Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2002, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
REPUBBL"056 2 1 / 0 2 IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto compravenolito, SEZIONE SECONDA CIVILE vizi, interpretasour 2 diclausole Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16518/99 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere RIGGIO Dott. Ugo 19107/99 Cron. 16750 Consigliere - Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rep. 1263 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud. 31/10/01 Dott. Giovanni SETTIMJ ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 310 LIDI SERVICE SRL, già LAVANDERIA LIDI S.R.L. in 11 18 APR. 2002it IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAETANA 13/A, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GRAZIANI, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO CUSUMANO, NCELLERIA giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
NI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
2001 - intimato °e sul 2° ricorso n 19107/99 proposto da: 1456 -1- NI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. NI ENNIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PALENZONA, difeso dall'avvocato ALESSANDRO MURATORI CASALI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
LIDI SERVICE SRL, già LAVANDERIA LIDI SRL in persona del legale rappresentante Sig. ZI BR, domiciliato in ROMA VIA CAETANA 13/A, elettivamente presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GRAZIANI, che lo difende unitamente all'avvocato ALBERTO CUSUMANO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 1207/98 della Corte d'Appello avverso di BOLOGNA, depositata il 15/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
こ Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso -2- incidentale;
5 こ -3- AbLidi Service c/ NO RG 16518 + 1 9107/99 - 1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 30.9.88, la Lidi Service Srl -(già Lavanderia Lidi Srl) premesso che in data 23.5.85 aveva concluso con la NO Srl un contratto di forni- tura per un impianto di trasporto, stoccaggio e conteggio di biancheria al prezzo complessivo di £ 340.000.000, ol- tre interessi per pagamento dilazionato in £ 202.101.265; ☑ che detto impianto era composto di cinque autonome sezio- ni e la venditrice s'era impegnata, tra l'altro, in caso di funzionamento difettoso, ad apportare nel termine di sei mesi le modifiche necessarie e, trascorso detto ter- mine, ove il mancato funzionamento fosse perdurato, a ri- durre il prezzo d'ogni parte difettosa della somma corri- spondente alla percentuale di mancato funzionamento;
che la NO Srl non aveva rispettato il termine per la consegna dell'impianto ed era inutilmente decorso quello successivamente prorogato per il collaudo, effettuato poi in data 11.12.85 con esito negativo, onde aveva fatto se- guito tutta una serie d'interventi giornalieri;
che in data 9.5.86, a seguito d'altro collaudo ed a definizione della verifica, era stata redatta una lista dei difetti ancora presenti nell'impianto; che dopo ulteriori vani tentativi da parte della NO Srl di eliminare quei difetti, essa acquirente aveva dovuto prendere atto del totale malfunzionamento del macchinario - conveniva la Lidi Service c/ NO RG 16518 +19107/99 - 2 NO Srl innanzi al tribunale di Modena chiedendo che ove, attraverso l'esperimento di consulenza tecnica, fos- se risultata nell'impianto la mancanza delle qualità pro- messe, il contratto fosse dichiarato risolto;
ove, inve- fosse emerso che esso era sufficientemente funzionan- ce, ma percentualmente difettoso nelle diverse parti, si te, procedesse alle proporzionali riduzioni dei singoli prez- zi, dichiarando tenuta essa attrice a corrispondere solo le somme effettivamente dovute e con condanna della ven- ditrice al risarcimento del danno non solo per il mancato risparmio che avrebbe dovuto conseguire la perfetta fun- zionalità dell'impianto per minor impiego di personale, ma anche per le somme corrisposte a personale specializ- zato impiegato per sopperire alle carenze dell'impianto stesso. Costituendosi, la NO Srl eccepiva, per quanto ancora interessa, la decadenza dalla garanzia per la man- cata denuncia dei vizi, l'inammissibilità della domanda di consulenza tecnica, la violazione dell'art. 1453 CC non essendo consentito, in base a tale norma, chiedere la - risoluzione per inadempimento ed, in via alternativa, la riduzione del prezzo;
