Sentenza 15 giugno 2000
Massime • 1
È configurabile il reato di esercizio abusivo di una professione anche nell'ipotesi in cui l'atto posto in essere da parte del soggetto non iscritto all'apposito albo (nella specie, il ruolo dei periti assicurativi) consista nell'espletamento di consulenza tecnica per l'autorità giudiziaria, non rilevando la circostanza che le norme regolanti la nomina di consulenti e periti abbiano carattere ordinario e che l'autorità giudiziaria possa nominare persone munite di particolare competenza, in determinate materie, indipendentemente dall'iscrizione in apposito albo, atteso che, in ogni caso, la scelta non è assolutamente discrezionale e che un'indicazione eccentrica rispetto al normale accesso agli albi esige adeguata motivazione, la cui mancanza rende impugnabile la nomina.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2000, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 15/06/2000
1. Dott. LUIGI SANSONE Consigliere SENTENZA
2. Dott. RAFFAELE LEOMASI Consigliere N. 2811
3. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE Consigliere N. 34954/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Catania nei confronti di: 1) CA CO EN in Catania l'11/6/61; 2) TA DI ON, n. Catania 17/9/59: 3) Catania Mario, n. Bronte il 6/1/34; 4) Catania Claudio, n. Catania 21/1/67; 5) IN AL, n. Catania 10/2/36;
6) La PI DA, n. Siracusa 24/2/59; 7) TT NU, n. Catania 11/4/62; 8) Patamia Sebastiano, n. Catania 28/6/32; 9) CC IO, n. Catania 18/12/56; 10) Reale Pierluigi, n. Catania 6/4/63; 11) OS AL, n. Potenza il 29/1/69. avverso la sentenza 1/6/99 del GIP della Pretura circondariale di Catania
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Sansone Fatta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dott. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
vista la memoria difensiva di IN AL che ha chiesto il rigetto del ricorso del P.G., osserva in FATTO E DIRITTO
Il P.G. di Catania ricorre avverso la sentenza 1/6/99 dal GIP della Pretura Circondariale della Stessa città che, richiesto di emettere decreto penale di condanna nei confronti degli imputati indicati in epigrafe per il reato ex art. 348 c.p. (avessero esercitato l'attività di consulenti tecnici del giudice per la stesura e l'accertamento dei danni conseguenti alla circolazione di veicoli a motore senza essere iscritti nel ruolo dei periti assicurativi che in base alla legge 17/2/92 adibita all'esercizio di tale attività), aveva proceduto invece al proscioglimento degli stessi ex artt. 129 e 459/3^ co c.p.p., ritenendo che il fatto ascritto ai medesimi non fosse previsto dalla legge come reato, sia perché l'attività del perito d'ufficio o del consulente tecnico di ufficio non costituisce esercizio di attività professionale tutelato dall'art. 348 c.p., sia perché, in ogni caso, quella svolta dagli imputati non era compresa tra quelle riservate ai periti assicurativi ai sensi della L. n.166/92, trattandosi di attività svolte da un ausiliario del giudice,
concretante più un munus di una prestazione professionale. Al sostegno del ricorso deduce l'erronea applicazione della legge penale e della normativa di cui alla legge n. 166/92 la cui corretta applicazione era indispensabile ai fini del giudizio penale. Il ricorso è parzialmente fondato.
Ed invero va rilevato in proposito che l'art. 1 della L. 17/2/92, n.166, oltre ad istituire al ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti soggetti alla disciplina della L. n. 990/69, dispone categoricamente che in esso (comma 4) "debbono essere indicati ... (vari requisiti) ... e il Tribunale territoriale competente presso il quale gli iscritti svolgono le funzioni di consulenti del giudice o di periti di ufficio".
L'art. 4 della stessa legge, inoltre, prescrive che l'attività professionale suddetta "non può essere esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo".
Pertanto, dato il contenuto inequivocabile delle citate disposizioni, si deve convenire con il ricorrente P.G. che per svolgere, attività di consulenza del giudice in detta materia è indispensabile essere iscritti nel ruolo dei periti assicurativi, che in base alla Legge 17/2/92 abilita all'esercizio professionale di tale attività,
l'accesso alla cui categoria, giova evidenziarlo, è disciplinato da una serie di requisiti ed esami, con la specifica inibizione dell'esercizio di tale attività professionale a chi non sia iscritto al relativo albo.
Ha sostenuto, per contro, il GIP che:
1) l'attività del perito di ufficio o del consulente tecnico di ufficio non costituisce quell'esercizio di attività professionale tutelato dall'art. 348 c.p.;
2) in ogni caso, l'attività svolta dagli imputati non è compresa tra quelle riservate ai periti assicurativi ai sensi della L. n.166/92. tale assunto è, però, errato e non si può condividere. Ed invero, quanto alla prima deduzione, va rilevato che è giurisprudenza costante di questa Corte, dalla quale non vi sono motivi per discostarsi, che ai fini della sussistenza del delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario il concepimento di una serie di atti riservati ad una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione, ma è sufficiente anche il compimento di una isolata prestazione, costituente di per sè attività professionale, come pure è irrilevante lo scopo di lucro e, in genere, qualsiasi movente, giacché l'interesse leso, essendo di carattere pubblico, resti sempre indisponibile. Affermare, poi, che il consulente tecnico è ausiliario del giudice e che la sua attività è più un munus che una prestazione professionale è assunto del tutto apodittico, giacché non è possibile contestare, per quanto già detto che il consulente del giudice svolga attività professionale che presuppone la sua abilitazione al relativo servizio, a nulla valendo la facoltà del giudice di far ricadere la scelta su persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina, indipendentemente dalla iscrizione nell'apposito albo, giacché, come correttamente evidenziato dal ricorrente, va rilevato che "se le norme regolando la scelta del consulente tecnico da parte dell'A.G. (art. 61 c.p.c., 22 disp.att. c.p.c., 221 c.p.p., 67 e segg. Disp.att. c.p.p.) mantengono un carattere ordinatorio ciò non significa che non esistono vincoli se è vero che una scelta eccentrica rispetto al normale accesso agli albi, esige una adeguata motivazione la cui mancanza renderebbe impugnabile la nomina".
Va quindi ribadita la indispensabilità per lo svolgimento dell'attività di consulente tecnico del giudice per gli accertamenti in argomento, della previa iscrizione nel ruolo dai periti assicurativi di cui alla L 166/92, la cui omissione concreta l'elemento materiale del reato di cui all'art. 348 c.p., giacché solo detta iscrizione abilita all'esercizio professionale della citata attività.
Nelle spese, però, nessun accertamento è stato effettuato sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato nell'operato dei vari prevenuti, dovendosi in proposito tener conto non solo della aspettativa di legittimità derivante dalla provenienza dell'incarico, ma anche di eventuali iscrizioni agli albi del Tribunale di appartenenza le quali potrebbero aver influito in qualche modo nel citato elemento soggettivo e nella sua sussistenza. Sul punto si impone un accurato esame, per cui l'impugnata sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Catania.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e segg. c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000