Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua causa nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 cod. civ., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che il relativo provvedimento datoriale non può essere dichiarato illegittimo per inosservanza delle garanzie sostanziali e procedimentali di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970 (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la configurabilità di una sanzione disciplinare in relazione al trasferimento disposto "a scopo cautelativo" nei confronti di un funzionario bancario, a seguito della instaurazione a carico di quest'ultimo di un procedimento penale riguardante operazioni bancarie effettuate presso la filiale da lui diretta).
Commentario • 1
- 1. Mobbing e trasferimento per incompatibilità ambientale (Cass. n. 24775/2013)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2013
1. Questione La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti dell'Ente, osservando che nel comportamento dell'Ente non erano ravvisabili atti persecutori né, tanto meno, la fattispecie del mobbing e che la destinazione della predetta dipendente, addetta alla reception, in altro luogo di lavoro non era stata dettata da intenti punitivi o discriminatori ma da incompatibilità ambientale derivante dalla situazione di contrasto con gli altri colleghi di lavoro. Peraltro, ha aggiunto, non si trattava di trasferimento, ma di un mero spostamento nell'ambito dello stesso Comune, onde non poteva la lavoratrice …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3525 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL IN RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ROMANELLI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI PRIMA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN IA RE VENETA COOP A SRL;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 01539/99 proposto da:
AN IA RE COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIINIO CALVO 41, presso lo studio dell'avvocato PANE POLETTI GIULIANA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAQUINTO UMBERTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AL IN RO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 18/98 del Tribunale di PORDENONE, depositata il 06/03/98 R.G.N. 66/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato PROFUNDI per delega ROMANELLI;
udito l'Avvocato PANE PAOLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'accoglimento del ricorso incidentale, per quanto di ragione. Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. al TO di Pordenone, depositato il 3.11.1995, ER DA CI, funzionario della BA NA PO EN, esponeva:
che in data 16.6.1995 la banca aveva disposto il suo immediato trasferimento da Pordenone, ove dirigeva la locale agenzia, alla sede centrale di Padova;
che il trasferimento era stato motivato con il fatto che nella primavera del 1995 era stato coinvolto in una indagine penale della Procura della Repubblica di Palermo, dapprima come persona informata dei fatti e poi come indagato per il reato di cui all'art. 371 bis c.p., in relazione ad operazioni bancarie di cui era a conoscenza;
che in sede cautelare aveva ottenuto la sospensione del trasferimento.
Tento premesso il DA CI chiedeva al TO di dichiarare l'illegittimità del trasferimento, di disporre la sua reintegrazione nella precedente sede di lavoro, di condannare la BA al risarcimento dei danni subiti, di condannare infine la BA al rimborso delle spese legali affrontate nel procedimento penale, a norma dell'art. 14 del CCNL. La BA NA PO EN si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande.
Il TO di Pordenone, con sentenza n. 294 del 1996, dichiarava la illegittimità del trasferimento, negava la reintegra del dipendente nelle precedenti mansioni e condannava la banca al pagamento delle maggiori spese cui il DA CI era andato incontro a causa del trasferimento, nonché, a norma dell'art. 14 CCNL, al pagamento delle spese legali e giudizialì sopportate dal dipendente. Avverso detta sentenza proponevano appello principale la BA NA e appello incidentale il DA CI.
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza depositata il 6.3.1998, in parziale accoglimento dell'appello principale, rigettava la domanda del dipendente relativa al pagamento delle spese giudiziali e di assistenza legale, rigettava l'appello incidentale e confermava per il resto la sentenza di primo grado.
Il Tribunale, per la parte che qui ancora interessa, osservava in motivazione che il trasferimento "cautelare" disposto dal datore di lavoro e comunicato il 16.6.1995 doveva ritenersi legittimo, in quanto l'instaurazione di un procedimento penale riguardante operazioni bancarie effettuate dalla filiale all'epoca diretta dal DA CI configurava una ipotesi di "comprovate ragioni tecnico organizzative" ex art. 2103 c.c. idonea a giustificare il trasferimento immediato per incompatibilità ambientale;
osservava, altresì, che la banca, definendo il trasferimento come non aveva inteso introdurre una forma di trasferimento non prevista dalla contrattazione collettiva, ma aveva più semplicemente voluto precisare che le oggettive ragioni tecnico organizzative a base del provvedimento sarebbero state nuovamente valutate in base agli esiti dell'indagine penale;
rilevava che a norma dell'art. 52 CCNL il DA CI, trasferito con decorrenza immediata e senza preavviso, aveva diritto a ricevere una erogazione commisurata a tante diarie quanti i giorni di preavviso non fruito, per cui meritava conferma la decisione pretorile di condanna della banca a rifondere le maggiori spese derivate dal trasferimento;
riteneva, per contro, che il dipendente non avesse diritto ad essere sollevato dalla BA dalle spese giudiziali e di assistenza legale relative ai procedimenti penali promossi dalla Procura di Palermo, in quanto la previsione contrattuale dell'art. 14 del CCNL aveva lo scopo di riversare sul datore di lavoro le spese legali a cui il lavoratore poteva andare incontro per condotte poste in essere nell'esercizio delle sue funzioni, ed astrattamente imputabili al datore di lavoro per effetto del rapporto organico e di servizio, mentre nella specie il DA CI era imputato per una condotta delittuosa (false informazioni al pubblico ministero, art. 371 bis c.p.) che coinvolgeva esclusivamente la sua responsabilità personale e non era assolutamente riferibile all'istituto bancario.
