Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
1 /0 1 2 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Dia congeni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente - R.G. N. 11096/98 Cron.2360 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Dott. Alfredo Rep. 380 MENSITIERI Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 13/10/00 Dott. Sergio DEL CORE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AR LU, elettivamente domiciliato in ROMA UMBERTO 35, presso 10 studio VIA PRINCIPE dell'avvocato LOMBARDI CARLO, che lo difende, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
- ricorrente -
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
contro
IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 PINCI GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata in ROMA per diritti L. 26 GEN. 2001 VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE CARUSO B. M.. difesa dall'avvocato COVIELLO LIRE 3000 CANCELLERIA GIOVAMBATTISTA, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 - - nonchè contro 1648 CB220898 -1- DEMA SRL in persona del legale rapp.te p.t.; - intimata avverso la sentenza n. 2718/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato LOMBARDI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato COVIELLO, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17 settembre 1997 la Corte d'appello di Roma, in ri = forma della decisione del Tribunale della stessa città e in accoglimento della domanda proposta da US CI, condannò i convenuti Luciano De RD e la società r.l.Dema a demolire le parti di un edifi- ficio da costoro fatte costruire a meno di cinque metri dal confine con un fondo dell'attrice, in violazione del piano regolatore del Comune di Zagarolo. In particolare la Corte ritenne che :a)-nell'area in cui si tro= vavano i fondi delle parti -classificata come "zona di completamento e risanamento edilizio B, sottozona B 1-i fabbricati dovevano essere situati a non meno di cinque metri dal confine (dieci metri tra pareti finestrate), ad eccezione di quelli costruiti in modo da formare una continuità edilizia (cd.tipologia a schiera) con i preesistenti;
b)-la di= stanza minima prescritta non era stata rispettata,né le costruzioni era= no situate a schiera, avendo il nuovo fabbricato dei caratteri diversi (per stile, altezza dei piani,profondità, forma degli aggetti e degli infis' si,tipo di materiale usato) da quelli dell'edificio della CI;
c)-le altre istanze -quelle con le quali la donna aveva chiesto l'eliminazione del- l'illegale servitù di veduta- erano rimaste assorbite, essendosi disposta la demolizione della parete del fabbricato sulla quale detta veduta era stata aperta. Il De RD propose ricorso per cassazione con otto motivi illustrati 1. UPREM ད ན ་ L O con memoria. La CI resistette con controricorso. Poiché con il sesto motivo era stato eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, il ricorso fu assegnato alle Sezioni Unite, le quali ordinarono l'integrazione del contraddittorio, ritualmente poi eseguito, nei confronti della società Dema, parte contumace nel giudizio d'ap= pello. Le stesse Sezioni Unite,con sentenza n.292 del 26 aprile 2000, hanno rigettato il sesto motivo del ricorso, avendo dichiarato la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria,e l'ottavo motivo, avendo escluso la nullità dei giudizi di primo e secondo grado,eccepita perchè non si sa= rebbe validamente costituito il contraddittorio nei confronti della so= cietà Dema. Infine hanno disposto la trasmissione degli atti del proces' so alla seconda sezione civile per la pronuncia sugli altri motivi del ricorso. Anche la CI ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si eccepisce la nullità della sentenza impugnata 1.- per violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile adducendosi che la Corte del merito è incorsa in errore perché ha condannato i con- venuti alla demolizione delle parti dell'immobile, che sarebbero state costruite senza rispettare i limiti di distanza imposti dal piano regola= 2. UPRE tore del Comune di Zagarolo,pur essendosi con l'appello chiesta la condanna all'abbattimento per la sola violazione della legge antisismi- ca.E si aggiunge che la Corte avrebbe dovuto poi rilevare l'inammissi- bilità dell'istanza basata sull'inosservanza di tale legge,eccepita an' che dalla controparte,essendo stata proposta per la prima volta nel giu- dizio di gravame, mentre ha dichiarato cessata la materia del contende- re sulla questione con la medesima esposta. Il motivo è infondato. ring In ordine alla prima delle due censure si osserva che non sussiste la Lo violazione con essa evidenziata, perché dalla lettura dell'atto d'appello -eseguita direttamente da questa Corte essendosi eccepita l'esistenza di un vizio procedurale- è risultato che la CI, oltre a porre in risalto l'inosservanza delle regole tecniche fissate dalla legge antisismica per la costruzione del fabbricato dei convenuti, aveva criticato la statuizio= ne di primo grado per non avere il Tribunale considerato che il nuovo immobile era stato collocato in una posizione vietata “dalle vigenti di- sposizioni sulle distanze", tra le quali, considerata l'ampia formula ado- perata, doveva ritenersi inclusa la norma del piano regolatore del Co= mune di Zagarolo sulla distanza tra le costruzioni. L'altra censura è, invece, inammissibile per difetto d'interesse, in quanto la Corte ha ritenuta superata la questione della violazione della legge antisismica, avendo appreso dal consulente tecnico d'ufficio che 3. EMPRE la costruzione era stata ad essa adeguata nel corso del giudizio. 