Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 16910
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Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Diritto di accesso alla ZTL per veicoli elettrici senza preventiva autorizzazione o comunicazione targa

    La Corte ha ritenuto che la normativa comunale, applicabile ratione temporis, richiedeva la comunicazione della targa per ragioni di controllo, non avendo soppresso la necessità di autorizzazione ma avendola semplificata. La mancata comunicazione della targa prima degli accessi contestati ha comportato la circolazione senza autorizzazione e la legittima sanzione.

  • Rigettato
    Buona fede e errore scusabile basati su informazioni errate del sito Roma Mobilità

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla buona fede, poiché l'errore sulla liceità del fatto deve essere inevitabile e riconducibile a un elemento esterno. La disciplina comunale era pubblicata da anni e l'asserita irraggiungibilità di una specifica pagina web non esonerava dalla consultazione di altre fonti istituzionali. Il Tribunale ha motivato logicamente la mancanza di prova circa l'impossibilità di accedere alle informazioni con l'uso dell'ordinaria diligenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 16910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16910
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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