Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2004, n. 3489
CASS
Sentenza 21 febbraio 2004

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In tema di procedimenti cautelari e con riguardo alla nuova disciplina sul processo cautelare uniforme introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la disposizione transitoria dettata dall'art. 4, quinto comma, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 (convertito nella legge 6 dicembre 1994, n. 673) - nonché dalle precedenti identiche norme contenute nei DD.LL. nn. 105, 235, 380 e 493 del 1994, non convertiti, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della citata legge n. 673 del 1994 -, la quale prevede, fra l'altro, l'inefficacia dei sequestri anteriormente autorizzati "se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi", deve interpretarsi nel senso che - ove ai processi pendenti, in ragione di un'accertata incompatibilità con la disciplina previgente, non sia applicabile la nuova normativa - a partire dal 16 febbraio 1994 (data di entrata in vigore del primo dei decreti - legge summenzionati) è sufficiente, per determinare l'inefficacia del sequestro autorizzato anteriormente alla data medesima, che nei processi stessi, indipendentemente dalla fase, dallo stato o dal grado in cui si trovano, sia intervenuta una sentenza di rigetto dell'istanza di convalida o dichiarativa dell'inesistenza del diritto cautelato (con conseguente obbligo del giudice, in tali casi, di applicare immediatamente lo "ius superveniens", anche d'ufficio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2004, n. 3489
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3489
    Data del deposito : 21 febbraio 2004

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