Sentenza 21 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di procedimenti cautelari e con riguardo alla nuova disciplina sul processo cautelare uniforme introdotta dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, la disposizione transitoria dettata dall'art. 4, quinto comma, del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 (convertito nella legge 6 dicembre 1994, n. 673) - nonché dalle precedenti identiche norme contenute nei DD.LL. nn. 105, 235, 380 e 493 del 1994, non convertiti, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 1 della citata legge n. 673 del 1994 -, la quale prevede, fra l'altro, l'inefficacia dei sequestri anteriormente autorizzati "se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi", deve interpretarsi nel senso che - ove ai processi pendenti, in ragione di un'accertata incompatibilità con la disciplina previgente, non sia applicabile la nuova normativa - a partire dal 16 febbraio 1994 (data di entrata in vigore del primo dei decreti - legge summenzionati) è sufficiente, per determinare l'inefficacia del sequestro autorizzato anteriormente alla data medesima, che nei processi stessi, indipendentemente dalla fase, dallo stato o dal grado in cui si trovano, sia intervenuta una sentenza di rigetto dell'istanza di convalida o dichiarativa dell'inesistenza del diritto cautelato (con conseguente obbligo del giudice, in tali casi, di applicare immediatamente lo "ius superveniens", anche d'ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2004, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 44, presso l'avvocato ENNIO CICCONI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SS AH, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società "Yemen Contractors-ycon" elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso l'avvocato ANTONIO FUSILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO FUSILLO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2979/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 03/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dal 30/09/2003 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cicconi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi per il resistente gli Avvocati Fusillo che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per "sequestro conservativo ante causasi" del 15 maggio 1990, proposto al Presidente del Tribunale di Roma, AB UT - in proprio e nella qualità di presidente della Società Yemen Contractors-Ycon, con residenza e sede in Sanaa (Repubblica Araba dello Yemen) - espose: a) - che, nel 1978, aveva costituito la predetta Società insieme agli architetti UR e ER ED, al quale ultimo, come consigliere delegato, erano state affidate la contabilità, l'amministrazione e la cassa della Società;
b) - che, a seguito di contrasti insorti tra i soci e di revisioni contabili dal bilancio dalla Società, ara risultato che ER ED si era appropriato ingenti somme di pertinenza sociale, solo in parte restituite;
c)- che, successivamente, in data 27 aprile 1986, ER ED aveva definitivamente abbandonato lo Yemen, appropriandosi ulteriori somme della Società e restando debitore di altre somme ancora, come risultante dalla documentazione prodotta;
d) - che - dimostrato documentalmente il fumus boni juris del provvedimento cautelare richiesto - il periculum in mora era provato dalla irreperibilità del ED, il quale - pur risultando iscritto all'A.I.R.E. del Comune di Roma, per emigrazione nello Yemen - dopo l'allontanamento da quest'ultimo Stato, non era stato rintracciabile in alcun altro luogo.
Tanto esposto, il ricorrente chiese che venisse autorizzato il sequestro conservativo sui beni del EZ fino alla concorrenza di Dollari U.S. 5.498.000.
Il Presidente del Tribunale di Roma, con decreto dell'11 giugno 1990, autorizzò il sequestro conservativo per la causale di cui al ricorso fino alla concorrenza di Dollari U.S.
2.800.000 al momento di emanazione del decreto - sui beni mobili, immobili e crediti di ER ED per capitale, interessi e spese.
Il sequestro fu eseguito in data 19 giugno 1990, mediante la relativa trascrizione del decreto, sull'immobile di proprietà del ED sito in Roma, via Sant'Alessio n. 25, e fu notificato il successivo 2 luglio 1990 ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. (dopo un primo, inutile tentativo di notificazione, eseguito il 28 giugno 1990 in Roma, via Ildebrando Vivanti n. 108, da cui il ED risultò "sloggiato").
