Sentenza 15 marzo 2001
Massime • 1
Il disposto del comma secondo dell'articolo 2 della legge 7.10.1969 n.742 e succ. mod., secondo cui la sospensione feriale dei termini per le indagini preliminari non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata, è da intendersi con riferimento, non solo ai reati di criminalità mafiosa ed assimilata, ma anche ai reati di criminalità organizzata di altra natura, come pure a quelli che ad essi risultano connessi. (Fattispecie relativa ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2001, n. 16866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16866 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANDREA COLONNESE - Presidente - del 15/03/2001
1. Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 1623
3. Dott. ANGELO DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 47587/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) CI EN, nato a
2) CI UC AN, nato a
Avverso la ordinanza emessa il 29 settembre 2000 dal Tribunale del riesame di Torino;
Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gennaro Marasca, che ha illustrato lo svolgimento del processo ed i motivi del ricorso;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
Udito il difensore dell'imputato avvocato Cesare PI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;
La Corte di Cassazione osserva:
UC AN CI e EN CI venivano accusati della violazione dell'art. 74 DPR 309/90 ed erano colpiti da una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Torino in data 3 giugno 2000. Tale ordinanza non veniva eseguita perché i due indagati erano dimoranti in Spagna.
I CI non venivano dichiarati latitanti;
veniva avviata procedura di estradizione con richiesta di arresto provvisorio dei due indagati, arresto che veniva eseguito nel mese di luglio del 2000.
In data 15 settembre 2000 il difensore dei CI, avvocato PI, presentava istanza di riesame ed il TDR, ritenuto che era ravvisabile l'interesse al riesame degli indagati, dichiarava, pero, inammissibile l'istanza perché era stata presentata il 15 settembre 2000, mentre al difensore era stata rilasciata copia del provvedimento, atto da ritenersi equipollente alla notifica dell'avviso di deposito dello stesso, in data 8 agosto 2000. Di conseguenza non appilicandosi la sospensione dei termini processuali in periodo feriale perché si trattava di fatti di criminalità organizzata, l'istanza era stata presentata oltre i dieci giorni prescritti dall'art. 309 c.p.p.. L'istanza di riesame veniva, pertanto, dichiarata inammissibile con ordinanza emessa da Tribunale del riesame di Torino il 29 settembre 2000.
Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione i due indagati, che deducevano violazione di legge ed erroneità della motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare il difensore precisava in fatto che era stato nominato difensore da CI EN in data 1 agosto 2000 e da CI UC AN soltanto il 16 settembre 2000, che aveva fatto richiedere una copia della ordinanza impositiva in data 6 agosto 2000 e che aveva provveduto al ritiro della stessa in data 6 settembre Prima di tale data l'ordinanza non era stata mai comunicata al difensore ne' tantomeno agli indagati o al difensore madrileno degli stessi.
Tutti i soggetti indicati erano titolari del diritto di proporre istanza di riesame
In ogni caso il difensore - che, comunque, riteneva che anche "in materia di procedimenti cautelari vigesse il regime di sospensione feriale dei termini processuali - aveva presentato l'istanza entro dieci giorni dalla avvenuta conoscenza del provvedimento impositivo Il ricorrente chiedeva l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Il motivo posto a sostegno del ricorso appare fondato. Da quanto è dato, desumere dagli atti in possesso di questo Ufficio e dalla motivazione della ordinanza impugnata, quest'ultima non è mai stata notificata ex art. 293 c.p.p. agli indagati e, a quanto pare, e stata comunicata, ma non notificata, al difensore di uno dei due indagati, avvocate PI, il 6 settembre 2000. È vero, infatti, che copia del provvedimento venne richiesta dall'avvocato nei primi giorni del mese di agosto e che venne messo a sua disposizione in cancelleria in data 8 agosto, ma non risulta che di ciò venne data comunicazione al difensore.
La copia, a quanto è dato desumere, venne ritirata dal difensore soltanto il 6 settembre 2000.
Sempre in punto di fatto, infine, è necessario ricordare l'avvocato PI era stato nominato difensore da CI EN in data 1 agosto 2000 e da CI UC AN, in base alle affermazioni del ricorrente, soltanto il 16 settembre 2000.
Si può senz'altro concordare con l'affermazione del TDR che i due ricorrenti avessero interesse ad impugnare l'ordinanza impositiva di misura cautelare, ancorché non eseguita, anche perché proprio sulla base di tale provvedimento era stata avviata nei confronti dei due indagati una procedura di estradizione con conseguente arresto provvisorio
Come pure si può concordare con il TDR sulla operatività nel caso di specie dell'art. 240 bis comma 2^ disp. att. c.p.p.. Infatti;
le SSUU della Corte di Cassazione hanno stabilito che nei procedimenti per reati di criminalità organizzata la non operatività della sospensione, durante il periodo feriale, dei termini delle indagini preliminari, si estende anche ai termini di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali (SSUU 8 maggio 1996, Gianmaria, in Arch. Nuova proc. pen., 1996, 567).