spiegava, altresì, domanda ricon- venzionale perché l'attrice venisse condannata al paga- mento della somma di £ 38.527.000 pari al corrispettivo, rimasto insoluto, di lavori eseguiti extra contratto. こ Lidi Service c/ NO RG 16518 +19107/99 - 3 La causa veniva riunita a quella instaurata con op- posizione della Lidi Service avverso il decreto ingiunti- # Vo ottenuto nei suoi confronti dalla NO per il pa- gamento della somma di £ 55.246.694, quale residuo prezzo della fornitura. Espletate due C.T.U. ed avuta una terza relazione 5 "a chiarimenti", con sentenza 18.5.94, il tribunale di 2 Modena ritenuto che l'istruttoria svolta avesse accer- tato la sussistenza d'un qualche vizio dell'impianto ascrivibile alla NO Srl, in particolare che le ano- malie inizialmente presenti fossero dovute alla carente installazione della carpenteria, il cui costo avrebbe do- vuto essere scorporato dal prezzo;
che, a parte ciò, l'impianto avesse le qualità richieste e fosse funzionale nella resa e nella struttura ed, inoltre, dovesse consi- derarsi automatizzato, nonostante richiedesse interventi manuali, peraltro contrattualmente previsti e rientranti nella norma;
che le difficoltà d'utilizzazione fossero da ascrivere a carenze d'uso, manutenzione, formazione del personale e, dunque, a fatto e colpa dell'acquirente, on- de non potessero farsi ricadere sulla fornitrice;
che alla Lidi Service fosse quellol'unico danno risarcibile dipendente dalla difettosa installazione e montaggio del- la parte meccanica, per il che le si potevano riconoscere singole riduzioni del prezzo della fornitura, pari a £ —-----་ Lidi Service c/ NO RG 16518+ 19107/99 - 4 9.000.000 per la zona conteggio ed a £ 20.400.000 per la -zona stoccaggio revocava l'opposto decreto ingiuntivo e riduceva il prezzo della fornitura complessivamente di £ 29.400.000; dichiarava la Lidi Service tenuta al pagamen- to in favore della NO delle somme di £ 55.247.000 per saldo prezzo della fornitura e di £ 38.527.000 per $ extracontratto;
quindi, operata la compensazionelavori • tra i due crediti, condannava l'attrice al pagamento del- la somma rivalutata di £ 88.000.000 in favore della con- venuta, oltre agli interessi legali. Avverso tale decisione la Lidi Service Srl propone- va appello, cui resisteva la NO Srl chiedendo, in limine, declaratoria d'inammissibilità del gravame. Espletata una nuova CTU, con sentenza 15.12.98, la corte d'appello di Bologna ritenuto che alcuni capi della sentenza di primo grado (quelli di cui ai crediti della Srl NO per £ 55.247.000 quale saldo prezzo della fornitura e per £ 38.527.000 per lavori extracon- tratto) non fossero stati impugnati e dunque fossero pas- sati in giudicato;
che l'eccezione d'inammissibilità del - gravame fosse infondata stante la specificità dei motivi svolti;
che parimenti infondata fosse l'eccezione d'im- proponibilità delle domande alternative di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo, sia perché dette domande dovevano considerarsi abbandonate dall'appellan- Lidi Service c/ NO RG 16518 +19107/99 - 5 te, sia perché, in ogni caso, l'art. 1453 CC non esclude la possibilità di proporle contestualmente, rispettiva- mente in via principale ed in via subordinata;
che la Srl NO, avendo chiesto la conferma della sentenza di primo grado, avesse implicitamente rinunciato all'ecce- zione, precedentemente sollevata, d'inammissibilità della domanda risarcitoria;
B che detta domanda non potesse con- siderarsi nuova, sia perché era già stata spiegata nell' atto di citazione introduttivo del giudizio, sia perché una domanda di risarcimento contenente le voci di danno era stata formulata anche nell'atto di citazione in op- posizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla contropar- te, nonché riformulata in sede di precisazione delle de- finitive conclusioni;
