Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
È legittima l'utilizzazione, nel processo, del contenuto di una conversazione privata (nella specie, tra presenti) registrata su nastro magnetico da parte di uno degli interlocutori. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha ritenuto anche manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale di numerose norme del codice di procedura penale, prospettata in riferimento, tra gli altri, agli artt. 15 e 24 Cost., sul rilievo che la divulgazione del contenuto della registrazione non incide sulla libertà e segretezza delle comunicazioni, non costituendo un'intromissione dall'esterno in ambiti privati inviolabili, ma riguarda solo l'interesse alla riservatezza, non tutelato costituzionalmente e, in ogni caso, soccombente rispetto all'interesse pubblico all'accertamento della verità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 7239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7239 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Pubblica Udienza
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 2/3/99
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 00248/1999
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 48433/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) NA RE n. il 14/7/1953
avverso sentenza del 24/9/1998 C.MIL.APP. di Verona visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio Farino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo.
NA RE, maresciallo dei Carabinieri e, nel gennaio comandante del Nucleo CC presso la Banca d'Italia di Padova, era stato condannato dal Tribunale militare di Padova, con sentenza 13.02.97, per i reati di violenza, minaccia ed ingiurie contro un inferiore, alla pena complessiva di otto mesi e dieci giorni di reclusione militare con la sospensione condizionale della pena, era stato invece assolto, perché il fatto non sussiste, dalla imputazione di truffa militare. I fatti risalivano al 19.02.1996;
vittima dei reati era il brigadiere NI ES. In parziale accoglimento della impugnazione proposta dal CA, la Corte militare di appello di Verona, con sentenza 24.09.1998, ha assolto quest'ultimo dei reati di violenza e minacce e lo ha ritenuto colpevole del solo reato di ingiuria ad inferiore infliggendogli per tale reato la pena di un mese di reclusione militare;
lo ha pure condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile quantificandolo in lire 200.000 per danno morale.
Ha proposto ricorso per cassazione il CA deducendo:
1) violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità perché la decisione dei Giudici di merito era basata su un nastro registrato dalla costituita parte civile NI ES, il quale però stava svolgendo un incarico quale ufficiale di P.G.; quindi la registrazione doveva equipararsi ad una vera e propria intercettazione di conversazione tra presenti, senza però che, al riguardo, vi fosse una valida autorizzazione processuale. 2) in subordine, illegittimità costituzionale degli articoli 63, 64, 191, 234, 166, 167, 268, 270, 271 c.p.p.,(qualora di essi si desse una interpretazione tale da consentire l'utilizzabilità della predetta registrazione), per contrasto con gli articoli 13, 15, 24 della costituzione.
La parte civile costituita ha fatto pervenire una memoria nella quale sottolinea la ritualità della utilizzazione della registrazione della conversazione tra il NI ed il CA.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente, tramite il suo difensore ha sostenuto che il contenuto della registrazione della conversazione avvenuta tra l'imputato e la parte tesa (su cui i Giudici di merito hanno basato la loro decisione) non avrebbe potuto essere utilizzato. La registrazione infatti, era stata eseguita senza le necessarie autorizzazioni e fuori dalle ipotesi previste dalla legge. Il ricorrente ha fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale nr. 81 del 1983 ed all'art. 8 della convenzione europea sui diritti dell'uomo, che tutelano la segretezza delle conversazioni private. Inoltre, nella specie, il NI aveva ricevuto un preciso incarico di indagare su eventuali irregolarità commesse dal CA;
sicché l'incontro tra i due doveva ritenersi come inserito nella esecuzione di quell'incarico e destinato ad ottenere ammissioni di responsabilità da parte del superiore. Quella conversazione non poteva quindi considerarsi come un semplice colloquio privato;
ma, se mai, e sia pure implicitamente, come un vero e proprio interrogatorio.
Questi rilievi del ricorrente non sono condivisibili. In questa sede non si prende di certo in considerazione l'attività del NI in quanto incaricato di svolgere degli accertamenti sul conto del CA. La registrazione acquisita agli atti si riferisce ad una conversazione nel corso della quale l'imputato (come risulta dal testo della sentenza impugnata) ha assunto l'iniziativa, rimproverando alla parte lesa di avere formulato sospetti sul suo conto e pronunciando la frase:" hai fatto l'uovo fuori dal nido (di qui poi, l'ulteriore sviluppo del dialogo). Ben lungi dall'essere un interrogatorio, sia pure mascherato, quel colloquio è stato correttamente ritenuto una conversazione privata, libera, e con libera accettazione dell'interlocutore e dell'argomento da discutere. Ora: una siffatta conversazione non avrebbe di certo potuto essere intercettata dall'esterno, senza i necessari presupposti previsti dalla legge, ma ben poteva essere registrata da uno dei due interlocutori.
Nessuna norma vieta ad un cittadino di "memorizzare" il contenuto di una sua conversazione;
e la "memorizzazione" può avvenire tenendo a mente il contenuto del dialogo, oppure utilizzando strumenti (prendendo appunti, trascrivendo frasi, stenografando, ovvero, se del caso, registrando la conversazione con un magnetofono). Che se poi il soggetto, interlocutore nel colloquio, è chiamato a deporre su questo dialogo (quale accadimento di cui egli stesso è stato protagonista) nulla vieta che possa servirsi dei suoi appunti o della registrazione effettuata, a supporto del suo ricordo, personale, dei fatti.
E pertanto l'utilizzazione, nel processo della registrazione non integra alcuna violazione di legge.
In questo senso si è già espressa questa Corte (Sez. VI 10.07.1995, Dell'Agnello; Sez A, 22.04.1992, Artuso;
Sez. 1 06.05.1996 ), affermando il principio secondo cui:
la registrazione della conversazione da parte dell'interlocutore non rientra nel concetto di intercettazione previsto dall'art. 266 c.p.p., che si riferisce al l'intromissione di persona non autorizzata nella vita privata di terzi;
laddove l'interlocutore è legittimamente ammesso alla conversazione .............." e ancora: " il solo diritto astrattamente opponibile dall'altro colloquiante è che la notizia non sia da costui propalata senza il consenso del primo;
ma ciò non costituisce un valore garantito nel processo e cede di fronte all'esigenza di formazione della prova". Le suesposte considerazioni portano altresì a ritenere manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. In vero il fatto in sè della registrazione non viola alcun precetto costituzionale. Quanto alla utilizzazione (che implica una "propalazione") del contenuto della registrazione stessa, essa non incide sulla libertà e sulla segretezza delle comunicazioni (valori questi costituzionalmente tutelati) perché non costituisce una intromissione dall'esterno in ambiti privati non violabili;
essa, invece, incide sull'interesse alla riservatezza, valore che non è costituzionalmente tutelato. Col termine riservatezza si intende l'interesse a che una notizia non venga diffusa senza motivo. Ma, su questo interesse, prevale certamente l'interesse pubblico all'accertamento della verità e, quindi, alla formazione della prova.
La registrazione, avvenuta ad opera di uno degli interlocutori, può essere definita, processualmente, come. un supporto documentale;
e quindi va ritenuta ricompresa nel novero dei documenti acquisibili a sensi del comma 1 dell'art. 234 c.p.p. Pertanto il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999