Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/1999, n. 3366
CASS
Sentenza 7 aprile 1999

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Tra oggetto del giudicato e oggetto del processo nel quale questo si è formato intercorre un inscindibile nesso di connessione, nel senso che la cosa giudicata viene a formarsi sull'accertamento, in positivo o negativo, del diritto che si è fatto valere nel giudizio, all'identificazione del quale concorrono, oltre ai soggetti e alla "causa petendi" anche il "petitum"; ne consegue che, nel giudizio nel quale l'assicurato contesti la rettifica del grado di invalidità a cui è commisurata la rendita riconosciutagli per malattia professionale, operata dall'INAIL per la ritenuta sussistenza di errori di valutazione in sede di erogazione o successive conferme (art. 55 legge n. 88 del 1989), non ha effetti preclusivi l'esito di un precedente giudizio tra le parti, nel quale la domanda dell'assicurato di aumento della percentuale di invalidità per aggravamento dell'infermità era stata rigettata per l'insussistenza del preteso aggravamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/1999, n. 3366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3366
    Data del deposito : 7 aprile 1999

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