CASS
Sentenza 1 giugno 2026
Sentenza 1 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2026, n. 20119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20119 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA EN FU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/12/2025 della Corte d'appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere SA RD;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FU Baldi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di riabilitazione di cui all’art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, proposta dal ricorrente. 2. Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione, con il proprio difensore di fiducia, il LA EN, affidandosi a un unico motivo con il quale deduce violazione di legge con riferimento all’erronea applicazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, e correlato vizio di motivazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20119 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 31/03/2026 2 Secondo il ricorrente il vizio della decisione consisterebbe nell’aver ritenuto che il termine contemplato dal predetto art. 70 per la proposizione della relativa istanza decorra dall’irrevocabilità del provvedimento di revoca della misura di prevenzione anche in una fattispecie, come quella in esame, in cui la stessa non è stata in concreto eseguita poiché è stato detenuto per tutto il periodo. Questa impostazione non consentirebbe di distinguere tra il soggetto che abbia tenuto un’ineccepibile condotta carceraria e colui che non l’abbia tenuta. Inoltre, la predetta interpretazione violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sulla libertà di movimento, nonché agli artt. 15 e 16, con riguardo all’art. 52 n. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rispetto al diritto di lavorare e a quello di impresa, in ragione dei numerosi divieti che l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 impone al destinatario della misura di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.All’esame delle censure del ricorrente occorre premettere una breve ricostruzione del quadro giuridico di riferimento. 1.1. Sotto un primo profilo, l’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, consente all’interessato di richiedere la riabilitazione di norma dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale ovvero dopo cinque anni se tale misura è stata applicata nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) dello stesso decreto. Ulteriore presupposto per la riabilitazione contemplato dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 è che il soggetto istante abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta. La riabilitazione, stabilisce il comma 2 della richiamata disposizione normativa, «comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67». 1.2. Per altro verso, invero, l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, rubricato “Effetti delle misure di prevenzione”, stabilisce, al comma 1, che: «Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
3 c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti». Il comma 2 della medesima disposizione normativa prevede, inoltre, che: «Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti». Ancora, il comma 5 dello stesso art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, precisa che: «Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia». 2. Ciò posto, il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Invero, come si è evidenziato, l’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, nel prevedere che l’istanza di riabilitazione può essere presentata entro tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione (ovvero, nell’ipotesi di reati correlati alla criminalità organizzata entro cinque anni dalla predetta cessazione), non opera alcuna distinzione tra il soggetto destinatario della misura che abbia trascorso il periodo in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai più volte sottolineato che, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70 del d.lgs. 6 4 settembre 2011, n. 159, il periodo trascorso in carcere o in esecuzione di una misura alternativa alla detenzione non rileva perché il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà (tra le altre, Sez. 1, n. 10013 del 10/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287686; Sez. 2, n. 6744 del 08/01/2020, Tripodi, Rv. 278431). Buona condotta che è ben diversa da quella che può essere tenuta nel corso dell’esecuzione della pena. Invero, far decorrere il termine suddetto dalla data di cessazione della misura di prevenzione, anche quando il soggetto venga immediatamente dopo sottoposto a pena detentiva, sarebbe contrario alla logica del sistema, poiché, così opinando, il periodo durante il quale il condannato, per poter accedere alla riabilitazione, deve aver dato "prove effettive e costanti di buona condotta" verrebbe a coincidere, in tutto o in parte, come nel caso in esame, con quello in cui egli è stato sottoposto al regime carcerario o a misura alternativa. Ciò che, atteso il pesante condizionamento conseguente a tale regime e le ovvie limitazioni della libertà personale che ne derivano, non può che sminuire, se non porre nel nulla, il valore sintomatico della "buona condotta" eventualmente osservata dal condannato nel corso del periodo di detenzione. 3. Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale in parte qua dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 per come inteso dalla giurisprudenza di questa Corte, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sulla libertà di movimento, nonché agli artt. 15 e 16, con riguardo all’art. 52 n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rispetto al diritto di lavorare e a quello di impresa, in ragione dei numerosi divieti che l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 impone al destinatario della misura di prevenzione, occorre osservare quanto segue. 