Sentenza 10 gennaio 2014
Massime • 1
La pena dell'ergastolo inflitta in applicazione dell'art. 7, comma primo, D.L. n. 341 del 2000, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dello stesso, deve essere sostituita in sede esecutiva, con quella di anni trenta di reclusione, prevista dal D.L. n. 82 del 2000, come convertito dalla legge n. 144 del 2000, prima della modifica disposta dall'art. 7 cit., per effetto di quanto stabilito dall'art. 30, quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87. (Conf. a nn. 6002, 6003, 6005/2014 non massimate).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2014, n. 6004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6004 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/01/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 75
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 2920/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IO N. IL 26/03/1954;
avverso l'ordinanza n. 1/2011 CORTE ASSISE di NO VARA, del 01/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. STABILE Carmine che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione. RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 1.12.2011 la Corte di assise di Novara, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza con la quale IA IO aveva chiesto che la pena dell'ergastolo - inflittagli con sentenza della Corte di assise d'appello di Milano in data 6.2.2001 - fosse sostituita con quella di trent'anni di reclusione, in applicazione dei principi affermati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nella decisione in data 17.9.2009 nel caso OP
contro
Italia. La Corte di assise rilevava che il PA era stato condannato con sentenza del 17.4.1998 della Corte di assise di Milano alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni tre in ordine al delitto di omicidio aggravato ed altri delitti.
Nel corso del giudizio d'appello, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 479 del 1999, e del D.L. n. 82 del 2000, il PA aveva chiesto ed ottenuto, con ordinanza in data 19.6.2000 della Corte di assise d'appello di Milano, di essere giudicato con il rito abbreviato.
Prima della conclusione del giudizio di secondo grado, era entrato in vigore il D.L. n. 341 del 2000 con il quale era stato previsto (con interpretazione autentica dell'art. 442 c.p.p., comma 2) che nel giudizio abbreviato la pena dell'ergastolo con isolamento diurno andava sostituita con la pena dell'ergastolo senza isolamento. Con sentenza in data 6.2.2001 della Corte di assise d'appello di Milano il PA è stato condannato, con la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato (nella specie consistita nella eliminazione dell'isolamento diurno), alla pena dell'ergastolo. Con istanza depositata in data 9.3.2011 la difesa del PA aveva chiesto la sostituzione della pena dell'ergastolo, poiché il predetto si trovava nella stessa situazione di OP AN, e quindi anche al PA - come era stato affermato per lo OP nella menzionata decisione della Corte EDU - doveva essere sostituita la pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione, in quanto non poteva essere applicata con effetto retroattivo la più severa normativa introdotta con il D.L. n. 341 del 2000. Il giudice dell'esecuzione dava atto della palese analogia tra la fattispecie in esame e quella portata all'attenzione della Corte EDU con il caso OP, ma riteneva che le pronunce della predetta Corte non avessero efficacia normativa, e quindi le sue decisioni non potevano essere estese a casi analoghi non portati all'attenzione della stessa Corte.
Riteneva, inoltre, che il giudice dell'esecuzione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non avesse il potere di infrangere il giudicato, neppure di fronte a ritenute violazioni delle regole del giusto processo.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge. Nei motivi di ricorso è stato prima contestato che la certezza del diritto (intangibilità del giudicato) possa prevalere su una accertata violazione della CEDU da parte della Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Poi, attraverso un'analisi dell'art. 46 della CEDU e della elaborazione giurisprudenziale sul tema sia della Corte EDU sia della Corte costituzionale, il ricorrente ha sostenuto che le decisioni della Corte EDU devono essere assimilate a quelle della Corte costituzionale, con la conseguenza che deve essere considerata, dopo la pronuncia della Corte EDU sul caso OP, pena illegale la pena dell'ergastolo inflitta a coloro che erano stati ammessi al rito abbreviato in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, (entrato in vigore il 24.11.2000).
Infine, ha indicato nell'incidente di esecuzione lo strumento attraverso il quale la pena dell'ergastolo - da ritenere illegale per le ragioni indicate nella decisione della Corte EDU sul caso OP - deve essere sostituita in quella di anni trenta di reclusione nei confronti di tutti coloro che si trovano nelle medesime condizioni dello OP.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Si deve premettere che con la L. 16 dicembre 1999, n. 479, (cd. legge Carotti, entrata in vigore il 2.1.2000) è stato consentito agli imputati di accedere al rito abbreviato anche per i delitti per i quali era comminata la pena dell'ergastolo, stabilendo all'art. 442 c.p.p., comma 2, che in caso di scelta da parte dell'imputato del giudizio abbreviato "alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta" (questa previsione, già contenuta nel suddetto articolo del codice di rito quando detto codice è entrato in vigore, era stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 176/1991, poiché la legge delega del codice di procedura penale non aveva previsto il giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo). Con decreto legge emanato pochi mesi dopo (D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito nella L. n. 144 del 2000) è stato consentito, a determinate condizioni, anche agli imputati dei processi in corso (i quali, per la normativa vigente prima della Carotti, non avevano potuto accedere al suddetto rito) di essere giudicati con il rito abbreviato, e quindi di usufruire dello sconto di pena previsto per la scelta del predetto rito.
