Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2002, n. 32795
CASS
Sentenza 18 giugno 2002

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In tema di liquidazione dei compensi all'amministratore giudiziario di beni sequestrati, mentre è impugnabile - ai sensi dell'art. 2 octies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni - il provvedimento di liquidazione finale delle spettanze, non è autonomamente ricorribile il decreto interinale di liquidazione di un acconto, su richiesta dell'amministratore, trattandosi di impugnazione non prevista dalla legge e, comunque, di atto i cui effetti possono essere modificati con ulteriori provvedimenti di acconto e con quello di liquidazione finale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2002, n. 32795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32795
    Data del deposito : 18 giugno 2002

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