Sentenza 11 luglio 2011
Massime • 1
In tema di reati contro la fede pubblica, la diminuente di cui all'art. 52 quater, comma terzo, D.Lgs. n. 213 del 1998 - per il quale le pene rispettivamente stabilite per i delitti di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (artt. 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461e 464 cod. pen.), commessi entro la data del 1 gennaio 2002, sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data - è applicabile esclusivamente alle falsificazioni concernenti l'euro e non anche alla falsificazione di monete in circolazione al di fuori dell'Unione europea (nella specie dollari USA).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2011, n. 37355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37355 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2011 |
Testo completo
37355 / 1 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 11/07/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA
- Presidente - N. Dott. ALFONSO AMATO 1905
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GENNARO MARASCA
- Consigliere -N. 35469/2010Dott. MAURIZIO FUMO
- Consigliere - PAOLO ANTONIO BRUNO Dott.
- Rel. Consigliere - GERARDO SABEONE Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) LL RA N. IL 07/02/1955
2) ZO IG N. IL 14/03/1956
3) AL IN N. IL 06/07/1960
4) IN AT N. IL 13/06/1971 ся avverso la sentenza n. 1453/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/04/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2011 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fratill che ha concluso per l'ins insibiliti dei ricorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensori Avv. Alemandres Sares Freacy, Salvatore Pe n Tikusech auch in patiturion for IU AI
1. La Corte di Appello di Palermo, con la sentenza del 22 aprile 2010 ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento dell'11 febbraio
2008 con la quale LL NC, GU UI, SA OA e
MB EN erano stati condannati tutti per il delitto di associazione a delinquere nonché ciascuno di essi per numerosi reati satellite di ricettazione, spendita di denaro falso e uso di documenti falsi.
Per quanto d'interesse del presente ricorso era stata pronunziata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, quanto all'associazione a delinquere, nei confronti del GU, del SA e del MB e per alcuni reati satellite (capi 91 e 93) anche nei confronti del LL.
Per il resto si era proceduto ad una rideterminazione della pena inflitta in prime cure.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, lamentando: ся LL NC
a) una motivazione illogica in merito all'affermazione della sua penale responsabilità quale promotore dell'associazione a delinquere;
GU UI
a) la mancata derubricazione dei contestati reati di cui all'articolo 453 c.p. nella fattispecie di cui all'articolo 455 c.p.;
b) la mancata declaratoria di prescrizione per i suddetti reati;
c) l'erronea quantificazione della pena;
SA OA
a) l'erronea mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione per i reati fine per l'assenza d'impugnazione sul punto;
b) una violazione di legge e l'omessa motivazione a cagione della mancata riduzione della pena per l'applicazione dell'articolo 52 quater del D. Lvo
213/98;
MB EN
a) una motivazione insoddisfacente circa l'esclusione della diminuente del secondo comma dell'articolo 648 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Quanto al ricorso LL si osserva che:
a) la dedotta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza in merito all'affermazione della sua penale responsabilità in quanto promotore dell'associazione a delinquere si sostanzia, da un lato, in una questione di fatto non consentita avanti questa Corte di legittimità e, in ogni caso, smentita dalle risultanze processuali logicamente espresse dai Giudici di merito (in particolare dalle stesse affermazioni del correo GU).
3. Quanto al ricorso GU si osserva che:
a) la pretesa derubricazione del contestato delitto di cui all'articolo 453
c.p. in quella meno grave di cui all'articolo 455 c.p. non solo era stata già proposta e decisa dalla Corte di Appello ma tale decisione si appalesa, inoltre, conforme alla pacifica giurisprudenza di questa stessa Sezione della Corte (v. da ultimo Cass. Sez. V 3 giugno 2010 n. 26189);
b) è fondata, in diritto, la doglianza del ricorrente in merito alla non correttezza dell'impugnata decisione sul punto dell'affermazione dell'inapplicabilità della prescrizione dei reati per l'esistenza della c.d. formazione progressiva del giudicato, in quanto tale figura si evidenzia soltanto nelle ipotesi as di annullamento parziale con rinvio della sentenza di condanna su punti diversi da quelli concernenti la responsabilità dell'imputato ma non anche, come nella specie, allorquando l'impugnazione, nella fase di merito, abbia investito soltanto alcuni punti e non anche il giudizio di responsabilità (v. Cass. Sez. V 30 settembre 2010 n. 43051): in ogni caso, l'affermazione dell'intervenuta prescrizione dei reati resta impedita dall'inammissibilità dei presenti ricorsi;
c) l'erronea quantificazione della pena è una doglianza inammissibile avanti la Corte di Cassazione se non se ne denunci una irrogazione al di là dei limiti di legge (v. per tutte Cass. Sez. II 17 aprile 2009 n. 27114): il chè non è avvenuto nel caso di specie.
4. Quanto al ricorso SA si osserva che:
a) in merito alle doglianze circa la mancata applicazione della prescrizione ad opera della Corte territoriale valgono le stesse considerazioni già espresse sul punto di ricorso del coimputato GU;
b) la pretesa violazione dell'applicazione della diminuente di cui all'articolo
52 quater del D. L.vo 24 giugno 1998 n. 213 (introdotto dal D. L. 25 settembre
2001 n. 350 convertito nella L. 23 novembre 2001 n. 409) in realtà non è sussistente perchè tale normativa, emessa in occasione dell'entrata in corso legale dell'euro, è applicabile esclusivamente alle falsificazioni concernenti tale
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moneta e non anche, come nella specie Dollari USA, alla falsificazione di monete in circolazione al di fuori dell'Unione europea.
5. Quanto al ricorso MB si osserva che:
a) la doglianza contenuta nel ricorso è, da un lato, del tutto generica e contravviene ictu oculi alle prescrizioni di cui all'articolo 581 comma 1 lettere a)
e c) c.p.p. e, in ogni caso, la Corte di Appello ha pure correttamente risposto sul punto.
6. Dalla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi deriva, in conclusione, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, l'11/7/2011.
Il Consigliere estensore вавени Il Presidente 2
سلام
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 14 OTT 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise
um
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