2.- Con il secondo motivo si sostiene che la Corte d'appello, violando gli art.871.872 e 873 del codice civile, ha erroneamente ritenuto che,per il piano regolatore del Comune di Zagarolo, il nuovo edificio, solo se ❤avesse avuto gli stessi caratteri di quello preesistente, si sarebbe po= tuto costruire in aderenza ad esso (cd.case a schiera),mentre con le di= sposizioni dello strumento urbanistico si era voluta concedere, senza limiti tale facoltà al vicino, in deroga alla norma generale per la quale la distanza dal confine non poteva essere minore di cinque metri). E che questa fosse l' interpretazione esatta era confermato dall'assenza di "case a schiera” nella zona in questione, già parzialmente edificata con varie tipologie,e dalla stessa prescrizione del rispetto di una deter= minata distanza dal confine. Il motivo è infondato. Per il piano regolatore del Comune di Zagarolo le costruzioni doveva= no essere poste alla distanza di almeno cinque metri dal confine (e a quella di dieci metri da pareti finestrate), mentre l'edificazione in ade= renza era consentita solo se tra l'immobile preesistente e quello nuovo si fosse instaurata una continuità edilizia (cd. tipologia a schiera).Ma questa situazione, che avrebbe permesso la costruzione in aderenza, era stata esclusa nel caso concreto, essendosi dalla Corte d'appello accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, che il nuo- 4. N NOIZE vo fabbricato aveva delle caratteristiche diverse da quelle dell'immo= bile dell'attrice (per stile, altezza,profondità, forma degli aggetti e degli infissi,tipo di materiale usato). Pertanto, correttamente la stessa Corte ha ritenuto applicabile la norma dello strumento urbanistico che impo- neva la distanza di cinque metri dal confine e illegittima la costruzione eseguita dai convenuti in sua violazione.
3. Con il terzo motivo si sostiene che la Corte d'appello si sarebbe dovu= ta astenere dall'ordinare la demolizione e avrebbe potuto tutt'al più pronunciare la condanna al risarcimento del danno, in quanto la norma del piano regolatore, di cui aveva accertato la violazione,tutelava inte= ressi di carattere generale, ma non incideva sui rapporti privatistici. Anche questo motivo è infondato perché la disposizione del piano re= golatore violata dai convenuti,come è stato esattamente rilevato dal Giudice d'appello,era integrativa di quella dell' art.873 del codice ci= le.Essa aveva tale natura in quanto vietava la costruzione, oltre deter= minati limiti dal confine, ed aveva,quindi, lo scopo primario di com= pletare, nell' interesse pubblico di un ordinato assetto urbanistico,la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato (conf.sent.nn. 12918. del 1991,3820 e 10558 del 1997,14714 del 1999). 4. 5.- Con i motivi quarto e quinto, denunziandosi la violazione degli art. 905,906 e 907 del codice civile, si adduce che la Corte d'appello è incorsa nei seguenti altri errori: A)-ha ritenuto che con l'apertura pra= 5. SHOTZ ticata sulla parete della nuova costruzione, si era costituita una ser- vitù di veduta illegittima sul fondo contiguo, sebbene,per impedire la visuale, si fossero collocati davanti ad essa dei vetri opachi, inseriti in solide intelaiature di ferro agganciate al muro:B)-ha dichiarato l'as- sorbimento del motivo di gravame, con cui si era affermato che anche un'altra apertura costituiva veduta e non luce, mentre avrebbe dovuto esaminare e respingere questa censura per l'influenza che la pronuncia avrebbe avuto sulla distribuzione delle spese processuali. I due motivi sono inammissibili perché le questioni con essi prospetta- te sono state superate dalla statuizione della sentenza d'appello con la е т quale la Corte del merito ha condannato i convenuti a demolire il mu= с ro nel quale erano situate le aperture delle quali si è denunziata l'ille= gittimità. Con il settimo ed ultimo motivo si adduce che la Corte d'appello 7.- avrebbe dovuto rigettare la domanda di demolizione perché la CI, avendo anteriormente costruito il proprio fabbricato senza rispettare la normativa urbanistica operante nella zona,non poteva pretendere che fosse il convenuto ad osservarla. Anche questo motivo è inammissibile, essendosi formato il giudicato interno per mancanza d'impugnazione, sul capo della sentenza di pri= mo grado di rigetto della domanda riconvenzionale con cui si era chiesta la condanna dell'attrice a demolire il suo immobile perché co- 6. U T 5 7 struito a distanza illegale dal confine. Pertanto il ricorso deve essere portante rigettato e il ricorrente condan- nato a [...] le spese di questo giudizio alla controricorrente. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore della controricorrente. Liqui= da dette spese in lire. 3.322.700... ....., di cui tre milioni di onorari di avvocato. Roma.13 ottobre 2000. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott.M. Spadone) (dott.A. Vella) fucianie Vitиз вреями IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Colorico Fa GEN 200 1 Tola lic 60000 310.000 Registrato in 4. GIU 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMAI Serie vercate S. 310.000 288.15...... 7. al n. trecentodiecimila flire p. Il Dirigento Area (Dott.ssa Maria Graza D LIPPO Responsabile Servizi di Giudizia (Dr M RA CHIND