Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 1
Tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato intercorre un inscindibile nesso di connessione, nel senso che la cosa giudicata viene a formarsi sull'accertamento, in positivo o negativo, del diritto che si è fatto valere nel giudizio, all'identificazione del quale concorrono, oltre ai soggetti e alla "causa petendi" anche il "petitum"; ne consegue che, nel giudizio nel quale l'assicurato contesti la rettifica del grado di invalidità a cui è commisurata la rendita riconosciutagli per malattia professionale, operata dall'INAIL per la ritenuta sussistenza di errori di valutazione in sede di erogazione o successive conferme (art. 55 legge n. 88 del 1989), non ha effetti preclusivi l'esito di un precedente giudizio tra le parti, nel quale la domanda dell'assicurato di aumento della percentuale di invalidità per aggravamento dell'infermità era stata rigettata per l'insussistenza del preteso aggravamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/1999, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Giacomo De Tommaso Presidente
2. Dottor Paolino Dell'Anno rel. Consigliere
3. Dottor Ugo Berni Canani Consigliere
4. Dottor Fabrizio Miani Canevari Consigliere
5. Dottor Federico Roselli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BE IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Tedeschi, giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul Lavoro. in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via IV Novembre 144 presso gli avvocati Pasquale Varone, Antonino Catania e Nicola D'Angelo, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in calce all'atto di controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia del 17 ottobre 1996, depositata il 5 novembre 1996, numero 3060/96, r.g. 1494/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 7 dicembre 1998 dal consigliere dottor Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Nicola D'Angelo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Alessandro Carnevali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 5 agosto 1994, BE IO - premesso che, essendo titolare, dal 1^ febbraio 1978, di rendita per silicosi di origine professionale determinante invalidità nella misura dell'80% e che questa era stata ridotta, in sede di revisione, al 50% con decorrenza 1^ marzo 1993 - convenne in giudizio, avanti il Pretore di Brescia, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, chiedendone la condanna al ripristino della rendita nella misura originaria.
Il Pretore, aderendo al parere espresso dal consulente tecnico nominato d'ufficio, respinse la domanda con pronuncia resa il 5 luglio 1995. L'appello proposto dall'assicurato è stato rigettato dal Tribunale della stessa città con la sentenza indicata in epigrafe con la quale si è rilevato che le risultanze dell'accertamento medico-legale, espletato nel giudizio di primo grado - le cui conclusioni erano da condividersi perché "tecnicamente corretto e condotto con l'ausilio di più precise tecniche diagnostiche" - consentivano di ritenere che le precedenti valutazioni erano state inficiate da errori diagnostici.
Di questa decisione l'BE chiede la cassazione con ricorso affidato a un motivo.
L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Istituto resistente, per nullità della procura in quanto priva di riferimento specifico al giudizio di cassazione e di data del suo rilascio.
Vanno a questo proposito ribaditi i principi, affermati da questa Corte e che il Collegio condivide, secondo i quali:
a) nelle ipotesi in cui il ricorso per cassazione presenti, a margine o (come nella specie) in calce o anche in foglio separato e a esso unito materialmente, una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, questa - salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'articolo 365 del codice di rito anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'articolo 83 dello stesso codice (nella nuova formulazione risultante dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1997 numero 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dare luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro, in sede di legittimità, considerato il carattere prevalentemente (ancorché non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, ed esprimentesi, in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte (Sez. un., 10 marzo 1998, n. 2646);
b) la mancanza della data nella procura a margine del ricorso per cassazione non assume decisivo rilievo per escludere la presunzione di contestualità della procura medesima all'atto per il quale essa è stata conferita, ove non si dimostri positivamente che il mandato è stato rilasciato in bianco prima della pubblicazione del provvedimento impugnato o per il compimento di un atto diverso da quello per cui risulti utilizzato (Cass., 29 aprile 1998, n. 4357). Con l'unica ragione di censura - denunciando, ai sensi del numero 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile,
omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia - il ricorrente lamenta che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto di potere ancorare il suo giudizio al disposto dell'articolo 55 della legge numero 88 del 1989 - secondo il quale le rendite per invalidità corrisposte dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono sempre e comunque modificabili dallo stesso se vengano comprovati errori di valutazione commessi in sede di erogazione o successive conferme - e ciò perché si era omesso di tenere conto della inapplicabilità, nella specie, della disposizione in questione, in quanto, come da esso ricorrente già dedotto sin con l'atto introduttivo della controversia e ripetuto con lo specifico motivo di appello - sul quale il giudice di secondo grado ha totalmente omesso di pronunciarsi - l'accertamento della misura invalidante della malattia professionale, nella percentuale dell'80%, era da ritenersi come definitivamente acquisito perché rimasto coperto dal giudicato esterno formatosi in forza della sentenza numero 291 del 1986 pronunciata dal Pretore di Brescia all'esito del giudizio tra le stesse parti e avente per oggetto il medesimo rapporto giuridico.