Con contestuale atto di citazione, notificato in pari data e con le medesime modalità, il UT - in proprio e nella predetta qualità - convenne ER ED dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo:
a) - la convalida dell'autorizzato sequestro;
b) - la condanna del convenuto al pagamento, in favore della Società, della somma di Dollari U.S. 5.757.594, di cui 1.344.000, a titolo di profitti realizzati dalla Società nel triennio 1981 - 1983, 834.594, a titolo di restituzione da indebiti prelevamenti dal conto sociale presso la Banca Indosuez, 3.579.000, a titolo di restituzione da ammanchi e sottrazioni di somme di pertinenza sociale;
nonché al pagamento, in proprio favore, dell'ulteriore somma di 575.000; c) - la condanna del convenuto al risarcimento dei danni conseguiti ad atti di concorrenza sleale dallo stesso posti in essere nei confronti della Società. Ritualmente costituitosi, il ED - nel resistere alla domanda e nel chiederne la reiezione - eccepì, preliminarmente, la nullità e/o l'inefficacia del sequestro per nullità della sua notificazione e per nullità della notificazione dell'atto di citazione, perché eseguite con il rito degli irreperibili, ancorché egli fosse regolarmente iscritto nell'A.I.R.E. presso il Comune di Roma, e senza previi tentativi di notificazione presso la propria residenza estera in Bijbouti P.O. Box 7070, risultante dal certificato anagrafico del 17 febbraio 1988; nel merito, eccepì il difetto di legittimazione attiva dell'attore in ordine all'azione sociale di responsabilità, in quanto mai deliberata dai competenti organi sociali;
spiegò, inoltre, domanda riconvenzionale nei confronti del UT in proprio, a titolo di restituzione della somma di Dollari U.S. 303.600, pari al valore delle attrezzature già appartenute alla Joint Venture Yconmar costituita tra le stesse parti;
ed instò per il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.. Il Tribunale adito - imposta al sequestrante la cauzione di un miliardo di lire e separata la causa di convalida da quella di merito ai sensi dell'art. 682 cod. proc. civ. - con sentenza n. 4203/93 del 15 marzo 1993, rigettò la domanda di convalida, ordinando la cancellazione della trascrizione del decreto di sequestro.
1.2. A seguito di appello dal UT, notificato il 18 giugno 1993 - cui resistette il ED - la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2979/00 del 3 ottobre 2000, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, convalidò il sequestro.
1.3. Avverso tale sentenza ER ED ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo cinque motivi di censura, illustrati con memoria.
Resiste, con controricorso, illustrato da memoria, AB UT.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa, applicazione dell'art. 4 comma 5 dal d.l. 571/1994, convertito in legge 673/1994 - art. 360 n. 3 c.p.c.: omesso rilievo di una causa di inammissibilità dell'appello rilevabile d'ufficio"), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che, alla fattispecie, avrebbe dovuto essere applicato il disposto dell'art. 4 comma 5 del d.l. n. 571 del 1994, conv., con modif., nella legge 673 del 1994;
con la conseguenza che - divenuto inefficace il decreto di sequestro l'appello del UT, proposto in data 18 giugno 1993, avrebbe dovuto esser dichiarato inammissibile o improcedibile.
2.2 Il motivo merita accoglimento per le considerazioni e con le precisazioni che seguono.
A)- L'art. 4 comma 5 del d.l. 7 ottobre 1994 n. 571 (Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990 n. 353 concernente provvedimenti urgenti per il processo civile) - convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1994 n. 673 (la quale, peraltro, non ha apportato modificazioni alle disposizioni in esame) - entrato in vigore l'11 ottobre 1994 (cfr. art. 20), stabilisce, tra l'altro, che "gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 (che hanno introdotto nell'ordinamento le nuove disposizioni sul c.d. "processo cautelare uniforme") della legge 26 novembre 1990 n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto" (primo periodo); e che "tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela dal quale erano stati concessi" (secondo periodo).
