Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2623 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' 02 62 3 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA PRENEM DICASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Presidente- R.G.N. 18714/98 Cron. 5473 SCIARELLI - Consigliere Dott. Guglielmo - Consigliere Dott. Guido VIDIRI Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.07/11/00 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copla studio SENTENZA IL SOLE 24 OREdal Sig. per diritti L. sul ricorso proposto da: 33 FER 2001 IL CANCELLIERE BA AR, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio CANCELLERA dell'avvocato MARESCA ARTURO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOIOCCHI LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MIKRON SPA GIA' I.S.P.E.R. INDUSTRIA STAMPI PLASTICHE E RESINE SPA;
ande intimata 2000 avvers0 la sentenza n. 1337/97 del Tribunale di • 4552 BERGAMO, depositata il 22/12/97 R.G.N. 3277/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato FERRARO per delega MARESCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso per Generale Dott. Orazio FRAZZINI l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 22 dicembre 1997 il Tribunale di Bergamo, riformando parzialmente la pronunzia emessa dal locale Pretore del lavoro, condannava la Mickron spa, già Isper Industria Stampi plastiche e Resine spa a pagare al signor MA IS, dipendente della stessa società dal 15 settembre 1969 al 30 giugno 1992, la differenza di trattamento di fine rapporto derivante dalla inclusione nella base di computo dei compensi per lavoro straordinario risultanti dai listini paga per il periodo dal primo giugno 1982 al 31 dicembre 1983. Quanto al regime degli accessori, il Tribunale applicava il regime di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi di cui all'art. 429 cod. proc. civ. per il periodo dal primo luglio 1992 (data di cessazione del rapporto) al 31 dicembre 1994, mentre per il periodo successivo riconosceva il diritto ai soli interessi legali in forza dell'art. 36 comma 22 della legge 24 dicembre 1994 n. 724, che aveva esteso ai crediti retributivi il principio del divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria, già sancito, per i crediti previdenziali, dall'art. 16 comma sesto della legge 30 dicembre 1991 n. 412. Avverso detta sentenza propone ricorso il signor IS affidato ad un unico motivo. La controparte è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 429 cod. proc. civ. e dell'art. 22 comma 36 della legge 724/94, per avere escluso il cumulo di rivalutazione ed interessi per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 in forza di quest'ultima disposizione, la quale però si riferirebbe non ai dipendenti del settore privato, ma ai dipendenti di enti pubblici non economici e di pubbliche amministrazioni legati da rapporti di tipo privato, come si dovrebbe desumere dalla collocazione della norma inserita nella legge finanziaria del 1994 e , ricompresa tra le disposizioni di un capo riguardante il pubblico impiego;
inoltre la prevista emanazione di un decreto del Ministero del Tesoro per stabilirne le modalità di applicazione dimostrerebbe che la norma è funzionale alla regolamentazione della spesa pubblica. Inoltre la interpretazione del Tribunale non sarebbe conforme ai principi costituzionali perché determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i diversi crediti cui si applica l'art. 409 cod. proc. civ. giacché continuerebbero a godere del cumulo i crediti di lavoro aventi natura non retributiva ed i crediti dei lavoratori agricoli e di quelli parasubordinati. Il ricorso merita accoglimento alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 459 del 23 ottobre-2 novembre 2000, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 22, comma 36,della legge 724/94 nella parte in cui estende ai crediti di lavoro dei dipendenti privati la medesima regola della non cumulabilità di rivalutazione monetaria ed interessi già prevista dall'art. 16 comma 6 della legge n. 412 del 1991, riconoscendo in sostanza al lavoratore la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria. Tale regola, secondo il giudice delle leggi, rendendo nuovamente conveniente per il debitore dirottare verso investimenti finanziari le somme destinate al pagamento dei crediti di lavoro, comporta il venir meno di quel meccanismo di riequilibrio del vantaggio patrimoniale indebitamente conseguito dal datore di lavoro attraverso l'inadempimento, ed è quindi incostituzionale per violazione dell'art. 36 Costituzione. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere all'esito del riconoscimento del diritto al cumulo di rivalutazione e interessi, la causa può essere decisa nel merito con condanna della società intimata a corrispondere, sulla somma dovuta per differenza di TFR come determinata dal Tribunale, la rivalutazione monetaria nonché gli interessi di legge sui ratei via via rivalutati (così vanno determinati gli interessi secondo la giurisprudenza 2 prevalente, in tal senso Cass. 3281/98 e 2434/99) anche per il periodo dal primo gennaio 1995 al saldo. Stante l'esito finale del giudizio, in cui trova solo parziale accoglimento la pretesa originariamente fatta valere dal lavoratore, e poiché l'annullamento della sentenza impugnata è determinato dalla sopraggiunta pronunzia della Corte Costituzionale, resta ferma la disciplina delle spese di primo e di secondo grado come determinata dal Tribunale mentre vengono ' compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
9 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Mikron spa, già Isper Industria Stampi Plastiche e Resine spa a corrispondere a MA IS sulle differenze di tra mento di fine rapporto riconosciute dal Tribunale la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui ratei via via rivalutati per il periodo dal primo gennaio 1995 al saldo;
conferma la disciplina delle spese di cui alla sentenza impugnata. Compensa le spese del presente giudizio di cassazione. dicuntre Così deciso in Roma il 3 novembre 2000. I D A , S O S IL PRESIDENTE L IL CONSIGLIERE ESTENSORE A L 0 T O 1 , Morius Saunojaya 3 B . A 3 I T mhen S 5 E R D P . 'A S A N I L T Phill L S N E 3 O G 7 D P O - I M 8 S A - I ° 1 N D IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA A E 1 E D S , Depositata in Cancelleria I E O E T A R G T N G S O 23 FEB. 2001 E I E T S G oggi, T L E I E R R I A A IL LABORATORE L M D E L R O E DI CANCELLERIA P D EM