che il primo motivo d'impugnazione fosse infondato, in quanto il tribunale aveva corretta- mente tenuto conto sia delle conclusioni contenute nel secondo elaborato del CTU, sia delle precisazioni conte- nute nei chiarimenti del 25.7.91; che, quanto al secondo motivo di gravame, nessuna delle voci di danno indicate dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni potesse riconoscersi, sia perché tali danni erano conse- guenti a difetti dell'impianto eliminabili, sia perché l'acquirente aveva già ottenuto a titolo risarcitorio una riduzione del prezzo in conformità dei patti contrattua- li;
che proprio in ragione di tale riduzione non potesse -31 Lidi Service c/ NO RG 16518 +19107/99 - 6 attribuirsi alla Lidi Service la somma di £ 168.900.000, determinata dal CTU con riferimento alle spese necessarie per la riparazione dei suddetti difetti dell'impianto; che l'entità dell'ulteriore risarcimento dovesse limitar- si alla somma di £ 111.331.375, determinata dal CTU con riferimento ai maggiori costi derivati dal tempo Occor- rente per l'esecuzione delle necessarie riparazioni;
che il residuo credito dell'appellante dovesse quantificarsi compensando tale somma, rivalutata in base agli indici ISTAT in £ 114.518.347, con il residuale credito di £ 88.000.000 già riconosciuto dal primo giudice in favore della NO Srl accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, condannava la NO Srl al pagamento in favore della Lidi Service Srl della somma residua di £ 26.518.347. Avverso tale sentenza la Lidi Service Srl proponeva ricorso per cassazione con due articolati motivi. Resisteva la NO Srl con controricorso, propo- nendo a sua volta, ricorso incidentale con quattro moti- vi, cui resisteva la ricorrente con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi, proposti avverso la medesima senten- e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 CPC. za -Con il primo motivo, la ricorrente principale de- nunziando omessa insufficiente contraddittoria motivazio- i ) Lidi Service c/ NO RG 16518 +19107/99 -7 ne circa un punto decisivo della controversia - si duole che la corte territoriale abbia deciso di non riconoscer- le il diritto al risarcimento del danno per la somma di £ 168.900.000, erroneamente ritenendo l'avvenuto parziale risarcimento dei danni patiti in virtù d'una riduzione del prezzo "secondo i patti contrattuali" senza identifi- care né tali patti, né le somme percette al detto titolo, né la riduzione del prezzo ipoteticamente ottenuta;
abbia erroneamente determinato il proprio residuo credito in £ 26.518.347 riproducendo il medesimo conteggio operato dal primo giudice, così precludendole ogni possibilità di ve- rificare, una volta individuato il relativo patto con- trattuale, ove esistente, se la riduzione del prezzo pre- vistavi corrispondesse o meno esattamente alla somma di £ 168.900.000, somma rilevante in quanto pari quasi alla totalità del prezzo. Il motivo non merita accoglimento. La narrativa della sentenza d'appello riporta det- tagliatamente i termini dell'atto introduttivo originario 30.9.88, evidenziandone l'espresso riferimento alla pat- tuizione relativa al collaudo per la quale, in caso di perdurante malfunzionamento dell'impianto, dal prezzo di ogni parte difettosa dello stesso sarebbe stata sottratta la somma corrispondente alla percentuale di mancato fun- zionamento;
