Sentenza 15 maggio 2012
Massime • 1
L'emissione di un assegno postale privo di copertura può integrare il reato di truffa se sia accompagnata da un comportamento dell'agente idoneo ad indurre in inganno chi riceve il titolo, vincendone le resistenze mediante assicurazioni sulle proprie intenzioni di pagare, atte ad ingenerare fiducia nella propria solvibilità.
Commentario • 1
- 1. Assegno postdatato senza copertura: esclusa la truffa in assenza di attività ingannatoriahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/05/2012, n. 20966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20966 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 15/05/2012
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1211
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M. - Consigliere - N. 50751/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'ALÙ MAURIZIO N. IL 21/10/1970
avverso la sentenza n. 3219/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 04/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Enrico Delehaye, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito i difensore dell'imputato, l'avv. Agnello Giuseppe, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
OSSERVA
1 - D'Alù Maurizio, già condannato con sentenza in data 4.2.2010 del tribunale di Cefalù alla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 450,00 di multa per il delitto di truffa - art. 640 c.p. - ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Palermo, datata 4/15.7.2011, di conferma in sede di gravame della pregressa decisione, deducendo, con i motivi a sostegno, e richiamando l'art.606 c.p.p., lett. b) ed e), due ragioni di doglianza: a) carenza di motivazione in ordine alla configurazione della truffa, per l'insussistenza della condotta di artifizi e raggiri per il fatto che l'azione si era tradotta solo nella mera girata di un assegno privo di provvista;
b) ancora carenza di motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, per non essere consapevole il prevenuto che l'assegno, una volta posto all'incasso, non sarebbe stato monetizzato.
2 - Il ricorso non merita accoglimento perché infondato. Certo può convenirsi che la semplice emissione e consegna, in pagamento, nella specie, della rata semestrale del premio dovuto per l'assicurazione r.c.a. della propria autovettura, di un assegno postale privo di copertura non può costituire da sola idoneo raggiro ai fini del delitto di truffa, specialmente quando il titolo di credito,emesso da altri, sia trasmesso per girata da uno dei vari trattali del titolo, poiché in tal caso colui che riceve il titolo, non conoscendo l'originario traente, accetta, secondo un rischio calcolato, l'evidente dose di alea insita nell'operazione. Detta trasmissione, però, può concorrere ad integrare la materialità del delitto di truffa, qualora l'agente aggiunga un ulteriore comportamento penalmente rilevante, anche con semplici assicurazioni, mediante il quale induca il soggetto passivo in errore sulla sua intenzione di pagare che valga a vincere la resistenza del venditore ed a convincerlo ad accettare il titolo di credito in luogo del danaro contante. Nella specie il prevenuto,consegnando il titolo, ha giustificato una tale forma di pagamento con la scusa di non avere contanti, ricevendo tra l'altro il resto in contanti di Euro 111,00. Non solo, ma non adempiendo al pagamento, una volta scoperta la mancanza di provvista, non ha verso il creditore - truffato manifestato una qualsiasi giustificazione del proprio comportamento. Da un tale comportamento, contestuale in parte alla consegna del titolo, succedaneo poi alla sua vana messa all'incasso, i giudici di merito, hanno tratto la convinzione, con un ragionamento congruo ed esente da vizi che possano denunciare la sua manifesta illogicità, della conoscenza del prevenuto in merito alla mancanza di provvista del titolo al momento del suo trasferimento all'assicuratore.
3 - Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012