Sentenza 6 aprile 2006
Massime • 1
Non può essere oggetto dell'istanza di restituzione in termini ex art. 175 cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 60 del 2005, la sentenza pronunziata, ai sensi dell'art. 734 cod. proc. pen. e all'esito di una procedura camerale, dalla Corte d'appello che abbia riconosciuto una sentenza definitiva emessa dall'Autorità giudiziaria straniera, a conclusione di un processo nel quale il condannato ha avuto la possibilità di difendersi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2006, n. 15998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15998 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRANERO Francantonio - Presidente - del 06/04/2006
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - N. 1231
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 015627/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D'AN AN, N. IL 30/11/1956;
avverso ORDINANZA del 13/04/2005 CORTE APPELLO di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Geraci chiedeva il rigetto.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Palermo dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla richiesta avanzata da D'AN e volta ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza che aveva riconosciuto due sentenze penali straniere, in quanto ai sensi dell'art. 734 c.p.p. giudice competente a conoscere l'impugnazione era la Corte di Cassazione ed analoga competenza spettava per la richiesta di restituzione in termini avanzata ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 4. Il condannato col ricorso chiedeva l'applicazione della restituzione in termini ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dal D.L. n. 17 del 2005 in quanto dagli atti emergeva che non aveva avuto conoscenza del procedimento a suo carico e non aveva scelto volontariamente di non comparire;
rilevava inoltre che il giudizio previsto dall'art. 734 c.p.p., pur avvenendo nelle forme della Camera di consiglio, si concludeva con una sentenza e quindi ad esso era applicabile la disciplina delle sentenze contumaciali;
concludeva rilevando che aveva interesse alla restituzione in termini in quanto le sentenze straniere riconosciute avevano applicato una pena troppo alta. Con memoria successiva ribadiva l'applicabilità del regime della restituzione in termini al procedimento svoltosi in Camera di consiglio, anche se non comportava la dichiarazione di contumacia. La Corte ritiene che l'istanza di restituzione in termini avanzata dal condannato ai fini di impugnare la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 734 c.p.p. debba essere rigettata per carenza dei presupposti su cui si fonda l'art. 175 c.p.p. e cioè che sia stata pronunciata una sentenza contumaciale. Infatti la procedura prevista per il riconoscimento delle sentenze penali straniere è quella della Camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p. e non prevede la dichiarazione di contumacia e quindi non è esperibile alcuna procedura di restituzione in termini. Deve infatti rilevarsi che pur avendo effettuato la giurisprudenza di legittimità l'assimilazione alla sentenza contumaciale di decisioni prese in Camera di consiglio, quali ad esempio quella assunta nella forma dell'art. 599 c.p.p., ciò era dipeso dalla natura della decisione, di applicazione di pena, e dalle conseguenze della equiparazione, ai fini dell'impugnazione del difensore (Sez. 4^, 2 luglio 1993 n. 9009, rv. 195194; Sez. 4^, 6 aprile 1993 n. 4771, rv. 194163), ma nel caso di specie trattandosi del riconoscimento di sentenze penali straniere già definitive e nelle quali il condannato aveva potuto difendersi, la richiesta di applicazione dell'istituto della restituzione in termini è del tutto improprio. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2006.