Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7385 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE E BOLLI NANOME DI REPUBBLICA ITALIANA penale 0 7 38 5/03 1981, 11- ESENTE DA modifiche a sistema 24- . 23 RTE SUPREMA DI CASSAZIONE ART. Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23725/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere - Cron.16415 - Rel. Consigliere FELICETTI Dott. Francesco ―CECCHERINI Consigliere Rep. Dott. Aldo Ud. 06/12/2002 DI PALMA - Consigliere Dott. Salvatore ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA DI MEZZO 78, presso l'Avvocato MARIA GRAZIA D'ERCOLE rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO DE MARCO, STEFANO D'ERCOLE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
FERRARA DANIELE;
- intimato avversO la sentenza n. 352/00 del Giudice di pace di 2002 CHIETI, depositata il 24/07/00; 2282 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri;
Svolgimento del processo 1 RA Daniele, con ricorso 6 aprile 2000 al Giudice di pace di Chieti, proponeva opposizione avver- SO un verbale di contestazione di una violazione del codice della strada (art. 142) del 15 febbraio 2000, accertata a mezzo di apparecchiatura elettronica. Dedu- ceva la illegittimità del verbale di accertamento, per non essere stata fatta la contestazione immediata dell'infrazione. Il convenuto Comune di Torrevecchia Teatina non si costituiva. L'opposizione veniva accolta con senten- za depositata il 24 luglio 2000, notificata al Comune di Torrevecchia Teatina il 24 ottobre 2000 con l'atto di precetto per il pagamento delle spese di lite. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso a questa Corte il Comune di Torrevecchia Teatina, con atto noti- ficato a RA Daniele il 23 novembre 2000, formulan- do tre motivi di impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denuncia un error in pro- cedendo, per essere stato il verbale impugnato da Fer- rara Daniele, nella qualità di conducente della vettura con la quale era stata commessa la violazione contesta- ta, mentre detto verbale era stato notificato unicamen- te a NO Anacleta, intestataria di detta auto- vettura. Si deduce la carenza di legittimazione passiva del RA. Il motivo é infondato, tenuto conto che la legit- timazione a proporre l'opposizione va valutata sulla base della prospettazione compiuta dall'opponente con e nel caso di specie l'atto introduttivo del giudizio, da questo non risulta che egli abbia inteso agire in opposizione a un verbale (mancante in atti) che non era stato notificato a lui, ma solo alla proprietaria del veicolo. 2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 200 e 201 del codice della strada, per ave- re il giudice di pace ritenuto che nel caso di specie la contestazione immediata non poteva essere omessa, essendo stata l'infrazione accertata a mezzo di appa- recchiatura che segnalava la velocità al momento del transito del veicolo, non considerando che tale elemen- to, di per sé, non è sufficiente a far ritenere possi- bile in concreto la contestazione immediata, senza te- 3 nere conto della effettiva possibilità di fermare il veicolo senza porre in essere situazioni di pericolo. Sul punto la sentenza impugnata non sarebbe adeguata- mente motivata, anche in relazione alla non censurabi- lità in sede giudiziaria delle modalità di organizza- zione del servizio di rilevamento predisposto dalla pubblica amministrazione. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 116 c.pc., essendo stati illegittimamente tratti argomenti circa la fondatezza dell'opposizione dalla contumacia della parte convenuta, non consentiti dalla norma. Il secondo motivo é fondato ed il suo accoglimen- to determina l'assorbimento del terzo. In proposito va considerato che la sentenza ha caso di specie, illegittima la mancanzaritenuto, nel di contestazione immediata, risultando dal verbale di accertamento che l'apparecchiatura di rilevamento con- sentiva di rilevare l'infrazione al momento del passag- gio del veicolo. Al riguardo questa Corte, con la sentenza 21 feb- braio 2001, n. 2494, in conformità di quanto già rite- nuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione 4 delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla discliplina speciale dettata in tema di violazio- ne delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada. L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente conte- stata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fat- ta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel ver- bale bebbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, -- l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a pre- vedere la contestazione a mezzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contesta- zione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in rela- zione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazio- ne immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale 5 di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 set- tembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabili- te ha un rilievo essenziale per la correttezza del pro- cedemento sanzionatorio, cosicchè non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costitui- sce violazione di legge che rende illegittimi i succes- sivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, congrua motivazione nel verbale di contestazione. Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente riten- ga, con prudente apprezzamento - e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del Regola- - che la conte-mento di esecuzione appresso indicate stazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in re- lazione alle circostanze del caso e tenuto conto del principio di economicità dell'azione amministrativa, deve annullare il verbale di accertamento della viola- 6 zione. Il principio è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo ("autovelox") cosicchè, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel rela- tivo verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione imme- diata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modali- tà di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa. In proposito va peraltro considerato che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, al- cuni casi di impossibilità di contestazione immediata. Alcuni di essi sono tipizzati senza lasciare, ove ricorrano, alcun margine di apprezzamento in sede giu- diziaria circa la possibilità di contestazione immedia- ta, per cui la loro indicazione nel verbale di conte- stazione notificato implica di per sè la giustificazio- ne della mancata contestazione immediata, stante l'affermazione "ex lege" della sua impossibilità. Tali 7 sono 1' "attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa"; il "sorpasso in curva"; l' accertamento della violazione da parte di un funzio- nario o di un agente a bordo di un mezzo pubblico di trasporto"; 1'"accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo". Parimenti, in materia di "accertamento della vio- lazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamen- to", sono tipizzate senza lasciare alcun margine di ap- ٢ prezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di ٢٠ contestazione immediata, le ipotesi in cui nel verbale sia indicato che l'accertamento è stato effettuato con apparecchiatura che consentiva "la rilevazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento", restando salva, in tali casi solo l'impugnazione nei modi di legge del verbale, su tali affermazioni, per - difetto di veridicità. Anche in questo caso la indica- zione nel verbale del verificarsi di tale ipotesi non richiede ulteriori giustificazioni della mancanza di contestazione immediata, necessarie altrimenti. Nel caso di specie risulta dalla sentenza impugna- ta che l'apparecchio utilizzato consentiva il rilievo dell'infrazione contestualmente al passaggio del veico- lo: ma tale circostanza, di per sè, non rendeva a sua 8 volta necessaria, come invece é stato affermato dal giudice dell'opposizione, la contestazione immediata, essendo questa possibile, solo in relazione alle moda- lità di organizzazione del servizio (come si è detto incensurabili da parte del giudice), essendo evidente la difficoltà di imporre l'arresto per la contestazione senza ingenerare situazioni di pericolo contestual- mente all'evidenziarsi della violazione, in mancanza di predisposizione di una seconda pattuglia. Ne deriva che il ricorso va accolto in riferimen- to al secondo motivo, con assorbimento del terzo, e la sentenza impugnata va cassata. Non risultando la circostanza della predisposizio- ne di una seconda pattuglia neppure dedotta dall'opponente, e risultando dall'atto di opposizione che nel verbale era motivata la mancata contestazione immediata in relazione alla impossibilità di fermare in tempo utile l'autovettura (art. 384, lett. e, del rego- lamento di esecuzione del codice della strada), deci- dendosi la causa ex art. 384, comma 2, c.p.c., l'opposizione va rigettata e 1'opponente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano quanto agli onorari nellamisura di euro due- cento, oltre euro centocinquanta per spese vive ed ol- tre il dieci per cento degli onorari per spese genera- 9 li. Nulla per le spese del giudizio di primo grado, non risultando il Comune costituito in quel grado.
P. Q. M.
La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo. Rigettail primo. Dichiara assorbito ilRigettail terzo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo la causa nel merito ri- getta l'opposizione e condanna l'opponente RA Da- niele alle spese del giudizio di cassazione, che liqui- da in favore del Comune di Torrevecchia Teatina nella misura di euro duecento per onorari, centocinquanta per spese vive, oltre il dieci per cento degli onorari per spese generali. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2002, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore (Giovanni Losavio) (Francesco Felicetti) Cosero CORTON Prime S Depozitate il 14. MAG. 2004- IL CAP 10