riporta, quindi, il giudizio espresso dal Lidi Service cl NO RG 16518 +19107/99 8 tribunale che, considerati gli accertamenti e le conclu- sioni della consulenza tecnica per la quale l'unico danno riconoscibile risultava essere quello da difettosi mon- taggio ed installazione della parte meccanica, aveva fat- to applicazione della pattuizione di riduzione del prezzo inserita nella convenzione di collaudo allegata al con- tratto riconoscendo all'attrice, in relazione alle singo- le cause di malfunzionamento riscontrate, una riduzione del prezzo di £ 9.000.000 per la "zona conteggio" ed al- tra di £ 20.400.000 per la "zona stoccaggio"; riporta, da ultimo, i motivi di gravame proposti dall'originaria at- trice concernenti l'asserita mancata valutazione delle risultanze della seconda consulenza nella determinazione delle percentuali di malfunzionamento dell'impianto e considerazione dei danni ulteriori alla consi-l'omessa stenza economica dell'azienda. Tanto la riconducibilità della situazione di fatto accertata alla clausola contrattuale della riduzione del prezzo ritenuta dal tribunale, quanto i termini e le mo- dalità dell'applicazione della clausola stessa fatta dal detto primo giudice non risulta, dunque, abbiano formato oggetto d'impugnazione con l'atto d'appello, onde su tali questioni devesi ritenere formato il giudicato interno eppertanto l'odierna ricorrente né può dolersi che la corte territoriale abbia conformato la corrispondente Lidi Service cl NO RG 16518 +19107/99 9 parte della propria decisione ad un capo della sentenza di primo grado divenuta inoppugnabile, né può prospettare in questa sede questioni sulle quali non s'è svolto il contraddittorio in secondo grado. Poiché, infatti, le questioni dedotte con il motivo de quo non sono state sollevate nel giudizio d'appello, F secondo quanto risulta dall'esame delle varie componenti della sentenza impugnata (conclusioni delle parti ripor- tate nell'epigrafe, esposizione del fatto, motivazione), e poiché contro la sentenza stessa non è stata formulata anche censura per omesso esame di specifiche prospetta- zioni di parte sui punti in questione, le asserzioni sul- le quali si basano le relative tesi restano, di conse- guenza, incontrollate ed incontrollabili, attesa la natu- ra del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di di- ritto nello stesso già espressamente proposte. Al riguardo, questa Corte ha, in vero, avuto ripe- tutamente occasione d'evidenziare come i motivi del ri- cassazione possano investire esclusivamente corso per e questioni che abbiano già formato oggetto statuizioni di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti e come, Lidi Service c/ NO RG 16518+ 19107/99 -10 di conseguenza, qualsiasi questione esorbitante da tale ambito debba essere considerata inammissibile. D'altra parte, la corte territoriale, una volta ac- certato, rispondendo allo specifico motivo di gravame prospettatole, che il tribunale aveva deciso prendendo in considerazione le risultanze d'entrambe le consulenze fatte eseguire, altro non poteva fare, non essendo state impugnate anche l'interpretazione delle clausole contrat- tuali e la loro applicazione operata dal primo giudice, se non prendere atto, come espressamente ha fatto, che sul punto del risarcimento mediante la riduzione del prezzo nei limiti di £ 29.400.000 la decisione di primo grado era inoppugnabile e non poteva, pertanto, essere la diversa entità risarcitoria presa in considerazione per la maggior somma di £ 168.900.000 riveniente dalla consulenza esperita in secondo grado, onde nell'impugnata sentenza non è ravvisabile, al riguardo, alcun vizio né d'insufficienza né d'illogicità della motivazione. Con il secondo motivo, la ricorrente principale - applicazione dell'art. denunziando violazione e falsa in relazione a quanto prospettato con il mo- 115/I CPC - tivo precedente, si duole che la corte territoriale, dopo aver esaurientemente motivato in ordine alla necessità di porre a base della decisione l'elaborato peritale, ne ab- bia, poi, disatteso le risultanze. Lidi Service c/ NO RG 16518+ 19107/99 - 11 Il motivo non merita accoglimento. La ricorrente, pur avendo denunziato la violazione dell'art. 115 CPC, non ha, poi, sviluppato nell'espo- sizione argomento alcuno in diritto, inteso nel senso precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, per con- testare, con specifico riferimento alla norma assuntiva- mente violata, un qualche convincimento espresso dal giu- dice del merito nel quale possa ravvisarsi la dedotta er- ronea interpretazione della noma de qua;
