Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2003, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto MOTIVI O Ricors SEZIONE SECONDA CIVILE QUESTIONI DI FAT R.G.N. 6325/000 12 2 36 0 3 665 Composta dagli Ill.mi g. Magistrati: Dott. Mario AD 5141 Dott. Carlo CIOFFI Re MAZZIOTTI DI CELSO Dott. Lucio - Consigliere Dd.19/09/02 : Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT ZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. presso lo studio dell'avvocato FRANCOANTONELLI 50. COSENZA, che 10 difende unitamente all'avvocato ODOARDO VALSERIATI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NO AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VASCELLO 6, presso 10 studio dell'avvocato PIELUIGI ROCCHI, che 10 difende unitamente all'avvocato ALDO GHIRARDI, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 1192 -1- avvers0 la sentenza n. 45/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 22/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato PESCOSOLIDO GABRIELLA (con delega rilasciata dall'Avvocato Franco Cosenza), difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostitulo Procuratore VELARDI che ha concluso per Generale Dott. Maurizio 1'inammissibilità. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20 marzo 1985 ZO Fe- notti affermò di essere proprietario, per le ragioni nel dettaglio espo- ste, del quadro denominato "Cavallo con cane", attribuito a IO De IR, e convenne innanzi al Tribunale di Brescia AT Rubi- no, che lo deteneva, per sentirlo condannare a restituirglielo. AT UB si costituì e, ricostruite in modo diverso da quello proposto da ZO TI le vicende che avevano avuto ad oggetto il quadro, rispose che quest'ultimo non ne era mai stato pro- prietario;
chiese quindi il rigetto della sua domanda. il Tribunale, in esito all'istruzione svolta, e tenendo anche conto delle prove raccolte in sede penale (AT UB aveva in- fatti denunziato per truffa ai suoi danni i danti causa di ZO TI, ed il relativo giudizio era stato dichiarato estinto per prescrizione del reato), accolse la domanda. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Brescia ha accolto l'appello di AT UB;
ha in particolare esclu- so, considerate e valutate congiuntamente le dichiarazioni rese al giudice penale da ZO TI e da suo cognato OS MI, dal primo indicato come suo dante causa, che quest'ultimo gli abbia venduto il quadro per cui è causa;
ed ha quindi considerato inatten- dibili le contrastanti testimonianze raccolte dal Tribunale, anche per- ché rese da loro parenti. ZO TI ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per quattro motivi. 3 AT UB ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso ZO TI censura la sentenza impugnata per aver affermato l'inattendibilità delle testi- monianze rese dai suoi parenti. La censura è inammissibile. Questa Corte ha sempre affermato che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sor- reggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria de- cisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, sen- za essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specifica- mante, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ve- di da ultimo la sentenza della soz. lav., 9 aprile 2001, n. 5231). Risulta da quanto riferito in narrativa che nel caso di spe- cie la Corte d'appello di Brescia ha indicato le dette ragioni del suo convincimento. Con i restanti tre motivi del suo ricorso ZO TI cen- sura la ricostruzione dei fatti di causa della Corte d'appello di Bre- 4 ; scia;
sostiene che la conclusione cui è pervenuta, in particolare la negazione del suo acquisto del quadro da OS MI, è logica- mente viziata. Anche queste censure sono inammissibili. Con esse il ricorrente si limita a contrapporre alla ricostru- zione dei fatti della Corte di merito (della quale quest'ultima ha dato adeguato conto, con adeguata motivazione) una sua diversa rico- struzione, che contrappone ad essa, senza evidenziare gli errori logi- ci e giudici che afferma sussistenti, senza precisare in cosa consi- stano. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna ZO TI a rifon- dere a AT UB le spese di questo giudizio, che liquida in - 10,00 euro, oltre 600,00 euro per onorari Roma, 19 settembre 2002 Il presidente (Mario Spadɔne) вриковом L'estensore (Carlo Cioffi) Ceili IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Valacics FEB. 2003 TL CANCELLIERE C1 Roma 14 lorice Ce ا ھ ک