CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS KO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4787 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 12/10/2022 ,. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo proposto da IR LU avverso il decreto con cui, il 24 marzo 2021, il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio da lui formulata ai sensi dell'art. 30- ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Al riguardo, ha rilevato che le positive indicazioni che si traggono dalla relazione di sintesi del 12 marzo 2021 — nella quale si conclude in senso favorevole ad un'ipotesi trattamentale contemplante la sperimentazione dei benefici premiali — sono contraddette, oltre che dal giudizio espresso dal funzionario socio-pedagogico, che ha prospettato la protrazione del periodo di osservazione intramuraria, dall'apprezzamento della persistente pericolosità sociale del condannato, comprovata dal rinvenimento, nella sua camera di pernottamento, nel dicembre 2020, di una missiva, a lui indirizzata dal fratello, attestanti l'attualità dei legami con altri detenuti, gravati da condanne a pene assai elevate, e la caratura mafiosa di LU, cui viene riconosciuto il potere di influire sull'assegnazione dei detenuti all'uno o all'altro reparto penitenziario o, addirittura, di incidere sul trasferimento ad altra casa circondariale. 2. IR LU propone, con l'assistenza dell'avv. Fulvio Pedone, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza indebitamente svalutato le emergenze delle relazioni di sintesi che, costantemente, hanno dato atto della sua disponibilità al dialogo con gli operatori e del suo costante impegno nell'attività lavorativa inframuraria, dapprima come inserviente di cucina e, poi, nel laboratorio di panificazione, ed in quelle socio-ricreative ed hanno, al contempo, sottolineato come egli abbia assunto un atteggiamento consapevole e di elaborazione critica nei confronti dei reati commessi, riconoscendo i propri errori e le scelte devianti e mostrandosi pronto al cambiamento, anche per il bene dei figli e della compagna. Aggiunge, con riferimento alla formulata prognosi di pericolosità sociale, che la gravità delle pregresse condotte deve essere filtrata alla luce dei risultati conseguiti grazie al trattamento. Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione sulla base di una vicenda della quale il Magistrato di sorveglianza non aveva tenuto conto e, specificamente, degli esiti istruttori acquisiti nel separato procedimento finalizzato alla liberazione anticipata, definito con ordinanza del 12 ottobre 2021, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione. Addebita al Tribunale di sorveglianza di avere errato ingiustificatamente assegnato alla missiva, peraltro redatta da terzi, valenza dimostrativa di una pericolosità sociale a ben vedere insussistente, come del resto attestato dall'archiviazione del procedimento disciplinare derivato dal sequestro del documento, che, sul piano penale, gli è valsa un'incriminazione, embrionale e provvisoria, per il delitto di associazione mafiosa. Contesta, nel merito, che lo scritto, non suffragato da riscontro di sorta, valga a comprovare il suo attuale rango malavitoso ovvero, specificamente, che egli sia in condizione di incidere sulle scelte dell'amministrazione penitenziaria. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico- propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di 3 risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 4. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Lecce si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati, non dando seguito alle indicazioni promananti dalla relazione di sintesi sulla scorta di elementi sopravvenuti e, di per sé, ostativi, per l'elevata valenza probatoria, all'ammissione al beneficio richiesto. In proposito, va, in primo luogo, chiarito — a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente — che l'introduzione, in sede di reclamo, di elementi non sottoposti alla valutazione del Magistrato di sorveglianza non appare irrituale, avendo la giurisprudenza di legittimità, nel solco del cui indirizzo il Collegio intende muoversi, stabilito che «In tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv. 279394 - 01; Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691 - 01). Bene ha fatto, dunque, il Tribunale di sorveglianza a tener conto, ai fini della decisione, di una vicenda della quale LU e la sua difesa erano perfettamente a conoscenza, per essere stata la stessa considerata nell'ambito del separato procedimento in materia di liberazione anticipata, beneficio che è stato negato, proprio sulla scorta del menzionato episodio, con ordinanza del 12 ottobre 2021, sulla quale è, medio tempore, intervenuto il giudicato, giusta ordinanza di inammissibilità pronunziata dalla Settima sezione di questo ufficio n. 24823 del 24 marzo 2022. Priva di pregio è, d'altro canto l'obiezione relativa all'omesso accertamento, in sede penale, della illiceità della condotta ascritta a LU, posto che, per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, «nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto 9 l 4 espressione di un atteggiamento da parte del detenuto incompatibile con l'adesione allo stesso» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695 - 01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824 - 01). Nel merito, il Tribunale di sorveglianza ha osservato, svolgendo