essa si limita, infatti, ad argomentare sulla decisione adottata dal giu- dice del merito in relazione ad un mezzo di prova ritual- mente acquisito, ma trattasi di questione in fatto, che riporta alla già esaminata e disattesa censura per vizio di motivazione, del tutto distinta ed irrilevante rispet- to a quelle di diritto cui possono dar luogo la corretta interpretazione e/o applicazione della norma invocata. Con il proprio primo motivo, la ricorrente inciden- denunziando violazione ed erronea applicazione tale dell'art. 112 CPC in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 CPC nonché omessa ed insufficiente motivazione - si duole che la corte territoriale abbia pronunziato ultra et extra petita prima con l'ordinanza collegiale 31.5.96 poi con la sentenza 9.10.98 di accoglimento parziale delle risul- tanze della consulenza di secondo grado;
abbia motu pro- prio introdotto nel giudizio di secondo grado nuove inda- Lidi Service c/ NO RG 16518 + 19107/99 12 gini e nuove questioni estranee all'oggetto della materia del contendere, nonché nuove voci di danno non richieste e abbiadiverse da quelle reclamate dalla controparte;
erroneamente ricompreso nella voce "danni come da peri- zia" di cui alle conclusioni di controparte anche quelli conseguenti alle spese necessarie per riparare i difetti dell'impianto e per rendere lo stesso funzionante, nonché i maggiori costi derivanti dal tempo necessario all'ese- cuzione delle riparazioni. Con il secondo motivo, la ricorrente incidentale denunciando violazione ed erronea applicazione dell'art. 345 CPC in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 CPC nonché -omessa e/o insufficiente motivazione si duole che3 la corte territoriale non abbia accolto la propria eccezione d'inammissibilità rilevabile d'ufficio circa la domanda di ristoro delle spese di ripristino dell'impianto e dei maggiori costi proposta ex novo da controparte in sede di precisazione delle conclusioni;
abbia erroneamente rite- nenuto tale domanda ammissibile in relazione alle somme indicate dal consulente (£ 168.900.000 e £ 111.331.375) nonostante nella voce "danni come da perizia” dette somme non fossero mai state ricomprese, avendo controparte sem- pre identificato e quantificato detta voce secondo i pat- ti contrattuali. Lidi Service cl NO RG 16518 +19107/99 13 - che, per essere tra loro connessi, I due motivi possono essere trattati congiuntamente - non meritano ac- coglimento. Nell'esercizio del potere d'interpretazione e qua- lificazione della domanda, il giudice del merito, che non è in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte, ha il potere, ma anche il dovere, d'accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale risulta de- sumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma an- che dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni for- mulate nel corso del giudizio, nonché di tener conto del provvedimento richiesto in concreto, ciò con il solo li- mite di rispettare il principio della corrispondenza del- la pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Tale ampio potere, attribuito al giudice onde possa valutare la reale volontà della parte quale desumibile dal complesso del comportamento processuale della stessa, estinsecandosi in valutazioni essenzialmente discreziona- li sul merito della controversia, non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità salvo ove il suo eserci- zio abbia dato luogo a violazione dei suddetti limiti ov- vero risulti insufficientemente od illogicamente motivato Lidi Service c/ NO RG 16518 +19107/99 - 14 -冰 Nella specie l'impugnata sentenza motivatamente evidenziando come la domanda risarcitoria non potesse es- sere considerata nuova, sia perché era già stata spiegata nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, sia perché una domanda di risarcimento contenente le voci di danno era stata formulata anche nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla
contro