3.1. In primo luogo, la questione è inammissibile per inconferenza dei parametri interposti con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione tanto all’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sulla libertà di movimento quanto all’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rispetto al diritto di lavorare. Infatti, l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 non limita la libertà di movimento, né il diritto del soggetto che sia stato destinatario di una misura di prevenzione di svolgere un’attività lavorativa, di carattere subordinato o autonomo. 5 3.2. Con riguardo all’art. 117, primo comma, Cost., rispetto all’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione è, invece, manifestamente infondata. Tale norma riconosce, infatti, la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Ora, sebbene il predetto art. 16, a differenza dell’art. 41 Cost. (che al suo secondo comma precisa che la libertà di iniziativa economica privata «Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»), non sembra porre limiti alla libertà d’impresa, è costante nella giurisprudenza costituzionale il principio per il quale non può esservi un diritto “tiranno” rispetto ad altri e che, dunque, qualsivoglia diritto o libertà deve essere assoggettato a bilanciamento con altri diritti e libertà che trovano fondamento nella Costituzione. In particolare, infatti, la libertà di impresa - da leggere oggi anche alla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell'Unione europea - può subire limitazioni che devono, innanzi tutto, avere una base legale;
inoltre, il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale - che deve tenere conto del contesto sociale ed economico di riferimento, delle esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa, nonché delle legittime aspettative degli operatori - deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (Corte cost., sent. n. 113 del 2022). Il bilanciamento, a fronte di una ragionevole giustificazione del limite alla libertà d’impresa previsto dalla legge, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (Corte cost., sent. n. 1130 del 1988). A questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (Corte Cost. sent. n. 1 del 2014). La libertà d’impresa, anche ove riguardata sotto la lente dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è allora suscettibile di essere limitata per motivi di interesse generale, tra i quali possono senz’altro essere ricondotti quelli alla sicurezza pubblica che giustificano i divieti contemplati dal richiamato art. 67. 6 Tali divieti ricalcano, invero, quelli già previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nei commi 1 e 2 (nella formulazione vigente a seguito della legge 19 marzo 1990, n. 55). Su tali analoghi divieti, la Corte Costituzionale ha chiarito che essi hanno la propria ratio nell'esigenza di contrastare l'attività economica di soggetti colpiti da misure di prevenzione antimafia tramite il reimpiego del danaro proveniente da attività criminosa (Corte cost., sent. n. 510 del 2000). I divieti espressi, oggi, dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dunque preordinati ad una legittima finalità, e non possono ritenersi sproporzionati rispetto ad essa, perché contenuti entro precisi limiti temporali che consentono di vagliare la costante ed effettiva buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, che implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita (tra le molte, Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, D’Angelantonio, Rv. 274914; Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, [...], Rv. 258572). Nel vagliare la proporzionalità del bilanciamento compiuto, occorre considerare, inoltre, che a norma del comma 5 dell’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, le decadenze e i divieti contemplati possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui, per effetto degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. In definitiva deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui non consente al soggetto che sia stato detenuto nel periodo di vigenza della misura di prevenzione di ottenere la riabilitazione decorsi tre anni (oppure, cinque anni nell’ipotesi di misura applicata nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) dello stesso decreto), dalla data di applicazione della misura e non già dalla revoca della stessa in quanto la libertà di impresa deve essere bilanciata con ulteriori valori di rango costituzionale tra i quali rientra l'esigenza di contrastare l'attività economica di soggetti colpiti da misure di prevenzione. Bilanciamento che il predetto art. 70 realizza in maniera non eccedente rispetto al legittimo scopo perseguito, poiché il periodo di valutazione è determinato in precisi limiti di tempo e, nello stesso periodo, il giudice può comunque autorizzare lo svolgimento di alcune delle attività previste dal comma 1 dell’art. 67 dello stesso 7 d.lgs. n. 159 del 2011 qualora, in difetto, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 4. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente SA RD SS AT
