Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20119
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Sentenza 1 giugno 2026

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  • Rigettato
    Errata applicazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011

    La Corte ha ritenuto che l'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 non opera distinzioni tra soggetti detenuti o meno durante il periodo di misura di prevenzione ai fini del decorso del termine per la riabilitazione. La buona condotta richiesta deve essere effettiva e costante una volta restituiti alla piena libertà, non quella tenuta durante la detenzione.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 117, primo comma, Cost. in relazione a norme CEDU e Carta UE

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta inammissibile per inconferenza dei parametri interposti rispetto alla libertà di movimento e al diritto al lavoro. Per quanto riguarda la libertà d'impresa, la questione è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché tale libertà può subire limitazioni per motivi di interesse generale, come la sicurezza pubblica, e i divieti dell'art. 67 sono proporzionati e giustificati, con la possibilità di esclusione in caso di mancanza di mezzi di sostentamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20119
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20119
    Data del deposito : 1 giugno 2026

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