Sentenza 4 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4823 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Aula A 04 8 23/02 me 1 Popolo Italia t La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. soc. R.G.n. 15578/1999Presidente dr. Vincenzo Mileo dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Crom. 10894 dr. Raffaele Foglia Consigliere Rep. dr. Giancarlo D'Agostino Consigliere Ud.20.12.2001 dr. Aldo De Matteis Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in perso- na del Presidente prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Vincenzo Morielli, Antonio Todaro, Luigi Cantarini e Patrizia Tadria com i quali elettivamente do- micilia in Roma presso l'Avvocatura Centrale dell'Ente al- la via della Frezza 17, ricorrente;
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CONTRO
UN AR, elettivamente domiciliata in Roma alla via Arno n. 47 presso lo studio dell'avv. Franco Agostini, - 1GO che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma - 31 luglio 1998, m. 14516/98, im data 6 febbraio n. 7/26/96 R.G.C.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 20 dicembre 2001; udito l'avv. Franco Agostini per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Federico Sorrentino, che ha concluso per la inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso. 2 1 Svolgimento del processo. Com ricorso depositato il 9 gennaio 1996 1'INPS proponeva appello avverso la sentenza emessa dal Pretore di Roma in data 20 settembre 1995, con cui veniva riconosciuto il diritto della signora AR NU all'assegno ordinario di invalidi- tà dal 1° novembre 1992, con conseguente condanna di esso appellante alpagamentogamento della detta presta- fund zione, com gli accessori di legge sui ratei scaduti. Si costituiva l'appellata resistendo al gravame. Com sentenza in data 6 febbraio -> 31 luglio 1998 il Tribunale di Roma rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che dalla documentazione pro- dotta dall'appellata (estratto contributivo) risultava un numero di contributi sia superiore a 156 (precisa mente 163) nel quinquennio antecedente la domanda amministrativa del 23 ottobre 1992, sia di gran lunga superiore a 260 complessivi;
che l'INPS non aveva con- testato tale documentazione. Avverso detta sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione. Con l'unico motivo, demunziando violazione e falsa 3. applicazione degli artt. 4 della legge 12 giugno 1984 n. 222, 7 primo comma del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638, ✓ secondo comma del decreto legge 9 ottobre 1989 m. 338, convertito con modificazio- mi nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, monchè vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), l'Istituto ricorrente deduce che nel quinquennio precedente la 23 ottobre 1987/23 ottobre 1992domanda di assegno - i contributi settimanali accreditabili risultavano es ути sere in totale 132, in luogo dei 156 (tre anni) previsti, come si evinceva dalla documentazione dell'Ufficio compe- tente con allegata tabella dei minimali. Osserva la Corte che il ricorso è infondato. Come ha accertato in fatto il Tribunale ed emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, dalla documentazio- ne prodotta dalla NU (estratto contributivo) ri- : sulta un numero di contributi sia superiore a 156 (preci- samente 163) nel quinquennio antecedente la domanda ammini- strativa del 23 ottobre 1992, sia di gran lunga superio- re a 260 complessivi, Ed il giudice di appello evidenzia che l'INPS nom ha contestato affatto detta documentazione. L'INPS deduce nel ricorso che le retribuzioni, evidenzia- bili da quell'estratto stesso, eramo inferiori al minimale retributivo settimanale, e quindi annuo, secondo la misura 4 fissata dall'art. 7 comma primo del decreto legge n. 463/1983 (inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione fino al 1988) e successivamente dall'art. 1 comma secondo del decreto legge n. 338/1989 (inferiore al 40% dal 1989), con la conseguenza dell'accreditamento di un minor nu- mero di contributi "contratti" secondo la disposizione del se- condo comma dell'art. 7 su nominato. Le deduzioni dell'INPS sono del tutto nuove in fatto e per- tanto non consentite in sede di legittimità. A fromte di una motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici della sentenza impugnata, l'INPS fa riferimento, com assoluta novità, alla entità delle retribuzioni per il cui ammontare si deduce che i requisiti in questione nom sa- rebbero stati conseguiti. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liqui- date come in dispositivo, con distrazione im favore dell'avv. Franco Agostini antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 10,00 , oltre euro millecinquecento/00 per onorari, da distrarsi in favore dell'avv. Franco Agostimi antistatario. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2001. - 5 Il Presidente (dr. Vincenzo wikeel Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli)Janate finall melle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 4.APR2002 ✓ CANCEIL CANCELLIERE I D , A S O моле 0 S L 1 L A 3 . T 3 O , T B 5 R A I S 'A . D E L P N A L S T E I 3 S D N 7 O - I G P 8 S O - IM N 1 A E 1 S D A I E E D , A G E O T O G R T N T E S T E L I I S G IR E E A D R L L O E D - 6-