Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2001, n. 16866
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Sentenza 15 marzo 2001

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Il disposto del comma secondo dell'articolo 2 della legge 7.10.1969 n.742 e succ. mod., secondo cui la sospensione feriale dei termini per le indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, è da intendersi con riferimento, non solo ai reati di criminalità mafiosa ed assimilata, ma anche ai reati di criminalità organizzata di altra natura, come pure a quelli che ad essi risultano connessi. (Fattispecie relativa ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2001, n. 16866
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16866
    Data del deposito : 15 marzo 2001

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