Sentenza 6 novembre 2000
Massime • 2
La facoltà di ammettere alle misure alternative soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991 anche in deroga alle disposizioni vigenti riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione. Ne consegue che la detenzione domiciliare, pur potendo essere concessa a detti soggetti anche in deroga ai limiti di pena indicati nell'art. 47-ter della legge n. 354 del 1975, postula comunque che si tratti di persone per le quali si riscontri l'esistenza di taluna delle condizioni soggettive previste da detto articolo. (In motivazione, la S.C. ha osservato che, in mancanza di questo vincolo, non solo verrebbe a mancare qualsiasi criterio di valutazione, ma si dovrebbe pervenire all'aberrante conclusione che, per i soggetti sottoposti a speciale programma di protezione, la concessione del beneficio è obbligatoria e non consente margini di valutazione discrezionale da parte del giudice).
La regola della rilevabilità, anche d'ufficio, del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del procedimento, dettata dall'art.20 c.p.p., non trova applicazione quando l'individuazione della giurisdizione dipenda da un accertamento di fatto, in ordine al quale si sia irreversibilmente formato il giudicato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che, essendo stata pronunciata condanna da parte del giudice militare per il reato di insubordinazione con violenza mediante tentato omicidio, potesse rimettersi in discussione la giurisdizione del detto giudice mediante la prospettazione, per la prima volta in sede di legittimità, della tesi secondo cui il fatto sarebbe dipeso da cause estranee al servizio e alla disciplina militare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2000, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 06/11/2000
1. Dott. EDOARDO FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
2. Dott. STEFANO CAMPO Consigliere N. 952
3. Dott. ANGELO VANCHERI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. PIETRO DUBOLINO Consigliere N. 022608/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) COMI ADAMO N. IL 27/07/1950
avverso SENTENZA del 10/04/2000 CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO CORTE SUPREO DI CASMIONEUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITTORIO GARINO,
che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. ROSARIO TARANTOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Udita il difensore Avv. GIUSEPPE SALEMI, che ha chiesto l'accoglimento del gravame, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10.4.2000 la Corte Militare di Appello, in parziale riforma della sentenza emessa il 7.7.1999 dal GUP del Tribunale Militare di Roma nei confronti di COMI ADAMO - condannato in primo grado alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione militare per il reato di insubordinazione con violenza mediante tentato omicidio in danno del superiore capitano di fregata OR DI - determinava, ai sensi del quarto comma dell'art. 599 c.p.p., previa concessione delle attenuanti generiche oltre alla diminuente del vizio parziale di mente, già riconosciuta dai primi giudici, in anni 3 e mesi 6 di reclusione la pena da applicare al predetto imputato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OR, deducendo la nullità dell'impugnata sentenza per difetto di giurisdizione dell'organo giudicante.
Sostiene il ricorrente che nel caso di specie il fatto ascritto all'imputato non era inerente alla disciplina militare, in quanto il movente del reato da lui commesso non era ascrivibile a cause di servizio, ma ad un forte risentimento nei confronti della parte offesa, ritenuto connivente "di una corrotta gerarchia militare", da cui si era sentito osteggiato e perseguitato nel corso della sua carriera.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto per un duplice ordine di considerazioni.
Innanzitutto va osservato che, l'imputato ha chiesto e ottenuto la definizione del giudizio con il cosiddetto patteggiamento in appello, concordando con il pubblico ministero la concessione delle attenuanti generiche, non riconosciute in primo grado, e la conseguente riduzione della pena inflitta dai primi giudici, e rinunciando agli altri motivi di gravame, fra i quali, per altro, non era annoverata alcuna doglianza in ordine al preteso difetto di giurisdizione, pur essendosi il tribunale militare fatto carico di esaminare approfonditamente la problematica, fondamentale ai fini della risoluzione della questione concernente la estraneità o meno al servizio e alla disciplina militare delle cause per le quali l'imputato aveva commesso il reato ascrittogli.
In considerazione di ciò, la questione concernente il preteso difetto di giurisdizione non può più essere proposta per la prima volta in questa sede, in quanto le ragioni per le quali l'imputato ha agito e le circostanze nelle quali il fatto si è verificato sono state definitivamente accertate e la competenza a giudicare dei fatti ascritti al OR si è cristallizzata in favore della giustizia militare.
Nè può farsi riferimento alla norma di cui all'art. 20 c.p.p., secondo cui il difetto di giurisdizione è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, in quanto tale disposizione non è applicabile quando, come nel caso di specie, la individuazione della giurisdizione dipenda da un accertamento di fatto, in ordine al quale si sia irreversibilmente formato il giudicato.
In secondo luogo, l'art. 199 c.p.m.p., nell'escludere la giurisdizione militare allorché i fatti siano stati commessi "per cause estranee al servizio e alla disciplina militare", riafferma, sia pure implicitamente, la competenza del giudice militare qualora si accerti che l'imputato di uno dei delitti di cui agli artt. 196 e segg. stesso codice sia stato indotto ad agire per motivi comunque ascrivibili al servizio.
Non v'è dubbio che ciò si sia verificato nel caso in esame, nel quale, anche se la sparatoria ha avuto luogo in un ristorante, l'azione criminosa del OR, come si evince anche dal contenuto del ricorso, ha avuto scaturigine dalla attribuzione, da parte dell'imputato, di un comportamento asseritamente scorretto (si parla di tradimento) ad un suo superiore in ordine a questioni che riguardavano la sua carriera militare e, quindi, strettamente connesse al servizio.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il OR va altresì condannato alla rifusione delle spese, sostenute nel presente grado di giudizio, in favore della costituita parte civile OR DI, spese che si stima equo liquidare in complessive L. 3.540.000, di cui L.
3.500.000 per onorari di difesa.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di questo grado in favore della parte civile costituita, che liquida in complessive L. 3.540.000, di cui 3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2001