In realtà, le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 4 di tale decreto - legge costituiscono l'ultima, identica formulazione del medesimo articolo, introdotto da ciascuno di una serie "reiterata" di quattro precedenti decreti - legge non convertiti: - art. 4 comma 5 del d.l. 14 febbraio 1994 n. 105, entrato in vigore il 16 febbraio 1994 (art. 17) e decaduto il 17 aprile 1994; - art. 4 comma 5 del d.l. 14 aprile 1994 n. 235, entrato in vigore il 18
aprile 1994 (art. 17) e decaduto il 17 giugno 1994; - art. 4 comma 5 del d.l. 18 giugno 1994 n. 380, entrato in vigore il 18 giugno 1994
(art. 20) e decaduto il 17 agosto 1994; - art. 4 comma 5 del d.l. 8 agosto 1994 n. 493, entrato in vigore, il 12 agosto 1994 (art. 21) e decaduto l'11 ottobre 1994. Decreto-legge, quest'ultimo, reiterato, appunto, dal su citato d.l. n. 571 del 1994, convertito nella legge n. 673 del 1994. Deve aggiungersi che la legge n. 673 del 1994 ha introdotto, nell'art. 1 comma 2, la seguente disposizione di c.d. "sanatoria":
"Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti - legge.... oltre al decreto - legge n. 521 del 1993, vengono menzionati i quattro decreti - legge prima citati". B) - Tanto premesso - tenuto conto che, nella specie, il sequestro conservativo ante causam de quo è stato autorizzato con decreto dell'11 giugno 1990 (cfr., supra, n. 1.1); che il Tribunale di Roma - decidendo separatamente sulla convalida ex art. 682 cod. proc. civ. - ha respinto la domanda di convalida dello stesso con sentenza del 15 marzo 1993 (ibidem); e che l'appello del UT avverso tale sentenza è stato proposto dinanzi alla Corte di Roma in data 18 giugno 1993 (cfr., supra, n. 1.2) - deve precisarsi che la disposizione astrattamente applicabile alla fattispecie è rappresentata (non già dall'art. 4 comma 5 del d.l. n. 571 del 1994, ma) dall'art. 4 comma 5 del d.l. n. 105 del 1994 (quale primo della "serie"), entrato in vigore il 16 febbraio 1994 in pendenza del giudizio d'appello ed i cui effetti (in ipotesi: inefficacia del sequestro conservativo autorizzato con decreto dell'11 giugno 1990) si sono immediatamente prodotti nel corso della sua vigenza e sono stati fatti salvi dalla su richiamata disposizione di "sanatoria". E l'astratta applicabilità, nel giudizio d'appello, dell'art. 4 comma 5 del d.l. n. 105 del 1994 diviene concreta sulla base del decisivo rilievo, secondo cui la ora richiamata disposizione e entrata in vigore (16 febbraio 1994) successivamente alla proposizione dell'atto di appello (18 giugno 1993), quando, cioè, non se ne poteva più invocare ritualmente e tempestivamente l'applicazione (nella specie, con eventuale appello incidentale da parte del ED, il quale ne avrebbe avuto interesse) mediante formulazione di un apposito motivo di gravame;
sicché, l'omessa considerazione della predetta disposizione da parte della Corte romana - siccome jus superveniens intervenuto nel corso del giudizio medesimo, e perciò doverosamente esaminabile ex officio dai Giudici a quibus - può essere legittimamente denunziata in sede di legittimità, conformemente ai principi costantemente affermati da questa Corte (cfr., e pluribus e tra le ultime, sentt. nn. 10446 del 1996, 778 del 1999, 600 e 1709 del 2000, 5993 e 12430 del 2001) ed integralmente condivisi dal Collegio.
C) - Procedendo, dunque, all'interpretazione delle disposizioni in esame (riprodotte - si ribadisce - con identica formulazione nei successivi decreti-legge, reiterativi del primo), che hanno un'evidente natura transitoria, deve, innanzitutto, osservarsi che i due periodi che compongono il comma sono strettamente collegati. Com'e noto, le nuove disposizioni sul processo cautelare uniforme si applicano alle cause iniziate a partire dal 1^ gennaio 1993 (art. 92 comma 1 della legge n. 353 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 2
comma 5 dalla legge n. 477 del 1992). Per effetto di quanto stabilito dal primo periodo dell'art. 4 comma 5 dal d.l. n. 105 del 1994 ("gli articoli 74, ... della legge 26 novembre 1990 n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto") le predette disposizioni possono applicarsi ai processi pendenti alla data del 1^ gennaio 1993 - che lo siano ancora a quella del 16 febbraio 1994 (entrata in vigore del d.l. n. 105 del 1994) - a partire da quest'ultima data (in forza della disposizione di sanatoria dettata dall'art. 1 comma 2 della legge n. 673 del 1994), a condizione, però, della loro "compatibilità" con la disciplina processuale previgente, in relazione alla fase, allo stato e al grado del processo pendente, nonché ai relativi poteri del giudice ed ai diritti e/o alle facoltà delle parti (si pensi, ad es., al problema della sopravvivenza o del superamento, nel periodo transitorio, del giudizio di convalida del sequestro;
ovvero alla situazione, in cui, alla data del 16 febbraio 1994, risulti scaduto il termine per il reclamo avverso il provvedimento cautelare previsto dall'art. 669 - terdecies cod. proc. civ.).
