Sentenza 20 ottobre 2009
Massime • 1
L'applicabilità del condono paesaggistico, previsto dall'art. 39, comma ottavo, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, consegue alla presentazione della domanda di condono edilizio e non necessita di apposita domanda per l'estinzione del reato paesaggistico.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/10/2009, n. 46099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46099 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 20/10/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1742
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 14008/1997
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO AF, nato ad [...] il 7 maggio del 1939;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3 gennaio del 1997;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il procuratore generale nella persona del Dr. Baglione Tindari, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Molinaro Bruno, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue.
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 3 gennaio del 1997,in parziale riforma di quella pronunciata dal pretore della medesima città, sezione distaccata di Ischia, il 3 aprile del 1996, riduceva a giorni venti di arresto e L. 20.000.000 di ammenda la pena che era stata inflitta a AF CO, quale responsabile della violazione di cui alla L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, per avere eseguito opere edili in zona vincolata senza il nulla osta paesaggistico.
La Corte non sospendeva il processo e non dichiarava estinto il reato paesaggistico a seguito dell'oblazione perché riteneva che per l'estinzione del reato paesaggistico occorresse una specifica domanda.
L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo:
1) la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 44 per l'omessa sospensione del processo avuto riguardo al fatto che in base alla L. n. 724 del 1994, art. 39 anche le opere realizzate in zone vincolate possono essere condonate;
2) la violazione della L. n. 724 del 1994, art. 39, commi 7 ed 8, in quanto sull'istanza di sanatoria si era verificato il silenzio assenso trattandosi di semplice ampliamento di un edificio preesistente: precisa che in base al cit. art. 20, comma 20, sono condonabili le opere abusive realizzate in zone sottoposte a vincolo d'inedificabilità assoluta di cui alla L. n. 431 del 1985, art. 1 quinquies e che il cit. art. 39, comma 8 non distingue tra le varie ipotesi di reato previste dalla L. n. 431 del 1985, art. 1 quinquies e sexies.
Questa Corte ha sospeso il processo.
Il collegio rileva anzitutto che il ricorso non è manifestamente infondato. Anzi è fondato con riferimento alla non necessità di apposita domanda per l'estinzione del reato paesaggistico poiché la norma, per l'applicabilità del condono paesaggistico, non richiedeva una domanda ulteriore e diversa da quella presentata per il condono edilizio. D'altra parte questa Corte, se avesse ritenuto necessaria un'autonoma domanda, non avrebbe dovuto sospendere il processo giacché sarebbe stato del tutto inutile disporre la sospensione per un'opera non condonabile per l'omessa presentazione della relativa domanda.
Stabilito che il ricorso non può considerarsi manifestamente infondato, si deve rilevare che il residuo reato si è ormai estinto per prescrizione.
In proposito si osserva anzitutto che, contrariamente all'assunto del ricorrente, non si tratta di mero ampliamento senza la creazione di volumi di una costruzione precedente, ma di una demolizione e ricostruzione con modificazione dell'altezza e quindi dei volumi. Si rileva poi che a norma della L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 8, l'estinzione del reato paesaggistico si determina solo a seguito del rilascio esplicito della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, posto che l'oblazione interamente versata e ritenuta congrua dall'amministrazione in relazione all'immobile effettivamente realizzato, determina l'estinzione dei soli reati edilizi di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 38. Da ciò consegue che l'autorizzazione paesaggistica prevista per l'estinzione del reato di cui alla L. n.431 del 1985, art. 1 sexies non può ottenersi attraverso la formazione del silenzio assenso anche nel caso in cui il Comune sia stato sub-delegato dalla Regione all'emissione del parere prescritto (cfr. Cass. n. 7543 del 1999 e da ultimo Cons. Stato sez. 4, 2024 del 2009). Il rilascio dell'autorizzazione esplicita era subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non fosse stato rilasciato entro centottanta giorni dalla domanda, il richiedente poteva impugnare il silenzio rifiuto dell'amministrazione (L. n. 47 del 1985, art. 32, comma 2, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 44,
richiamato dalla L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 1). A norma della citata L. n. 724 del 1994, art. 39, comma 20 del citato art. 39, ai fini dell'applicazione del condono, i vincoli di inedificabilità (assoluta) richiamati dalla L. n. 47 del 1985, art.33, non comprendevano il divieto transitorio di inedificare previsto dalla L. n. 431 del 1985, art. 1 quinquies, fermo restando il rispetto del D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, art. 12, convertito con modificazioni nella L. 13 marzo del 1998. Quindi erano esclusi dal condono di cui alla L. n. 724 del 1994 solo gli immobili realizzati in zone dove vigeva un divieto di inedificabilità assoluta non transitorio.
La Regione Campania, con la L. n. 65 del 1981, adottata in attuazione della L. n. 54 del 1980, ha delegato ai Comuni la facoltà di emettere il relativo parere.
Da ciò consegue che il termine per la formazione del silenzio rifiuto decorreva dal momento in cui l'interessato aveva presentato la domanda al Comune. Poiché la domanda è stata presentata il 21 dicembre 1995, il termine per la formazione del silenzio rifiuto è stato abbondantemente superato senza che nel frattempo sia stata rilasciata autorizzazione esplicita. Pertanto, in base alla regola generale di cui all'art. 159 c.p., u.c., la sospensione del procedimento edilizio e, quindi, del corso della prescrizione è venuta meno a partire dal giorno in cui è pervenuta a questa Corte la risposta del Comune in ordine alla sussistenza o insussistenza dei requisiti per la declaratoria di estinzione del reato (cfr. Cass. n. 8903 del 1997; n. 12729 del 1994). Nella fattispecie dalla risposta del Comune, pervenuta a questa Corte il 21 gennaio del 1999, si desume che nel termine previsto dalla norma il parere non era stato rilasciato e si era formato il silenzio rigetto non impugnato dall'interessato.
Quindi a partire da tale data la sospensione del processo si deve ritenere cessata. Pertanto, sommando il periodo successivo alla citata nota a quello precedente, il reato si è estinto per prescrizione, trattandosi di abuso accertato il 22 febbraio del 1993 per il quale il termine prescrizionale è abbondantemente maturato. La declaratoria di estinzione del reato determina la revoca dell'ordine di demolizione.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 620 c.p.p.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché estinto per prescrizione il residuo reato ascritto.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009