L'Istituto resistente ha controdedotto che l'omessa pronuncia su tale eccezione da parte del giudice di appello non può assumere rilievo alcuno, sia perché la stessa sarebbe stata proposta intempestivamente solo con l'atto di impugnazione avverso la sentenza di primo grado e non - se non in maniera assolutamente generica - nel relativo giudizio, e sia perché la stessa sarebbe stata in ogni caso ininfluente ai fini del decidere, essendo emerso, a seguito della indagine medico-legale espletata nel presente processo, che si era determinata una diversa e successiva situazione patologica a carico dell'assicurato alla quale doveva necessariamente corrispondere una diversa quantificazione dei postumi imponente la adeguazione della rendita alla nuova realtà.
Entrambe le obiezioni sono infondate.
Quanto alla prima, va osservato che, con l'atto introduttivo del giudizio, l'attore, nel dolersi della pretesa illegittimità del provvedimento con il quale l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro aveva ridotto la rendita erogatagli in precedenza, fondò la propria difesa non solo su errori valutativi commessi nell'ultima visita medica di revisione, ma anche opponendo che il nuovo accertamento contrastava con le risultanze della "sentenza del Pretore di Brescia, Giudice del Lavoro, che pure si produce", sostenendo altresi che l'errore di valutazione addotto dall'ente a sostegno della modificazione dell'originario provvedimento era stato viceversa "confermato in una sentenza passata in giudicato", derivandone che incontestabilmente si propose un tema di indagine che venne, in effetti, trascurato dal primo giudice, così come trascurata fu la doglianza espressa con il motivo di appello.
Relativamente alla seconda - contrariamente a quanto si assume dal resistente - il Tribunale, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico (fatte proprie del Pretore), non ha ritenuto che fosse intervenuto un mutamento della situazione di fatto rispetto a quella precedentemente presente e accertata all'atto della erogazione della prestazione, ma ha invece rilevato che questa fu erroneamente concessa a causa di errori valutativi in cui incorse l'ente concedente.
Ma, pur dovendo di ciò darsi atto, ugualmente è da concludersi per la reiezione dell'impugnazione, in quanto la censura svolta con il ricorso - se anche fondata dal punto di vista teorico, essendo incontestabile, in punto di fatto, che il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sulla doglianza in questione - non appare idonea a determinare il mutamento della decisione che si è impugnata non potendo attribuirsi alla sentenza invocata dal ricorrente forza di giudicato vincolante nel presente processo.
Avvertendosi che necessariamente dovrà procedersi con ragionamento condotto con estrema sintesi, dalla stessa letterale formulazione dell'articolo 2909 del codice civile (disciplinante il cosiddetto "giudicato sostanziale") - secondo il quale "l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti ..." - inequivocabilmente si ricava che tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato intercorre un inscindibile nesso di connessione, nel senso che è la res in iudicium deducta ad acquisire, una volta accertata dal giudice la fondatezza del diritto sostanziale azionato con la domanda, la forza di res iudicata, conseguendone che la cosa giudicata viene a formarsi sull'accertamento (in positivo o in negativo) del diritto che si è fatto valere nel giudizio, con la conseguenza che i "fatti" sui quali il diritto azionato risulti fondato che siano stati dedotti o fossero anche solo deducibili non potranno essere ulteriormente allegati in un secondo processo al fine di contrastare l'accertamento compiuto nel primo che si sia esaurito con la sentenza con la quale si sia riconosciuta o negata l'esistenza del diritto. Orbene, nella specie, pur coincidendo nei due processi la identità dei soggetti in causa e della causa petendi, non altrettanto è per il Petitum.
Risulta infatti dal testo della sentenza numero 291 del 1986, la cui copia venne prodotta nel giudizio di primo grado, che essa fu emessa all'esito di un giudizio promosso dall'BE nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni con atto del 10 marzo di quell'anno, con il quale l'attore fece domanda che venisse accertato il suo diritto all'ottenimento di una prestazione previdenziale superiore a quella erogatagli assumendo un aggravamento della infermità di origine professionale, che, secondo gli accertamenti compiuti nella sede amministrativa, aveva comportato originariamente una invalidità nella misura dell'80%. L'oggetto della domanda era quindi limitato all'aggravamento o meno della malattia.
Il Pretore dispose consulenza tecnica e, con decisione emessa il 19 settembre 1986 (depositata in data lo ottobre successivo) , recependo il parere dell'ausiliario, rigettò la domanda, ritenendo che le indagini esperite avevano consentito di escludere la sussistenza del diritto vantato essendo rimasto infondato il preteso aggravamento della malattia.
Non venne perciò in questione la esattezza o meno della valutazione della misura invalidante della infermità come accertata nella sede amministrativa ma esclusivamente l'asserito aggravamento dell'infermità stessa.
Ciò che venne accertato non fu, perciò, la corrispondenza alla realtà della valutazione del grado invalidante della malattia posto a base del provvedimento di erogazione del corrispondente indennizzo ma esclusivamente della inesistenza del diritto vantato essendo restato escluso che la malattia stessa avesse subito un aggravamento rispetto alla precedente situazione personale di salute del soggetto. Il giudicato copriva pertanto solo quest'ultimo aspetto, conseguendone che non può interessare quello - per nulla prospettato con la domanda e quindi estraneo all'accertamento giudiziario - della conformità della valutazione diagnostica della patologia alle condizioni dell'attore quali presenti al momento del riconoscimento, nella sede amministrativa, del diritto alla prestazione. Del ricorso si impone pertanto il rigetto. Non si fa luogo a statuizione sulle spese in applicazione dell'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
P. Q. M.
La corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999