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, FU Baldi, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l’ordinanza impugnata la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza di riabilitazione di cui all’art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, proposta dal ricorrente. 2. Avverso la richiamata ordinanza propone ricorso per cassazione, con il proprio difensore di fiducia, il LA EN, affidandosi a un unico motivo con il quale deduce violazione di legge con riferimento all’erronea applicazione dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, e correlato vizio di motivazione. Penale Sent. Sez. 5 Num. 20119 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 31/03/2026 2 Secondo il ricorrente il vizio della decisione consisterebbe nell’aver ritenuto che il termine contemplato dal predetto art. 70 per la proposizione della relativa istanza decorra dall’irrevocabilità del provvedimento di revoca della misura di prevenzione anche in una fattispecie, come quella in esame, in cui la stessa non è stata in concreto eseguita poiché è stato detenuto per tutto il periodo. Questa impostazione non consentirebbe di distinguere tra il soggetto che abbia tenuto un’ineccepibile condotta carceraria e colui che non l’abbia tenuta. Inoltre, la predetta interpretazione violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sulla libertà di movimento, nonché agli artt. 15 e 16, con riguardo all’art. 52 n. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, rispetto al diritto di lavorare e a quello di impresa, in ragione dei numerosi divieti che l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 impone al destinatario della misura di prevenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.All’esame delle censure del ricorrente occorre premettere una breve ricostruzione del quadro giuridico di riferimento. 1.1. Sotto un primo profilo, l’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, consente all’interessato di richiedere la riabilitazione di norma dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale ovvero dopo cinque anni se tale misura è stata applicata nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) dello stesso decreto. Ulteriore presupposto per la riabilitazione contemplato dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 è che il soggetto istante abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta. La riabilitazione, stabilisce il comma 2 della richiamata disposizione normativa, «comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67». 1.2. Per altro verso, invero, l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, rubricato “Effetti delle misure di prevenzione”, stabilisce, al comma 1, che: «Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
3 c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti». Il comma 2 della medesima disposizione normativa prevede, inoltre, che: «Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti». Ancora, il comma 5 dello stesso art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, precisa che: «Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia». 2. Ciò posto, il ricorso non è fondato, per le ragioni di seguito esposte. Invero, come si è evidenziato, l’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, nel prevedere che l’istanza di riabilitazione può essere presentata entro tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione (ovvero, nell’ipotesi di reati correlati alla criminalità organizzata entro cinque anni dalla predetta cessazione), non opera alcuna distinzione tra il soggetto destinatario della misura che abbia trascorso il periodo in esecuzione di pena detentiva o di misura alternativa. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai più volte sottolineato che, ai fini della concessione della riabilitazione speciale ex art. 70 del d.lgs. 6 4 settembre 2011, n. 159, il periodo trascorso in carcere o in esecuzione di una misura alternativa alla detenzione non rileva perché il ravvedimento da porre a base del beneficio deve essere processualmente certo e storicamente costante e, pertanto, non postula soltanto la mancata commissione di reati, ma presuppone necessariamente, oltre alla doverosa astensione da condotte oggettivamente sintomatiche di pericolosità, l'esistenza di prove effettive e costanti di buona condotta una volta che il soggetto sia restituito alla piena libertà (tra le altre, Sez. 1, n. 10013 del 10/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287686; Sez. 2, n. 6744 del 08/01/2020, Tripodi, Rv. 278431). Buona condotta che è ben diversa da quella che può essere tenuta nel corso dell’esecuzione della pena. Invero, far decorrere il termine suddetto dalla data di cessazione della misura di prevenzione, anche quando il soggetto venga immediatamente dopo sottoposto a pena detentiva, sarebbe contrario alla logica del sistema, poiché, così opinando, il periodo durante il quale il condannato, per poter accedere alla riabilitazione, deve aver dato "prove effettive e costanti di buona condotta" verrebbe a coincidere, in tutto o in parte, come nel caso in esame, con quello in cui egli è stato sottoposto al regime carcerario o a misura alternativa. Ciò che, atteso il pesante condizionamento conseguente a tale regime e le ovvie limitazioni della libertà personale che ne derivano, non può che sminuire, se non porre nel nulla, il valore sintomatico della "buona condotta" eventualmente osservata dal condannato nel corso del periodo di detenzione. 3. Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale in parte qua dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 per come inteso dalla giurisprudenza di questa Corte, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sulla libertà di movimento, nonché agli artt. 15 e 16, con riguardo all’art. 52 n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rispetto al diritto di lavorare e a quello di impresa, in ragione dei numerosi divieti che l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 impone al destinatario della misura di prevenzione, occorre osservare quanto segue. 