Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2012, n. 20966
CASS
Sentenza 15 maggio 2012

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Massime1

L'emissione di un assegno postale privo di copertura può integrare il reato di truffa se sia accompagnata da un comportamento dell'agente idoneo ad indurre in inganno chi riceve il titolo, vincendone le resistenze mediante assicurazioni sulle proprie intenzioni di pagare, atte ad ingenerare fiducia nella propria solvibilità.

Commentario1

  • 1Assegno postdatato senza copertura: esclusa la truffa in assenza di attività ingannatoria
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2012, n. 20966
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20966
Data del deposito : 15 maggio 2012

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