Il Collegio condivide tale ordinamento giurisprudenziale fondato su una corretta e ragionevole interpretazione della norma in esame. Il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90, contestato ai due indagati, rientra tra quelli di criminalità organizzata ai quali non si applica la sospensione dei termini in periodo feriale. Anche per tale problema la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha spiegato che il disposto dell'attuale comma 2^ dell'art. 2 L. 7 ottobre n. 742 e successive modifiche, secondo cui la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari "non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata" è da intendere riferito non solo ai reati di criminalilà di tipo mafioso o assimilato, ma anche a reati ali criminalità organizzata di altra natura (nel caso di specie trattavasi di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti), come pure a quelli che ad essi risultano connessi (Cass. Sez, 1^, 31 gennaio 1994, Giampaolo, in Arch. Nuova proc. pen., 1994, 205).
Tale orientamento deve essere senz'altro condiviso, poiché una limitazione della portata della norma in esame soltanto ai delitti di criminalità organizzata di stampo mafioso non è autorizzata ne' dalla lettera della norma ne' dalla sua ratio, essendo evidente che il legislatore ha voluto garantire una trattazione rapida di tutti i fatti di criminalità organizzata per il particolare allarme sociale che essi suscitano nella opinione pubblica.
Sul punto non appare necessario aggiungere altro.
Resta da affrontare il terzo ed ultimo problema.
Il TDR ha ritenuto, in diritto, che la consegna di copia del provvedimento impositivo di misura cautelare al difensore deve intendersi come equipollente della notifica del provvedimento stesso ex art, 165 o 169 c.p.p. e come sostitutiva dell'avviso di deposito ex art. 296 comma 2^ c.p.p. e 293 comma 3^ c.p.p. ed, in fatto, che detta consegna all'avvocato Cesare PI, ritenuto difensore di entrambi gli indagati, sia avvenuta in data 8 agosto 2000. Da tali premesse il TDR ha tratto la conclusione della tardività, e della conseguente inammissibilità, della istanza di riesame presentata il 15 settembre 2000.
La tesi del TDR non è condivisibile.
In punto di fatto il provvedimento impugnato afferma che copia della ordinanza impositiva di misura cautelare venne consegnata all'avvocato PI in data 8 agosto 2000.
L'affermazione è apodittica non essendo stato indicato nessun elemento a supporto della stessa, certamente necessario vista la contestazione sul punto del difensore, il quale ha affermato di avere ritirato l'atto soltanto il 16 settembre 2000.
Inoltre l'ordinanza non spiega se l'atto venne consegnato all'avvocato PI nella qualità di difensore di entrambi gli indagati e di uno solo di essi.
Anche tale circostanza, di sicuro rilievo, andava chiarita, dal momento che il PI ha affermato di avere agito all'epoca come difensore del solo CI EN, avendolo il CI UC AN officiato soltanto il 16 settembre 2000.
Dalle considerazioni che precedono risulta evidente che la motivazione sul punto della ordinanza impositiva della misura cautelare è sicuramente carente.
Dei pari non accettabile è la tesi della equipollenza della consegna di copia del provvedimento al difensore alla notifica formale dello stesso.
In effetti gli artt. 293 comma 3^ c.p.p. e 296 comma 2^ c.p.p. prevedono la formale notifica dell'avviso di deposito in cancelleria e il provvedimento impositivo di misura cautelare al difensore. Da tale momento, ai sensi dell'art. 309 comma 3^ c.p.p., decorre il termine per proporre istanza di riesame.
La giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione non ammette equipollenti a tale formale notifica, perché la fissazione da parte del legislatore di un preciso dies a quo, in materia di termini. processuali, soddisfa l'esigenza di garantire la necessaria certezza ed inconfutabilità degli atti da compiere e di scandire indefettibilmente l'iter procedimentale, mentre l'ammissione di un generale principio di equipollenza introdurrebbe elementi di grave turbamento ed indeterminatezza (in tal senso Cass. 30 maggio 1994, Gaetani, CED Cass. n. 198322).
È necessario ricordare, perché rilevante nel caso di specie, anche il principio della autonomia del termine dell'indagato per proporre richiesta di riesame rispetto al termine del difensore, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Cass. Sez. 1^ 30 giugno 1999 n. 4561, La Noce, CED Cass. 1999) ed il principio fissato dall'art.585 comma 3^ c.p.p., secondo il quale "quando la decorrenza del termine per impugnare è diversa per l'imputato ed il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo (vedi Cass. Sez. 6^ 7 marzo 2000, Tulliozzi). Nel caso di specie dalla motivazione del provvedimento impugnato non risulta se e quando sia avvenuta la notifica dell'ordinanza impositiva di misura cautelare ai due indagati latitanti ne' risulta, in termini di certezza documentale, la conoscenza dell'atto da parte del difensore.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto con rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo esame previa valutazione puntuale della tempestività della istanza di riesame in relazione ad eventuali ulteriori attività o formalità procedurali che dovessero risultare.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Torino per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001