- parte, nonché riformulata in sede di precisazione delle definitive conclusioni e, di conseguenza, come la ridu- zione del prezzo non esaurisse tutta l'area del danno ri- sarcibile, dovendosi considerare anche il danno da inci- denza negativa sulla redditività dell'azienda sempre de- dotta dall'originaria attrice laddove ha giustificato l'esigenza dell'ulteriore consulenza e, sulla base di questa, ha accolto il secondo motivo d'appello risulta immune dai vizi sopra indicati eppertanto non soggetta ad ammissibile censura in questa sede. Con il terzo motivo, la ricorrente incidentale denunziando ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC violazione e manca- ta applicazione dell'art. 112 CPC in relazione all'art. 2909 CC - si duole che la corte territoriale non abbia tenuto conto, nell'operare la compensazione, degli inte- ressi sul proprio credito di £ 88.000.000 si duole che - il giudice d'appello abbia omesso di conteggiare gli in- Lidi Service c/ NO RG 16518 +19107/99 15 - teressi spettantile sul proprio credito di £ 88.000.000 riconosciuto dal primo giudice. Il motivo non merita accoglimento. Per effetto dell'accertata compensazione legale, che retroagisce al momento della coesistenza dei contrap- posti crediti, la corte territoriale, in riforma della statuizione sul punto del primo giudice, ha riconosciuto un'eccedenza attiva in favore della Lidi Service, onde eranessun credito produttivo medio tempore d'interessi mai esistito a vantaggio della Mangoni cui, pertanto, nessuna somma a titolo d'interessi poteva essere ricono- sciuta ad incremento del credito de quo, compensato già prima della domanda dalla coesistenza del maggior credito di controparte. Con il quarto motivo, la ricorrente incidentale denunziando violazione ed errata applicazione degli artt. e 115 CPC in relazione all'art. 1223 CC ex art. 360 112 3 e 5 CPC - si duole che la corte territoriale abbia nn. ignorato, nella determinazione dei "maggiori costi", la documentazione in atti (bilanci Lidi) attestante l'inesi- stenza di danni conseguenti al difettoso funzionamento dell'impianto de quo avendo, anzi, controparte chiuso l'esercizio 31.12.86 con un aumento medio del fatturato del 35% rispetto a quello degli anni precedenti. Il motivo non merita accoglimento. Lidi Service c/ NO RG 16518+ 19107/99 - 16 La questione non ha, infatti, formato oggetto di trattazione nel giudizio d'appello, secondo quanto risul- dall'esame delle conclusioni delle parti riportate ta nell'epigrafe, dell'esposizione del fatto e della motiva- zione della sentenza impugnata, nella quale, ostandovi il disposto dell'art. 345 CPC, non avrebbe potuto essere presa in considerazione, in quanto introdotta tardivamen- te eppertanto inammissibilmente solo in sede di comparse conclusionali, giusta quanto espressamente deduce la stessa ricorrente. La semplice produzione di documenti, infatti, non implica di per se stessa l'obbligo del giudice d'esa- minarli e trarne argomenti di convincimento ove ad essi la parte interessata non abbia fatto specifico riferimen- to in tempo utile, id est nel corso del giudizio e sino alla precisazione delle conclusioni, prospettandone la rilevanza probatoria in ordine alle tesi sostenute. Stanti, dunque, la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione del- la sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte, come evidenziato trattando del primo motivo del ricorso principale, tanto meno la questione può esse- re presa in considerazione in questa sede. Nessuno degli esaminati motivi dell'uno come dell' W Lidi Service c/ NO RG 16518 +19107/99 - 17 altro ricorso meritando accoglimento, entrambi vanno, dunque, respinti. Sussistono giusti motivi per compensare integral- mente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, li respinge e compensa le spese. Così deciso in Camera di Consiglio il 31.10.2001. Il Presidente Il est. Netting IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 8 APR. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 109T 129,11 456T 5165 TOT. 18076 806 17:00 6 7 . 2 ...AGENZIA DELLE ENTRATE 9 8 Registrato in data FEB. 2005 rie 4 1 al n.
5.276 versate € 192,76 (euro. CENTONOKANTAOVE 176 p. Aren, Respons e whi (CM, RAC