argomentazioni logicamente ineccepibili, che il tenore delle richieste avanzate da PP LU al fratello IR, peraltro in replica a precedente missiva del secondo, lascia intendere che l'odierno ricorrente potrebbe promuovere iniziative finalizzate alla migliore collocazione penitenziaria di un soggetto che è stato segnalato da altro malavitoso ed evoca, comunque, il prestigio criminale di IR LU e la ramificazione dei suoi legami con vari personaggi inseriti in contesti criminali. Il Tribunale di sorveglianza ha stimato che tale circostanza, a prescindere dalla sua eventuale attitudine indiziante in ordine alla partecipazione associativa di IR LU, ne qualifichi il contegno in termini di non adesione all'opera rieducativa e di adesione ad una logica delinquenziale che si colloca al di sopra delle regole dell'istituzione, ciò che spiega, per altro verso, la cautela palesata dal funzionario socio-pedagogico nel suggerire di proseguire l'osservazione intramuraria e soprassedere, per il momento, all'ammissione del condannato ai permessi premio. 5. Al cospetto di un percorso motivazionale nitido e coerente, il ricorrente si pone in una sterile prospettiva di confutazione che, nell'esaltare le informazioni contenute nella relazione di sintesi, mette in evidenza circostanze che il Tribunale di sorveglianza ha debitamente soppesato, inserendole nel contesto di un ragionamento che si impernia sul significato della missiva recapitata a IR LU, la cui portata egli tende, per contro, a circoscrivere. Così facendo, manifesta, in buona sostanza, il proprio dissenso rispetto ad una decisione che, nondimeno, si palesa aliena da tangibili fratture razionali o da profili di contraddittorietà e costituisce, piuttosto, il portato del fisiologico esercizio della discrezionalità riservata, a fronte dell'istanza finalizzata all'ammissione al permesso premio, all'autorità giudiziaria. Né, va opportunamente aggiunto in replica alle obiezioni articolate con il secondo motivo di ricorso, il fatto che le sollecitazioni rivolte da PP LU al fratello non abbiano trovato, per quanto consta, concreta attuazione giustifica una diversa lettura dell'episodio, che rileva in quanto espressivo del riconoscimento, in capo all'odierno ricorrente, di una posizione, in contesti propriamente malavitosi, tale da supportare, dal punto di vista logico, una prognosi di pericolosità sociale, cioè la previsione secondo la quale LU, 5 r\ avendo la possibilità di fruire di spazi di libertà, non esiterebbe a reiterare condotte del tipo di quelle che gli sono valse le condanne alle pene in esecuzione. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di IR LU al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/10/2022.
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4787 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 12/10/2022 ,. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo proposto da IR LU avverso il decreto con cui, il 24 marzo 2021, il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio da lui formulata ai sensi dell'art. 30- ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Al riguardo, ha rilevato che le positive indicazioni che si traggono dalla relazione di sintesi del 12 marzo 2021 — nella quale si conclude in senso favorevole ad un'ipotesi trattamentale contemplante la sperimentazione dei benefici premiali — sono contraddette, oltre che dal giudizio espresso dal funzionario socio-pedagogico, che ha prospettato la protrazione del periodo di osservazione intramuraria, dall'apprezzamento della persistente pericolosità sociale del condannato, comprovata dal rinvenimento, nella sua camera di pernottamento, nel dicembre 2020, di una missiva, a lui indirizzata dal fratello, attestanti l'attualità dei legami con altri detenuti, gravati da condanne a pene assai elevate, e la caratura mafiosa di LU, cui viene riconosciuto il potere di influire sull'assegnazione dei detenuti all'uno o all'altro reparto penitenziario o, addirittura, di incidere sul trasferimento ad altra casa circondariale. 2. IR LU propone, con l'assistenza dell'avv. Fulvio Pedone, ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza indebitamente svalutato le emergenze delle relazioni di sintesi che, costantemente, hanno dato atto della sua disponibilità al dialogo con gli operatori e del suo costante impegno nell'attività lavorativa inframuraria, dapprima come inserviente di cucina e, poi, nel laboratorio di panificazione, ed in quelle socio-ricreative ed hanno, al contempo, sottolineato come egli abbia assunto un atteggiamento consapevole e di elaborazione critica nei confronti dei reati commessi, riconoscendo i propri errori e le scelte devianti e mostrandosi pronto al cambiamento, anche per il bene dei figli e della compagna. Aggiunge, con riferimento alla formulata prognosi di pericolosità sociale, che la gravità delle pregresse condotte deve essere filtrata alla luce dei risultati conseguiti grazie al trattamento. Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza orientato la decisione sulla base di una vicenda della quale il Magistrato di sorveglianza non aveva tenuto conto e, specificamente, degli esiti istruttori acquisiti nel separato procedimento finalizzato alla liberazione anticipata, definito con ordinanza del 12 ottobre 2021, avverso la quale è stato proposto ricorso per cassazione. Addebita al Tribunale di sorveglianza di avere errato ingiustificatamente assegnato alla missiva, peraltro redatta da terzi, valenza dimostrativa di una pericolosità sociale a ben vedere insussistente, come del resto attestato dall'archiviazione del procedimento disciplinare derivato dal sequestro del documento, che, sul piano penale, gli è valsa un'incriminazione, embrionale e provvisoria, per il delitto di associazione mafiosa. Contesta, nel merito, che lo scritto, non suffragato da riscontro di sorta, valga a comprovare il suo attuale rango malavitoso ovvero, specificamente, che egli sia in condizione di incidere sulle scelte dell'amministrazione penitenziaria. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico- propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di 3 risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 4. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Lecce si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati, non dando seguito alle indicazioni promananti dalla relazione di sintesi sulla scorta di elementi sopravvenuti e, di per sé, ostativi, per l'elevata valenza probatoria, all'ammissione al beneficio richiesto. In proposito, va, in primo luogo, chiarito — a dispetto di quanto eccepito dal ricorrente — che l'introduzione, in sede di reclamo, di elementi non sottoposti alla valutazione del Magistrato di sorveglianza non appare irrituale, avendo la giurisprudenza di legittimità, nel solco del cui indirizzo il Collegio intende muoversi, stabilito che «In tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv. 279394 - 01; Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691 - 01). Bene ha fatto, dunque, il Tribunale di sorveglianza a tener conto, ai fini della decisione, di una vicenda della quale LU e la sua difesa erano perfettamente a conoscenza, per essere stata la stessa considerata nell'ambito del separato procedimento in materia di liberazione anticipata, beneficio che è stato negato, proprio sulla scorta del menzionato episodio, con ordinanza del 12 ottobre 2021, sulla quale è, medio tempore, intervenuto il giudicato, giusta ordinanza di inammissibilità pronunziata dalla Settima sezione di questo ufficio n. 24823 del 24 marzo 2022. Priva di pregio è, d'altro canto l'obiezione relativa all'omesso accertamento, in sede penale, della illiceità della condotta ascritta a LU, posto che, per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, «nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto 9 l 4 espressione di un atteggiamento da parte del detenuto incompatibile con l'adesione allo stesso» (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, De Bello, Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695 - 01; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824 - 01). Nel merito, il Tribunale di sorveglianza ha osservato, svolgendo argomentazioni logicamente ineccepibili, che il tenore delle richieste avanzate da PP LU al fratello IR, peraltro in replica a precedente missiva del secondo, lascia intendere che l'odierno ricorrente potrebbe promuovere iniziative finalizzate alla migliore collocazione penitenziaria di un soggetto che è stato segnalato da altro malavitoso ed evoca, comunque, il prestigio criminale di IR LU e la ramificazione dei suoi legami con vari personaggi inseriti in contesti criminali. Il Tribunale di sorveglianza ha stimato che tale circostanza, a prescindere dalla sua eventuale attitudine indiziante in ordine alla partecipazione associativa di IR LU, ne qualifichi il contegno in termini di non adesione all'opera rieducativa e di adesione ad una logica delinquenziale che si colloca al di sopra delle regole dell'istituzione, ciò che spiega, per altro verso, la cautela palesata dal funzionario socio-pedagogico nel suggerire di proseguire l'osservazione intramuraria e soprassedere, per il momento, all'ammissione del condannato ai permessi premio. 5. Al cospetto di un percorso motivazionale nitido e coerente, il ricorrente si pone in una sterile prospettiva di confutazione che, nell'esaltare le informazioni contenute nella relazione di sintesi, mette in evidenza circostanze che il Tribunale di sorveglianza ha debitamente soppesato, inserendole nel contesto di un ragionamento che si impernia sul significato della missiva recapitata a IR LU, la cui portata egli tende, per contro, a circoscrivere. Così facendo, manifesta, in buona sostanza, il proprio dissenso rispetto ad una decisione che, nondimeno, si palesa aliena da tangibili fratture razionali o da profili di contraddittorietà e costituisce, piuttosto, il portato del fisiologico esercizio della discrezionalità riservata, a fronte dell'istanza finalizzata all'ammissione al permesso premio, all'autorità giudiziaria. Né, va opportunamente aggiunto in replica alle obiezioni articolate con il secondo motivo di ricorso, il fatto che le sollecitazioni rivolte da PP LU al fratello non abbiano trovato, per quanto consta, concreta attuazione giustifica una diversa lettura dell'episodio, che rileva in quanto espressivo del riconoscimento, in capo all'odierno ricorrente, di una posizione, in contesti propriamente malavitosi, tale da supportare, dal punto di vista logico, una prognosi di pericolosità sociale, cioè la previsione secondo la quale LU, 5 r\ avendo la possibilità di fruire di spazi di libertà, non esiterebbe a reiterare condotte del tipo di quelle che gli sono valse le condanne alle pene in esecuzione. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di IR LU al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/10/2022.