L'aspettativa degli imputati di ottenere - scegliendo di essere giudicati con il rito abbreviato -la sostituzione della condanna all'ergastolo, inasprito dall'isolamento diurno, con quella a trent'anni di reclusione è stata frustrata dall'entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, (convertito nella L. n. 4 del 2001) che conteneva nel capo 3^, (intitolato: interpretazione autentica dell'art. 442 c.p.p., comma 2, e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo) all'art. 7 le seguenti norme:
1. Nell'art. 442 c.p.p., comma 2, ultimo periodo, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.
2. All'art. 442 c.p.p., comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quello dell'ergastolo".
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 341 del 2000, l'imputato OP che aveva chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato dopo l'entrata in vigore della legge Carotti, in sede di appello - poiché la pena dell'ergastolo inflittagli nel primo grado di giudizio era stata inasprita dall'isolamento diurno - ha visto ridotta la pena all'ergastolo con la sola eliminazione dell'isolamento diurno.
Il predetto si è rivolto alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo, con decisione in data 17.9.2009, ha accertato la non equità del trattamento sanzionatorio, perché inflitto in violazione degli artt. 6 e 7 della suddetta Convenzione, essendo stato condannato lo OP dalla Corte di assise d'appello di Roma con sentenza in data 10.1.2002 all'ergastolo, nonostante lo stesso avesse la legittima aspettativa di non subire una pena superiore a trent'anni di reclusione, per aver scelto di essere giudicato con un rito che, nel momento in cui era stato chiesto, prevedeva la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione. La Corte EDU, con la suddetta decisione, ha ritenuto che la modifica dell'art. 442 c.p.p., comma 2, come introdotta dalla legge Carotti, non presentasse alcuna ambiguità, in quanto indicava chiaramente che la pena dell'ergastolo era sostituita da quella della reclusione ad anni trenta, senza alcuna distinzione tra la condanna all'ergastolo con o senza isolamento diurno. Quindi la specificazione introdotta dal D.L. n. 341 del 2000, secondo la Corte EDU, doveva essere considerata non l'interpretazione autentica della suddetta norma introdotta dalla legge Carotti, ma una nuova norma che stabiliva la riduzione di pena da applicare, per la scelta del rito abbreviato, in caso di condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno. La suddetta Corte ha anche precisato che la norma in questione ha natura sostanziale e non processuale, e quindi non poteva essere applicata retroattivamente per il principio secondo il quale, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.
Lo Stato italiano si è adeguato alla decisione della Corte EDU, sostituendo nei confronti dello OP la pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione.
Restava l'esigenza di eliminare l'accertata violazione della CEDU anche nei confronti dei condannati che si trovavano nella stessa situazione dello OP, non essendo tollerabile una situazione di illegalità convenzionale, che si è ritenuto dovesse essere eliminata anche sacrificando il valore della certezza del giudicato. Le Sezioni unite di questa Corte, con ordinanza in data 10.9.2012, in un caso (ER LV) del tutto simile al caso OP hanno sollevato questione di legittimità costituzionale (anche) del D.L. n. 341 del 2000, art. 7, in relazione all'art. 7 della CEDU, nella parte in cui tale norma (in quanto definita di interpretazione autentica) operava retroattivamente. Con sentenza n. 210 in data 3.7.2013 la Corte costituzionale ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 7, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4.
Secondo la predetta sentenza, le norme della CEDU nel significato loro attribuito dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117 Cost., comma 1, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, e per questo è stata dichiarata illegittima la citata norma del D.L. n. 341 del 2000, art. 7, convertito nella L. n. 4 del 2000. A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 7, deve essere applicato la L. n. 87 del 1953, art. 30, secondo il quale le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione e, quando in applicazione della norma incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali.
Pertanto, l'art. 442 c.p.p., comma 2, deve ora essere applicato nel testo anteriore alla modificazione operata con il D.L. n. 341 del 2000, convertito nella L. n. 4 del 2000.
Al fine di dare attuazione ai principi della menzionata sentenza della Corte EDU emessa nel caso OP anche nei confronti di condannati che si trovano nelle stesse condizioni del predetto è sufficiente l'apertura di un incidente di esecuzione, al fine di verificare se effettivamente sussistano le suddette condizioni, e non è necessaria la riapertura del processo di cognizione, dovendosi solo modificare il titolo esecutivo.
Il ricorso presentato da PA NI è fondato.
Da quanto esposto nella prima parte della presente sentenza, risulta in tutta evidenza che il ricorrente si è trovato nelle stesse condizioni di OP AN.
Condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo, inasprito dall'isolamento diurno, nel corso del giudizio di secondo grado - mentre era in vigore l'originaria modifica dell'art. 442 c.p.p., comma 2, ad opera della legge Carotti - ha chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato.
Prima della pronuncia della sentenza di secondo grado è entrato in vigore il D.L. n. 341 del 2000, art. 7, e la Corte di assise d'appello di Milano, avendo deciso di confermare la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, in applicazione del predetto decreto legge ha ridotto la predetta pena, per la scelta del rito abbreviato, eliminando solo l'isolamento diurno, frustrando la legittima aspettativa del PA di vedersi ridotta la pena dell'ergastolo a trent'anni di reclusione.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale per le ragioni sopra indicate del D.L. n. 341 del 2000, art. 7, impone che la pena dell'ergastolo inflitta con la sentenza in data 6.2.2001 della Corte di assise d'appello di Milano sia sostituita con quella di trent'anni di reclusione.
Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, potendo direttamente questa Corte rideterminare la pena, come prevista dalla originaria formulazione della legge Carotti, senza effettuare alcun giudizio di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, determinando la pena in anni trenta di reclusione in sostituzione di quella dell'ergastolo. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2014