Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO30.94702A LA CORTE SUPREM AS SAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 20966/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Cron..7199 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere Ud. 14/12/01 Dott. Giovanni AMOROSO Dott. Camilla DI IASI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: LL ME, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, rappresentata e difesa dall'avvocato SANTE ASSENNATO, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
MINISTERO DEL TESORO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
controricorrente - 2001 avverso la sentenza n. 329/98 del Tribunale di 5017 L'AQUILA, depositata il 17/11/98 R.G.N. 108/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 20966/99 ud. 14 dicembre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato il 23/1/96 la ricorrente OB IC conveniva davanti al Pretore di Chieti il Ministero dell'Interno, chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità e la condanna del Ministero al pagamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori di legge. Il Ministero si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda in mancanza delle condizioni di legge per l'attribuzione del beneficio. Espletata consulenza tecnica medico-legale, Pretore,con sentenza W n. 733/97, rigettava domanda. Avverso la sentenza pretorile veniva proposto appello da parte dell'OB. Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello. disponeva (1) consulenza tecnica medico-legaleIl Tribunale e quindi con sentenza dell'11-17 novembre 1998, rigettava l'appello. Avverso la sentenza del tribunale l'OB propone ricorso per cassazione con un unico motivo di impugnazione illustrato anche con successiva memoria. Resiste con controricorso il ministero intimato. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso la ricorrente OB denuncia la violazione e falsa applicazione della legge n. 118 del 1971, é degli artt. 2 e 9 d.l. n.509/88 e del d.m. 5 febbraio 1992. In particolare la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, recependo le conclusioni del c.t.u., ha ritenuto non sussistere il requisito sanitario.
2. Il ricorso che si fonda essenzialmente sul dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene non provato un fatto (il requisito sanitario) che invece, secondo la ricorrente, risulterebbe essere stato provato è infondato. premesso che il vizio di insufficiente motivazione di unaVa sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto il giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'indentificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. Sotto questi due profili comunque la denunzia del vizio di motivazione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma 4 solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n.287; 2 febbraio 1999, n. 3183; 3 agosto 1999, n.8383). Quindi, il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una innammissibile rinnovazione del giudizio di merito;
nè può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale, è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento;
sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia attribuito agli elementi vagliati un significatosemplicemente non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte 3. Con riferimento poi al caso di specie deve considerarsi che la impugnata ha motivato, richiamando e recependo lesentenza conclusioni del consulente d'ufficio nominato in grado d'appello, che, al pari del consulente di primo grado, aveva escluso la del requisito sanitario, quale presupposto del sussistenza assistenziale richiesto dalla ricorrente, ritenendo beneficio 5 sussistere nella stessa una patologia consistente in un carcinoma classificabile tra le neoplasie maligne a prognosi mammario, favorevole e al quale è assegnata nella tabella ministeriale (d.m. 5 febbraio 1992) delle patologie invalidanti una inferiore alla soglia minima perpercentuale di invalidità l'insorgenza del diritto al beneficio. Le conclusioni del consulente d'ufficio di secondo grado, al pari di quelle del consulente d'ufficio di primo grado, non sono contestate da rilievi tecnici di un consulente di parte ma da considerazioni, inevitabilmente atecniche, del difensore stesso, secondo cui non può escludersi che la patologia della ricorrente rientri invece tra le neoplasie a prognosi infausta о probabilmente sfavorevole. Ma tali censure non evidenziano in realtà alcuna contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, ma invocano soltanto un'inammissibile diversa valutazione delle risultanze istruttorie, mentre ragionevolmente il tribunale ha fatto affidamento sul consulente tecnico d'ufficio, la cui valutazione, peraltro, appare tanto più affidabile se si considera che è intervenuta dopo circa quattro anni dall'asportazione del carcinoma.
4. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. che deve ritenersi tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.
1. n. 384 del 1992, convertito con deln. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 1341. 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono 6 essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni, non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Cos' deciso in Roma il 14 dicembre 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Amoroso) (Vincenzo Trezza), De Viaccess fill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E oggi, 4 MAR 2002- IL CANCELLIEREуче R P ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7