Quel che sembra certa è l'intenzione del legislatore del 1994 di "stendere al massimo, ove possibile, l'applicabilità della nuova disciplina del processo cautelare anche alle cause pendenti, come ora individuate, all'evidente scopo di ridurre al minimo, sia pure in via tendenziale, le disparità di trattamento giuridico determinate dalla doppia disciplina nel periodo transitorio.
La disposizione contenuta nel secondo periodo ("tutti i sequestri anteriormente Autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi") si riferisce, innanzitutto, ai sequestri autorizzati, nei predetti processi pendenti, in data anteriore al 16 febbraio 1994. La disciplina transitoria sull'inefficacia di tali sequestri - cui è sotteso uno dei principi espressi dal nuovo art. 669 - novies cod. proc. civ. (cfr., in particolare, tenendo conto dell'abrogazione del giudizio di convalida del sequestro, il primo periodo del comma 3, secondo cui, tra l'altro, "il provvedimento cautelare perde altresì efficacia.... se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso") - si pone chiaramente siccome derogatoria rispetto a quella dettata dal previgente art. 683 commi 1 e 2 cod. proc. civ., a tenor dei quali "il sequestro perda la sua efficacia...., se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato...." (comma 1), ovvero "....se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso".
È, dunque, evidente che la deroga, prevista in conformità al nuovo principio, attiene alla eliminazione, anche nel periodo transitorio, del requisito della "definitività" della sentenza (di rigetto dell'istanza di convalida, o di inesistenza del diritto cautelato) ai fini della dichiarazione di inefficacia del sequestro: e ciò, nell'intento di abolire, anche nel periodo transitorio appunto, una delle norme del sistema previgente ritenute maggiormente inique - il passaggio in giudicato della sentenza di convalida o di quella che accerta l'inesistenza del diritto cautelato - avuto riguardo, da un lato, alla natura "cautelare" del sequestro e, dall'altro, alla notoria, eccessiva durata dell'ordinario processo di cognizione. Alla luce di tali considerazioni, le disposizioni di cui all'art. 4 comma 5 del d.l. n. 105 del 1994 devono interpretarsi nel senso che -
ove ai processi pendenti, in ragione di un'accertata "incompatibilità" con la disciplina previgente, non sia applicabile la nuova disciplina dettata per il processo cautelare uniforme (e, in particolare, l'art. 669 - novies cod. proc. civ.) - a partire dal 16 febbraio 1994, è sufficiente, per determinare l'inefficacia del sequestro autorizzato anteriormente alla data medesima, che, nei processi stessi, indipendentemente dalla fase, dallo stato o dal grado in cui si trovano, sia intervenuta una sentenza di rigetto dall'istanza di convalida o dichiarativa dell'inesistenza del diritto cautelato. È appena il caso di aggiungere che, verifica tesi tali condizioni, il giudice del processo pendente deve provvedere immediatamente, anche ex officio ove ne sussistano i presupposti, ad applicare il Jus superveniens, senza necessità (se giudice di merito) di attendere il "ricorso del sequestrato" di cui all'art. 683 comma 3 cod. proc. civ.: infatti, il perentorio tenore della disposizione in esame ("tutti i sequestri.... perdono la loro efficacia se....") consente di ritenere derogata, per le ragioni già sottolineate, anche quest'ultima disposizione.
Nei casi in cui al processo pendente non sia applicabile la nuova disciplina, possono, pertanto, ipotizzarsi due diverse, ovvie situazioni: a) - che, alla data del 16 febbraio 1994, non sia intervenuta ne' sentenza di rigetto dell'istanza di convalida del sequestro, ne' sentenza dichiarativa dell'inesistenza del diritto cautelato: in tale ipotesi, la disposizione è inapplicabile fintantoché non sia stata emessa una sentenza siffatta;
b) - che, alla stessa data, tale sentenza sia intervenuta: e in questa ipotesi la disposizione medesima deve essere immediatamente applicata dal giudice nei sensi prima precisati.
