Sentenza 15 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2002, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA POPOTO ITAL ANO.038 5 3 02 PRIMA DI CASSAZIONE LA COR SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.3128/99 Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron.9016 Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. Ud. 20/12/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OC SE, elettivamente domiciliata in Roma, via 81, presso Giuseppe Di Donato, Silvio Benco n. e rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Berardi, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, e rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Passaro, Mario Poti e Carlo De Angelis, giusta delega in atti;
5281 1 - resistente che depositato procura avverso la sentenza n. 140 del Tribunale di Larino depositata il 15 ottobre 1998 (R.G. n. 172/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 gennaio 1997 il Pretore di Larino respingeva la domanda con la quale SE di PA aveva richiesto la declaratoria illegitimità del provvedimento dell'INPS di mancata conferma dell'assegno d'invalidità, a lei in precedenza concesso. La decisione, appellata dalla soccombente, è stata confermata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 1°/15 ottobre 1998, che sulla base della consulenza tecnica di primo grado ha ritenuto insussistente il requisito sanitario richiesto per l'assegno d'invalidità. Ha specificato il giudice del gravame che contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, 2 1 la quale aveva insistito per la sua inidoneità a qualsiasi attività lavorativa, il consulente di ufficio aveva verificato il riadattamento funzionale della PA, dopo l'intervento chirurgico dalla stessa subito di sostituzione della valvola mitralica, concludendo che le patologie lamentate, all'epoca dell'indagine ben compensate, non determinavano una riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro della predetta PA. EI ha richiesto la cassazione della sentenza del Tribunale, formulando un solo motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento proposto la ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge 12 giugno 1984 n. 222 e dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. Si duole che il Tribunale abbia omesso di operare il raffronto tra la situazione sanitaria che aveva determinato il riconoscimento dello stato d'invalidità e quella esistente al momento della richiesta di riconferma dell'assegno d'invalidità, aggiungendo l'erroneità della possibilità di miglioramento delle sue condizioni di salute. Addebita poi al giudice di appello di non avere disposto la rinnovazione della consulenza di ufficio, malgrado la documentazione medica prodotta, di cui lamenta l'esame, e che avrebbe dovuto far ritenere sussistente l'aggravamento delle patologie, pure paventato dal consulente di ufficio. Critica ancora la sentenza impugnata per non avere considerato che un impegno lavorativo costante, anche se non faticoso, avrebbe fatto venir meno il precario equilibrio fisico di essa ricorrente. Le censure proposte sono infondate. L'art. 1, comma settimo, legge 12 giugno 1984 n. 222 dispone che "l'assegno (di invalidità) è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attivtà lavorativa svolta". Ed in proposito la giurisprudenza di questa Corte ha avuto occasione di affermare che il requisito richiesto per la riconferma deve essere riferito non solo alla condizione sanitaria, ma 4 anche a quella attitudinale (v. sentenza 20 dicembre 2000 n. 15982) ed ha pure specificato che il recupero della capacità lavorativa del lavoratore invalido, derivante da un suo proficuo e non usurante riaddatamento al lavoro che gli consenta di svolgere, con continuità e senza danno, un'attività lavorativa confacente alle sue attitudini, preclude la riconferma dell'assegno ordinario d'invalidità (Cass. 18 dicembre 1999 n. 14624). Nella specie, il Tribunale, in base al parere, integralmente condiviso, del consulente tecnico di ufficio, ha escluso la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa della ricorrente al dell'assegno,riconferma momento della invocata mettendo in evidenza come l'intervento di cardiochirurgia per la sostituzione della valvola mitralica, al quale la PA si era sottoposta, aveva consentito "il ripristino della normale funzionalità cardiaca, mantenutasi tale a distanza di circa sei anni dall'intervento”. Il ristabilimento di una normale funzionalità cardiaca vale a dimostrare, evidentemente, un miglioramento delle precedenti condizioni di salute della PA, quali in precedenza considerate per 5 affermare la riduzione della sua capacità di lavoro a meno di un terzo. La valutazione eseguita dal Tribunale implica inoltre un raffronto tra lo stato delle patologie apprezzato all'epoca della concessione dell'assegno d'invalidità e quello successivo alla data della richiesta di conferma dell'assegno, e peraltro la comparazione, della cui mancanza si duole la ricorrente, è chiaramente esplicitata dal consulente di ufficio nella relazione in atti, il quale ha evidenziato (v. pag. 15 della relazione) che la patologia cardiaca prima dell'intervento chirurgico era di notevole gravità per la grave alterazione della valvola mitralica e per la conseguente compromissione della funzionalità cardiaca, mentre successivamente all'intervento chirurgico, con la sostituzione ripristinata ladella valvola mitralica si era normale funzionalità cardiaca, la quale permaneva anche a distanza di circa sei anni dall'operazione. Ed inammissibile è la critica relativa all'affermato miglioramento delle condizioni di salute, rivolgendosi contro un apprezzamento di fatto del giudice congruamente motivato, e non essendo state prospettate argomentazioni di carattere scientifico circa l'impossibilità di un ripristino della funzionalità cardiaca dopo la sostituzione della valvola mitralica. Ciò vale ad escludere la necessità di una specifica motivazione in ordine all'implicito diniego di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la quale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito ed il suo mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità, non risultando peraltro che il prospettato "peggioramento dell'insufficienza tricuspidalica" portasse a una riduzione della capacità lavorativa della PA a meno di un terzo. Per tale ragione inammissibile è poi l'omessa valutazione dell'ecocardiografia transesofagea eseguito il 22 ottobre 1996 presso l'ospedale di Teramo: non essendo determinata quale l'entità della riduzione della capacità di lavoro derivante dall'accennato peggioramento dell'insufficienza tricuspidalica la censura dell'omessa valutazione di questa documentazione risulta priva di decisività. Pure inammissibile è la doglianza concernente la deduzione svolta dalla ricorrente nell'atto di 7 appello, e secondo cui il suo presunto equilibrio precario, sarebbe statofisico, assolutamente alterato dalla ripresa dell'attività lavorativa sanitario, in quanto è generica e si risolve nella mera affermazione della ricorrente di una diversa valutazione della sua capacità di lavoro rispetto al giudizio espresso dal consulente di ufficio e fatto proprio dal Tribunale, circa la possibilità della PA di occupazione "con carattere di normalità e di continuità in attività confacenti alle sue attitudini". Il ricorso va dunque rigettato. La ricorrente, malgrado la soccombenza, resta esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001. , DI DI BOLLO OGNI SPESA, TASSA Il Presi te Il Consigliere est. Autours Lamoyen 10 RT. POSTA ELL'A 33 5 IM D D. A . SI DA DA N SEN TE , E 3 -7 AI REGISTRO ESEN 1-8 DIRITTO 1 IL CANCELLIERE E Depositato in Cancelleria G LEG O oggi, 15 MAR 2002. IL CANCELLIERE