunta, e pur avendo questi consegnato il prezzo di 80.000.000 al TI, con l'accordo del RO;
B) - erroneamente ritenuto che non sussistesse alcun inadempimento colpevole del RO in quanto il ZO era a conoscenza dei reali rapporti fra le parti;
ciò, nonostante i danni subiti dal ricorrente fossero la conseguenza diretta dell'assicurazione datagli dal RO di procurargli, attraverso la stipula del preliminare, la proprietà dell'immobile ancora formalmente a lui intestato;
C) - erroneamente affermato che il RO nulla avrebbe dovuto restituire al ZO in seguito al mancato realizzarsi degli effetti traslativi della proprietà dell'immobile, in quanto nulla aveva trattenuto del prezzo pagato dal promissario acquirente;
ciò nonostante i danni sopportati fossero concreti;
D) - erroneamente affermato che dei danni avrebbe dovuto, eventualmente, rispondere il TI e non i RO che nulla avevano percepito dal ZO;
ciò nonostante:
1) - l'obbligo risarcitorio discendesse dal preliminare 15.2.84 che, se inefficace ai fini del trasferimento immobiliare, era, del resto, un contratto valido ed obbligava il RO all'adempimento, con la conseguenza che, resosi il medesimo inadempiente, del suo inadempimento erano tenuti a rispondere gli eredi;
2) - la corte avesse contraddittoriamente, dato atto del consapevole attivarsi di tutte le parti nella vicenda e quindi anche del RO, giustificando l'operato del ZO sulla base del preliminare stipulato.
Il ricorso è infondato.
Non è vero, infatti, che la corte d'appello abbia negato al ZO il risarcimento dei danni ritenendo che la richiesta fosse relativa a danni derivati dalla stipula di un contratto ad effetti obbligatori, anziché ad effetti reali;
ne' è vero che la corte abbia trascurato di prendere in considerazione quei danni, derivati dal pagamento di L. 80.000.000 effettuato dal ZO al TI, che il ricorrente imputa al comportamento del RO, il quale, assicurando il trasferimento del bene a favore del ZO , in quanto ancora intestatario dello stesso, lo avrebbe indotto a consegnare al TI, titolare effettivo dell'immobile, la somma sopra indicata.
La corte d'appello, in realtà, ha ben esaminato il comportamento del RO, pervenendo alla conclusione che questi, contrariamente all'assunto del ricorrente, ebbe un ruolo secondario ("ancillare") in tutta la complessa vicenda, in quanto le trattative relative all'appartamento avvennero fra il ZO ed il TI, senza alcun intervento del RO, come anche tra i medesimi avvenne il regolamento a favore del RO che, in forza dell'accordo verbale intercorso fra il ZO ed il TI per il trasferimento dell'immobile a favore del primo, fu indotto dal ZO, a sua volta spinto dall'esigenza di tutelarsi, a stipulare a favore di questi il preliminare di vendita di cosa altrui, negozio che essendo il RO ancora intestatario dell'immobile, era necessario al solo fine, dice la corte, di dare pratica esecuzione, nel sistema vigente della pubblicità immobiliare, all'accordo concluso oralmente con il TI. La corte d'appello, quindi, individuato il ruolo del RO nella vicenda, non nega che questi abbia, con la sottoscrizione del preliminare di vendita di cosa altrui assunto l'obbligo nei confronti del ZO di procurargli l'acquisizione della proprietà dell'immobile di cui era titolare il TI;
ne' nega che a tale obbligo il RO sia rimasto inadempiente cosicché il pagamento della somma di L. 80.000.000 al TI è rimasto privo di causa, considerata la nullità dell'accordo verbale intercorso fra il ZO ed il TI.
Di tale inadempimento, tuttavia, secondo la corte d'appello, non può essere chiamato a rispondere il RO, in quanto l'acquisto della proprietà dell'immobile a favore del ZO, è divenuta impossibile (tant'è che il TI ha alienato a terzi) per causa non imputabile al RO, ma al TI, con il quale il ZO aveva trattato e che, solo ove non avesse opposto il suo titolo d'acquisto (cosa che è, viceversa, avvenuta), avrebbe consentito al RO di adempiere all'impegno assunto con la sottoscrizione del preliminare 15.2.84.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Segue alla soccombenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle controparti, nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 91,00 oltre euro 2000,00 per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004