Sentenza 18 giugno 2002
Massime • 1
In tema di liquidazione dei compensi all'amministratore giudiziario di beni sequestrati, mentre è impugnabile - ai sensi dell'art. 2 octies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni - il provvedimento di liquidazione finale delle spettanze, non è autonomamente ricorribile il decreto interinale di liquidazione di un acconto, su richiesta dell'amministratore, trattandosi di impugnazione non prevista dalla legge e, comunque, di atto i cui effetti possono essere modificati con ulteriori provvedimenti di acconto e con quello di liquidazione finale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/06/2002, n. 32795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32795 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 18/06/2002
1. Dott. CASINI Carlo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 1618
3. Dott. CICCHETTI Nunzio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 036533/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) UF US;
avverso ORDINANZA del 16/07/2001 CORTE APPELLO di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARASCA GENNARO lette/sentite le conclusioni del P.G.;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
LA CORTE DI CASSAZIONE OSSERVA:
A RI EP, con provvedimento emesso in data 9 maggio 2000 dal Tribunale di Catania veniva liquidata una somma ai sensi dell'art. 2 octies quinto comma della legge 575/65 a titolo di acconto in relazione alla attività di custodia ed amministrazione dei beni sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di SO OR.
Il RI esperiva ricorso dolendosi della modestia della somma liquidata in violazione delle norme che regolano la materia. La Corte di Appello di Catania, con provvedimento emesso in data 16 luglio 2001, dichiarava inammissibile il ricorso essendo possibile l'impugnazione soltanto avverso i provvedimenti di liquidazione e di rimborso definitivi e non anche contro quelli che concedono semplicemente un acconto.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione RI EP che deduceva la violazione di legge e la erronea applicazione del comma 4 dell'art. 2 octies della legge 31 maggio 1965 n. 575, così come modificato dal D.L. 14 giugno 1989 n. 230,
convertito nella legge 4 settembre 1989 n. 282 e chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.
Alle stesse conclusioni perveniva, come si è già detto, il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Ritiene, invece, la Corte che i motivi di ricorso non siano fondati perché il provvedimento di liquidazione dell'acconto del Tribunale non era impugnabile.
La questione è molto semplice: l'articolo 2 octies della legge 31 maggio 1965 n. 575 (articolo aggiunto dal d.l. 14 giugno 1989 n. 230
convertito in legge 4 agosto 1989 n. 282) disciplina il regime delle spese affrontate per la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle persone di cui alla legge n. 575/1965 e le modalità per la liquidazione dei compensi e dei rimborsi all'amministratore giudiziario.
In particolare i commi 4 e 5 dell'articolo 2 octies stabiliscono che le liquidazioni ed i rimborsi vengono disposti con decreto motivato dal Tribunale, il quale su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato concede acconti sul compenso finale tenuto conto della durata dell'amministrazione e di altri giustificati motivi. Il provvedimento che dispone la liquidazione è impugnabile dinanzi alla Corte di Appello competente territorialmente ai sensi dell'articolo 2 octies, comma 7 della legge citata.
Il problema consiste allora nello stabilire se oltre i provvedimenti di liquidazione finale, pacificamente impugnabili sia in caso di rigetto totale della istanza sia di effettuata e non soddisfacente liquidazione, siano impugnabili anche i decreti che concedono semplici acconti.
Correttamente la Corte di merito ha escluso tale possibilità. Infatti la interpretazione letterale delle disposizioni in esame non consente dubbi, perché il comma 7 del più volte citato articolo 2 octies stabilisce che l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione;
nei commi precedenti ogni volta che si parla di liquidazione si intende quella finale e, perciò, soltanto tale ultimo provvedimento può essere sottoposto al vaglio del giudice di secondo grado.
Il provvedimento di liquidazione di un acconto sollecitato dall'amministratore giudiziario non è autonomamente impugnabile perché la legge non lo prevede esplicitamente.
Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione non consente interpretazioni analogiche.
D'altra parte la proposta ricostruzione dell'istituto appare conforme anche alla interpretazione logico-sistematica.
Infatti sarebbe del tutto irragionevole prevedere un ricorso avverso un provvedimento di acconto quando l'amministratore ha la possibilità con apposita istanza di richiedere al giudice procedente un acconto ulteriore oppure un adeguamento di quello già concesso. Eventuali errori e sottovalutazioni del Tribunale potranno inoltre essere sempre corretti ed eliminati con ulteriori provvedimenti di acconto e con il provvedimento di liquidazione finale e, quindi, un ricorso avverso provvedimenti del tutto parziali ed interlocutori non avrebbe alcun senso.
Corretto appare pertanto ritenere impugnabile soltanto il provvedimento di liquidazione finale, perché trattasi dell'atto con il quale il Tribunale si spoglia definitivamente della questione relativa ai compensi dell'amministratore giudiziario. Non è fuor di luogo, infine, considerare che di norma i provvedimenti parziali e non definitivi dei procedimenti incidentali non sono autonomamente impugnabili a meno che ciò non sia previsto esplicitamente dal legislatore.
Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle ammende la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 500,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2002