Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6821 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S682 1.0 1 IN N I CASSAZIONE Oggetto Riscatto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18524/98 Dott. TA FIDUCCIA - Presidente 21373/98 Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE 1.15434Cron. Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Rep. 2503 Dott. AN TRIFONE Consigliere Ud. 21/12/00 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta OŠIN SENTENZA dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 il 1-8-MAG 2001 HI CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE MERCEDE 52, MENGHINI presso lo studio dell'avvocato MARIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CANCELLE HI AN, SALA ANNA MARIA;
- intimati -
°e sul 2° ricorso n 21373/98 proposto da: HI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato DANTE *2000 ENRICO, che lo difende unitamente all'avvocato SCACCHI 2124 PIERANGELO, giusta delega in atti;
1 CORTE SUPREMACI CASSAZIONE UFFICIO COPIE controricorrente e ricorrente incidentale - Rilasciata copia legale al Sig.Dante contro 12000+3 HI CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti. 5 DIC, 2001 MERCEDE 52, difeso dall'avvocato MENGHINI MARIO, giusta IL CANCELLIERE 13000 ANCELLERIAdelega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale avversO la sentenza n. 591/98 della Corte d'Appello di TORINO, Sez.Sec.Civile emessa il 20/3/1998, depositata DH075039 il 23/05/98; Rg.784/94, LIRE 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica CANCELLER udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
BE754842 udito l'Avvocato MARIO MENGHINI;
BE754843 udito l'Avvocato ENRICO DANTE;
BE754841 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso in via principale inammissibile;
in subordine rigetto del ricorso principale;
assorbito il ricorso incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO дег Con atto di citazione notificato in data 11.5.1990 AN EN conveniva davanti al Tribunale di Ver- bania il fratello AN TA e la di lui moglie SA NA IA. Esponeva l'attore che il 24.1.1983 era deceduto 2 AN VA, padre di essi EN e TA, che aveva disposto dei propri beni con testamento olo- grafo, assegnando ai figli TA e EN, suddet- ti, nonché agli altri figli AN, PE e AN -che provvedevano successivamente a divisione- l'azienda agricola unitamente ai fabbricati ivi insi- stenti e agli altri due figli ON e AN, sa- cerdoti, la "casetta" posta in località Bienna. Aggiungeva l'attore che con rogito del 20.6.1989 i detti fratelli religiosi avevano venduto la casa a AN TA e SA NA IA, senza che nessuna comunicazione fosse stata preventivamente data ad esso quale EN, titolare del diritto di prelazione, confinante. din Tanto premesso, proponeva domanda di riscatto. Si costituivano in giudizio AN TA e la moglie sala, che chiedevano il rigetto della domanda, deducendo che l'immobile compravenduto non era fondo agricolo;
che l'attore non era proprietario del fondo confinante da almeno due anni;
che esso convenuto Bian- chi TA era proprietario di altro fondo confinante. Con sentenza del 28.5.1993 l'adito Tribunale acco- glieva la domanda. Su gravame di AN TA e SA NA IA la Corte d'appello di Torino con sentenza del 23.5.1998, 3 in riforma della decisione del Tribunale di Verbania, rigettava la domanda di riscatto. Avverso tale sentenza AN EN ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo. Ha resistito con controricorso AN TA, proponendo pure ricorso incidentale condizionato affi- dato anch'esso ad un motivo, cui ha resistito con con- troricorso AN EN. L'altra intimata SA NA IA non ha svolto attività difensiva. Le parti costituite hanno inoltre depositato memo- ria. MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente i ricorsi vanno ai sensi dell'art. 335 fér c.p.c. riuniti. Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente princi- pale AN EN denuncia violazione о falsa ap- plicazione degli artt. 8 1. n. 590/1965, 7 e 8 1. n. 817/1971, dell'art. 12 disp. sulla legge in generale, degli artt. 817 e 857 c.c. e omesso esame di punti de- cisivi della controversia e conseguente insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia. Il ricorrente si duole della ritenuta natura di urbano del fabbricato oggetto del riscatto, deducendo che la Corte di merito si è li- 4 mitata a prendere atto del solo dato catastale, peral- tro non univoco, omettendo l'esame della sua concreta natura. Adduce che l'immobile, utilizzato dal de cuius AN VA al servizio dell'azienda agricola, ha continuato a svolgere funzione pertinenziale del fondo ad esso AN EN assegnato a seguito di divi- sione, senza che gli assegnatari di tale "casetta" (AN ON e AN, sacerdoti) abbiano mai manifestato una volontà atto a mutare la sua destina- zione da pertinenza del fondo agricolo ad immobile di civile abitazione. Il motivo va disatteso. Premesso che lo stabilire in concreto se esista un rapporto pertinenziale costituisce apprezzamento di AM fatto riservato al giudice del merito, nella specie la Corte territoriale, con valutazione sufficientemente e logicamente motivata e non inficiata da vizi giuridici, ha escluso il carattere di pertinenza della 'casetta" di proprietà dei fratelli AN ON e AN, sacerdoti, rispetto al fondo confinante di proprietà dell'altro fratello AN EN, odierno ricorren- te. Ciò è stato ritenuto dalla Corte avendo essa consi- derato che l'intervenuta divisione dell'azienda agrico- la tra gli eredi (ai quali era stata attribuita) del de 5 cuius AN VA e l'accatastamento del fabbri- cato all'urbano (e per il portico a quello dei terreni) avevano fatto perdere all'immobile la funzione che eventualmente potesse avere rivestito di pertinenza del fondo agricolo. L'acquisita autonomia dell'immobile non era, secon- do la stessa Corte, venuta d'altronde meno in conse- guenza del fatto che uno degli assegnatari della casa (AN AN) avesse concesso al fratello VI zo l'uso di essa per ricoverare mobili e per la compi- lazione di bollettari. der Il distacco netto della casetta dalla restante pro- prietà [a seguito di divisione] determinava, quindi, singole autonome unità immobiliari e, dall'altro, la concessione in uso dell'immobile, come è dato desumere, rispondeva a ragioni di cortesia e a necessità contin- genti del beneficiario (ricoverare mobili e consentire la compilazione di bollettari), piuttosto che ad una effettiva volontà degli aventi diritto (AN ON e AN) di creare un vincolo di destinazione della casa al servizio del fondo altrui (essa evidentemente costituendo, nell'ambito delle attribuzioni disposte dal comune genitore, un bene di cui potersi i due sa- cerdoti a loro volta giovare in relazione alle proprie esigenze). Non senza dire, altresì, che, essendo stato conces- a AN EN di "tenerla [la casetta] per un SO certo periodo" -come accertato dalla Corte di merito- veniva a mancare quella durevole [in quanto, invece, limitata nel tempo, e dunque occasionale] destinazione necessaria a caratterizzare la funzione pertinenziale di una cosa al servizio di un'altra. La diversa prospettazione addotta da parte ricor- rente si sostanzia, perciò, nell'intento volto ad otte- nere una nuova e più favorevole valutazione della fat- tispecie de qua, inammissibile in questa sede, attesa l'adeguatezza e correttezza della decisione all'esame. фи Il motivo, e con esso il ricorso, va pertanto ri- gettato, rilevandosi peraltro che la questione in ordi- ne alla titolarità del diritto di prelazione di esso AN EN non risulta avere costituito esplicito dictum della sentenza impugnata. E' inammissibile, a sua volta, il ricorso inciden- tale condizionato di AN TA (col quale si de- nuncia l'omessa pronuncia sul motivo di appello relati- vo alla mancata prova di non avere il retraente venduto fondi nel biennio precedente) per difetto assoluto di soccombenza dello stesso e potendosi eventualmente ri- proporre dinanzi al giudice di rinvio le questioni già proposte e non esaminate. 7 Le spese del giudizio di legittimità sono per giu- sti motivi compensate tra le parti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese. Così deciso, il 21.12.2000. II PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. NS FI donato Calabrese IL CANCELLIERE C1 AN ST Depositata in Cancelleria 280.000 oggi, lì 18 MAG, 2001 livooc A IL CANCELLIERE C1 M E R TOT 290000 R AN ST GU R W Pagato $27000 O O N C 'I T TINJA A VIH UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data2.3. N.D.V. 2001erie 4. 52018 versate S. 270.000 an. HVW (lire DUECENTOSETTANTAMILA U V OTKO p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa IA Grazia DFILIPPO) Il Responsabile Servizio Atty Giudiziari (Dr. M. BACHICHINI) L L E D 8