Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2000, n. 2811
CASS
Sentenza 15 giugno 2000

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È configurabile il reato di esercizio abusivo di una professione anche nell'ipotesi in cui l'atto posto in essere da parte del soggetto non iscritto all'apposito albo (nella specie, il ruolo dei periti assicurativi) consista nell'espletamento di consulenza tecnica per l'autorità giudiziaria, non rilevando la circostanza che le norme regolanti la nomina di consulenti e periti abbiano carattere ordinario e che l'autorità giudiziaria possa nominare persone munite di particolare competenza, in determinate materie, indipendentemente dall'iscrizione in apposito albo, atteso che, in ogni caso, la scelta non è assolutamente discrezionale e che un'indicazione eccentrica rispetto al normale accesso agli albi esige adeguata motivazione, la cui mancanza rende impugnabile la nomina.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2000, n. 2811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2811
    Data del deposito : 15 giugno 2000

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