Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10438 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REGOLAMENTO SEZIONE SECONDA CIVILE CONFINI0438/02 Composta dagli Ill i Si - President Dott. Franco PONTORIERI .G.N. 20766/99 Cron. 28041 Dott. Antonio VELLA Consigliere Rep. 2120Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere- Ud. 15/02/02 Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Giovanna SCHERILLO ->Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 'F UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE perdiritti € sul ricorso proposto da: il NC AR IR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DOMENICO MILLE LIRE 7, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA RODOLFO GIOMMINI, che la difende unitamente all'avvocato PATRIZIO MOLESINI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE CALDONAZZO, in persona del Sindaco p.t. TO PP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORDINI 14, difeso dagli avvocati LUIGI DE FINIS, PAOLO EL TE, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 ♥ 239 avverso la sentenza n. 508/99 del Tribunale di TRENTO, -1- depositata il 30/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato MOLESINI Patrizio, difensore del del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento ricorso;
EL TE OL, difensore del udito l'Avvocato resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. سط -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 6/5/96 IR ON conveniva in giudizio davanti al Pretore di Trento il Comune di Caldonazzo chiedendo che fosse accertato il confine tra la sua proprietà, contraddistinta al catasto col numero 278/1 di particella (comprendente un immobile adibito ad albergo e l'area antistante, larga due metri) e la strada comunale, contraddistinta col numero 5230/1 di particella. Il convenuto si costituiva eccependo - per quanto ancora rileva in questa sede che l'area antistante all'albergo dell'attrice era di proprietà comunale, facendo parte della strada pubblica. Con sentenza 14/4/98 il Pretore dichiarava che il confine tra le proprietà delle parti coincideva con quello catastale, corrente lungo la facciata del fabbricato, con esclusione, quindi, dell'area, di proprietà comunale, antistante all'albergo dell'attrice. La decisione veniva confermata dal Tribunale di Trento che, con sentenza 30/7/99, rigettava l'appello della ON. Contro la sentenza la ON ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Il Comune di Caldonazzo ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo si lamenta la violazione dell'art.950 c.c. per avere la sentenza determinato il confine esclusivamente in base ai dati catastali, erroneamente ritenuti prevalenti sugli altri elementi probatori, costituiti, in particolare, da vecchie cartoline e fotografie, nonché dal possesso indisturbato 4 che la ricorrente aveva esercitato sull'area oggetto di causa anche dopo l'espropriazione dell'orto da parte del Comune, avvenuta nel 1937, ed infine, da una mappa storica risalente al 1856, i cui dati, espressi nell'antica unità di misura denominata klafter, consentivano di ritenere che l'area era sempre appartenuta alla famiglia ON. Col secondo motivo si denunciano insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo (art.360 n.5 c.p.c.) perché la sentenza, pur ammettendo che la lettura della mappa storica dava ragione alla ricorrente, non ne aveva poi tenuto conto ai fini della decisione né aveva ritenuto di disporre un approfondimento degli accertamenti peritali. Le censure, da esaminare congiuntamente perché connesse, vanno entrambe disattese. Dall'ampia e articolata motivazione svolta dalla sentenza risulta che il giudice d'appello ha preso in considerazione tutti gli elementi che la ricorrente aveva posto a base della domanda, ma ha ritenuto che nessuno di essi era idoneo a dimostrare che l'area oggeto di causa era di sua proprietà. Osserva, in particolare, la sentenza che le fotografie e cartoline erano prive di riscontro probatorio testimoniale e di una collocazione temporale certa;
che l'assunto della ON di avere sempre ed incontestatamente posseduto l'area in questione era contrastato dalla prova, offerta dal Comune, del pagamento, protratto negli anni, della tassa comunale di occupazione dell'area in questione, nonché dalla richiesta che la ON aveva avanzato (con esito negativo), di cessione dell'area in suo favore. Quanto alla mappa storica risalente al 1857, fornita dall'appellante per dimostrare che l'area era da ritenersi rimasta di sua proprietà anche dopo l'esproprio effettuato dal Comune, la sentenza ha, in ། པ particolare, osservato che essa doveva ritenersi superata dalla successiva mappatura effettuata nel 1937, che era servita di base al libro Fondiario. Va, pertanto, condivisa la conclusione a cui la sentenza è pervenuta, correttamente applicando il 3° comma dell'art. 950 c.c., e cioè che, in tale contesto, doveva attibuirsi rilevanza sussidiaria, ai dati catastali quali accertati dal CTU. Consegue il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 17h0, 00 di cui euro 1.600, 00 (milleseicento) per onorari. Roma, 15 febbraio 2002 Il presidente L'estensore Frames Sautverſ forsvankley IL CANCELLIERE 01 OL Talarico Lalerico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 109T/29.11 18 LUG. 2002 Roma 456T 20,66 IL CANCELLIERE C1 دن مام ا TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 485430Registrato in data 2.0 SET.200 4 ain. 3. 95.44 Guersate € 149,77 (euro..CENTOQUARANTANOVE/77 ) p. 11 Dirigente Area Servi2 (Dott.ssa Maria Grazia DI TO) Responsabile Servizio Att diziari 2 (Dr. M. RACCICHINI k M O 1 R 0