Sentenza 29 novembre 2005
Massime • 1
Ai fini della concessione di benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia non è richiesta la redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, qualora questa si sia integralmente esaurita prima dell'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, nella cui disciplina transitoria è prevista la redazione del predetto verbale per coloro la cui collaborazione non è ancora cominciata, ovvero, pur essendo iniziata, è ancora in corso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/11/2005, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 29/11/2005
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 4065
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 021689/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL GIOACCHINO N. IL 18/05/1973;
avverso ORDINANZA del 29/04/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 29 aprile 2005 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Campobasso dichiarava inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare di LL Gioacchino, sul rilievo che la misura alternativa poteva essere concessa a chi ha prestato collaborazione dopo l'entrata in vigore della L. 13 febbraio 2001, n. 45, e che nella specie non risultava essere stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore di detta legge.
Ricorre il LL, deducendo che la disciplina transitoria estende le nuove prescrizioni a chi abbia semplicemente manifestato la volontà di collaborare prima dell'entrata in vigore della novella legislativa e non a chi, come nel suo caso, aveva iniziato e completato la collaborazione prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Il ricorso è fondato.
La legge 13 febbraio 2001, n. 45, art. 7, ha espressamente abrogato del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, l'art. 13, convertito nella L. 15 marzo 1991, n. 82, in tema di concessione di benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia, introducendo una nuova e più rigorosa disciplina, che, secondo l'interpretazione di questa Corte (Cass. Sez. 1^ 16/09/2003, Bertolotto), deve trovare applicazione anche nei confronti dei soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto il vigore della più favorevole normativa previgente, poiché il principio di irretroattività della legge più sfavorevole, sancito dall'art. 2 c.p., opera soltanto per le leggi penali sostanziali, tra cui non possono ricomprendersi le norme che riguardano l'esecuzione delle pene e le misure a queste alternative, nonché le condizioni per la loro applicazione.
Tanto premesso, si osserva che nel testo del provvedimento impugnato si rappresenta che il LL "ha collaborato prima dell'entrata in vigore della legge" di riforma e che, tuttavia, non è stato redatto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione nel termine previsto dalla legge stessa.
Orbene, se l'espressione usata dal Giudice di merito deve intendersi nel senso che l'attività di collaborazione di cui si tratta è iniziata e si è esaurita prima dell'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, come sostiene il ricorrente, il richiamo alla mancata redazione del verbale illustrativo è del tutto inconducente sotto il profilo giuridico.
Invero, la necessità di redazione di detto verbale, ai sensi della L. n. 82 del 1991, art. 16 quater, introdotto dalla L. n. 45 del 2001, art. 14, si pone per le persone che hanno iniziato a collaborare, riferendo notizie utili alla ricostruzione di fatti delittuosi e alla individuazione dei colpevoli;
regola che, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 25 della legge di riforma, si applica anche alle persone che hanno già manifestato la volontà di collaborare prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Avuto riguardo alla natura di documento programmatico che ha il verbale illustrativo e alla sua specifica funzione, la redazione, nei tempi e nei modi legalmente previsti, è necessaria ove la collaborazione non sia ancora iniziata, ovvero, essendo iniziata prima dell'entrata in vigore della L. n. 45 del 2001, sia ancora in corso, restando escluso che la regola debba applicarsi allorché l'attività di collaborazione si sia esaurita prima dell'entrata in vigore della legge medesima, dovendosi in questo caso soltanto accertare la effettiva collaborazione prestata, che ha già determinato compiutamente ed irreversibilmente i suoi effetti processuali con la pronuncia di sentenze divenute irrevocabili. Pertanto, il decreto gravato va annullato senza rinvio e gli atti vanno rimessi al Giudice di merito competente, che procederà ad ogni utile accertamento in fatto concernente la attività di collaborazione che si assume prestata dal LL e adotterà la decisione uniformandosi al principio di diritto suenunciato in relazione alla collocazione cronologica dell'attività stessa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Campobasso per l'esame dell'istanza.
Così deciso in Roma, il 29 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2006