In tale prospettiva, se si tiene conto della ratio legis dianzi evidenziata, l'obiezione - secondo cui l'interpretazione qui seguita colliderebbe con il principio di irretroattività della legge - appare priva di fondamento: infatti - a parte altre, pur possibili considerazioni - l'obiezione stessa risulterebbe fondata unicamente sulla lettera della legge e, in particolare, esclusivamente sull'uso, da parte del legislatore, del tempo presente indicativo ("è rigettata..., è dichiarato"), anziché del tempo passato prossimo;
alla quale, peraltro, potrebbe replicarsi con un'opposta interpretazione letterale, che sostituisca al verbo essere un suo sinonimo ("risulta rigettata.... risulta dichiarato"), ovvero con l'osservazione, secondo cui la stessa costruzione della disposizione ("se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata.... ovvero è dichiarato") allude all'ipotesi che una sentenza sia già intervenuta.
E, nella medesima prospettiva, la circostanza - che, nella specie, alla sentenza di rigetto dell'istanza di convalida pronunciata dal Tribunale sia seguita la sentenza della Corte d'Appello che ha convalidato il sequestro conservativo de quo - perde qualsiasi rilevanza, se solo si consideri che, alla data del 16 febbraio 1994, il processo d'appello era ben lungi dall'esser definito e che, sarebbe stato preciso dovere dei Giudici a quibus, come dianzi affermato, applicare immediatamente, ex officio, il jus superveniens e dichiarare l'inefficacia del sequestro.
È appena il caso di aggiungere, infine, che le considerazioni fin qui argomentate valgono, ovviamente, per l'interpretazione della disposizione in esame come riprodotta, nell'identico testo, in ciascuno dei decreti - legge "reiterativi" del d.l. n. 105 del 1994, ivi compreso l'ultimo della serie (d.l. n. 571 del 1994). D) - L'interpretazione qui seguita è conforme - sia pur con differenti argomentazioni e nella diversità delle fattispecie rispettivamente esaminate - a quella accolta nella sentenza di questa Corte n. 1823 del 1999, mentre si pone in consapevole contrasto, per tutte le ragioni dianzi esposte, con quella affermata nella successiva sentenza n. 7779 del 2002.
2.3 Il vizio che inficia la sentenza impugnata sta, pertanto, nella omessa applicazione d'ufficio dell'art. 4 comma 5 del d.l. n. 105 del 1994; sicché, la sentenza stessa deve essere annullata.
Peraltro, sulla base dei predetti principi di diritto - e tenuto conto della chiarezza della sequenza processuale (cfr., supra, n.
2.2 lett. B), che non richiede ulteriori accertamenti di fatto - alla cassazione della sentenza medesima deve seguire la decisione della causa nel merito (art. 384 comma 1 secondo periodo cod. proc. civ.), con la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del d.l. n. 105 del 1994, del sequestro conservativo, autorizzato dal
Presidente del Tribunale di Roma con decreto dell'11 giugno 1990 in favore di AB UT ed in danno di ER ED, eseguito sull'immobile di proprietà del ED sito in Roma, Via Sant'Alessio n. 25, e con il conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla cancellazione della relativa trascrizione (nota in data 19 giugno 1990, n. 54549 d'ordine e n. 30812 particolare).
2.4 Tutti gli altri motivi del ricorso restano, ovviamente, assorbiti.
2.5 La parziale novità delle questioni trattate integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra le parti, le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara inefficace il sequestro conservativo, autorizzato dal Presidente del Tribunale di Roma con decreto dell'11 giugno 1990 in favore di AB UT, in proprio e nella qualità, ed in danno di ER ED, eseguito sull'immobile di proprietà del ED sito in Roma, Via Sant'Alessio n. 25, ed ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla cancellazione della relativa trascrizione (nota in data 19 giugno 1990, n. 54549 d'ordine e n. 30812 particolare). Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2003. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2004