3.1. In primo luogo, la questione è inammissibile per inconferenza dei parametri interposti con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione tanto all’art. 2 del Protocollo addizionale n. 4 alla CEDU sulla libertà di movimento quanto all’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rispetto al diritto di lavorare. Infatti, l’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011 non limita la libertà di movimento, né il diritto del soggetto che sia stato destinatario di una misura di prevenzione di svolgere un’attività lavorativa, di carattere subordinato o autonomo. 5 3.2. Con riguardo all’art. 117, primo comma, Cost., rispetto all’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la questione è, invece, manifestamente infondata. Tale norma riconosce, infatti, la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. Ora, sebbene il predetto art. 16, a differenza dell’art. 41 Cost. (che al suo secondo comma precisa che la libertà di iniziativa economica privata «Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»), non sembra porre limiti alla libertà d’impresa, è costante nella giurisprudenza costituzionale il principio per il quale non può esservi un diritto “tiranno” rispetto ad altri e che, dunque, qualsivoglia diritto o libertà deve essere assoggettato a bilanciamento con altri diritti e libertà che trovano fondamento nella Costituzione. In particolare, infatti, la libertà di impresa - da leggere oggi anche alla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell'Unione europea - può subire limitazioni che devono, innanzi tutto, avere una base legale;
inoltre, il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale - che deve tenere conto del contesto sociale ed economico di riferimento, delle esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa, nonché delle legittime aspettative degli operatori - deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità (Corte cost., sent. n. 113 del 2022). Il bilanciamento, a fronte di una ragionevole giustificazione del limite alla libertà d’impresa previsto dalla legge, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (Corte cost., sent. n. 1130 del 1988). A questo scopo può essere utilizzato il test di proporzionalità, insieme con quello di ragionevolezza, che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi (Corte Cost. sent. n. 1 del 2014). La libertà d’impresa, anche ove riguardata sotto la lente dell’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è allora suscettibile di essere limitata per motivi di interesse generale, tra i quali possono senz’altro essere ricondotti quelli alla sicurezza pubblica che giustificano i divieti contemplati dal richiamato art. 67. 6 Tali divieti ricalcano, invero, quelli già previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nei commi 1 e 2 (nella formulazione vigente a seguito della legge 19 marzo 1990, n. 55). Su tali analoghi divieti, la Corte Costituzionale ha chiarito che essi hanno la propria ratio nell'esigenza di contrastare l'attività economica di soggetti colpiti da misure di prevenzione antimafia tramite il reimpiego del danaro proveniente da attività criminosa (Corte cost., sent. n. 510 del 2000). I divieti espressi, oggi, dall’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, sono dunque preordinati ad una legittima finalità, e non possono ritenersi sproporzionati rispetto ad essa, perché contenuti entro precisi limiti temporali che consentono di vagliare la costante ed effettiva buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, che implica una valutazione della personalità sulla base non già della mera astensione dal compimento di fatti criminosi, ma di fatti e comportamenti sintomatici di un effettivo e costante rispetto delle regole della convivenza sociale, quale espressione del recupero dell'interessato ad un corretto modello di vita (tra le molte, Sez. 1, n. 8030 del 23/01/2019, D’Angelantonio, Rv. 274914; Sez. 6, n. 5164 del 16/01/2014, [...], Rv. 258572). Nel vagliare la proporzionalità del bilanciamento compiuto, occorre considerare, inoltre, che a norma del comma 5 dell’art. 67 del d.lgs. n. 159 del 2011, le decadenze e i divieti contemplati possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui, per effetto degli stessi, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. In definitiva deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011, con riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui non consente al soggetto che sia stato detenuto nel periodo di vigenza della misura di prevenzione di ottenere la riabilitazione decorsi tre anni (oppure, cinque anni nell’ipotesi di misura applicata nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) dello stesso decreto), dalla data di applicazione della misura e non già dalla revoca della stessa in quanto la libertà di impresa deve essere bilanciata con ulteriori valori di rango costituzionale tra i quali rientra l'esigenza di contrastare l'attività economica di soggetti colpiti da misure di prevenzione. Bilanciamento che il predetto art. 70 realizza in maniera non eccedente rispetto al legittimo scopo perseguito, poiché il periodo di valutazione è determinato in precisi limiti di tempo e, nello stesso periodo, il giudice può comunque autorizzare lo svolgimento di alcune delle attività previste dal comma 1 dell’art. 67 dello stesso 7 d.lgs. n. 159 del 2011 qualora, in difetto, verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 4. Il ricorso deve dunque essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere Estensore Il Presidente SA RD SS AT