Avverso questa sentenza ER DA CI ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. La BA NA ha resistito con controricorso ed ha proposto a sua volta ricorso incidentale sostenuto da un unico motivo.
Motivi della decisione
Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell'art. 2103 c.c., il DA CI censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la legittimità del trasferimento, e rileva che nel nostro ordinamento sono previste solo due forme di trasferimento, e cioè il trasferimento per comprovate esigenze tecniche ed organizzative di cui all'art. 2103 c.c. ed il trasferimento c.d. disciplinare, subordinato peraltro al rispetto delle procedure di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970, mentre il CCNL di settore prevede, quale unica misura cautelare adottabile dal datore di lavoro nei confronti del dipendente sottoposto a procedimento penale, l'allontanamento dal lavoro con mantenimento dello stipendio (art. 13). Secondo il ricorrente, dunque, non trova riscontro ne' nella legge ne' nella contrattazione collettiva un trasferimento provvisorio subordinato all'esito dell'indagine penale in corso, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, con la conseguenza che il c.d. trasferimento cautelare resta una misura atipica ed illegittima.
Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il diritto del dipendente al rimborso delle spese giudiziali e di assistenza legale e rileva che il reato contestato al dipendente è stato da questi ipoteticamente commesso pur sempre nell'ambito di indagini penali che riguardavano l'attività compiuta dal medesimo nella qualità di funzionario della banca e di direttore di una sua filiale, per cui la norma contrattuale di cui all'art. 14 del CCNL doveva essere interpretata in modo estensivo, atteso che il DA CI era stato chiamato a rendere dichiarazioni al PM non in quanto privato cittadino, ma perché funzionario della BA ed in relazione a fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale la BA NA censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la decisione pretorile di condanna dell'istituto al rimborso delle spese sopportate dal DA CI per il trasferimento e rileva: che il Tribunale ha riferito la condanna ad un titolo diverso (mancato preavviso del trasferimento, art. 52 CCNL) da quello indicato dal TO (risarcimento del danno per illegittimità del trasferimento), titolo mai fatto valere dal DA CI;
che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il TO aveva condannato la BA a pagare le differenze (per il maggior percorso dal luogo di residenza a Padova rispetto al percorso dalla residenza a Pordenone) riferite al periodo dal 19 giugno al 18 ottobre 1995, mentre, ai sensi dell'art. 52 CCNL, per il personale direttivo delle aziende di credito, il preavviso, nell'ipotesi di trasferimento, è di soli trenta giorni.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento del DA CI sia stato disposto dalla BA a norma dell'ultima parte dell'art. 2103 c.c. Il giudice dell'appello ha dato ampia giustificazione di questo convincimento osservando che l'instaurazione di un procedimento penale, riguardante operazioni bancarie effettuate da clienti della banca con la partecipazione del dirigente della filiale interessata, configuri un'ipotesi di comprovate ragioni tecnico-organizzative idonee a giustificare il trasferimento immediato di quel funzionario per incompatibilità ambientale. Il Tribunale ha rilevato che detta incompatibilità si desume chiaramente dalle modalità di svolgimento dei fatti, ove si consideri che in un ambiente piccolo, quale è quello di un agenzia bancaria, il comportamento del direttore poteva ritenersi tale da incidere negativamente non soltanto sul rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, ma anche sulla fiducia che i subordinati devono necessariamente nutrire verso un superiore. Così motivando il Tribunale ha fatto corretta applicazione dell'art. 2103 C.C., avendo aderito all'orientamento giurisprudenziale, da tempo espresso da questa Corte, secondo cui il trasferimento dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua causa nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive previste dalla norma sopra citata, piuttosto che a ragioni punitive e disciplinari (vedi Cass. n. 3207 del 1998, Cass. n. 3889 del 1989, Cass. n. 5339 del 1987, Cass. n. 832 del 1975). Escluso quindi che il trasferimento in esame possa essere qualificato come disciplinare, e quindi soggetto alle garanzie sostanziali e procedimentali di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970, il Tribunale ha anche negato che il provvedimento de quo possa definirsi "cautelare", misura questa non prevista dalla contrattazione collettiva di settore e di non sicura configurabilità sul piano generale nel rapporto di lavoro subordinato. Secondo il giudice del gravame, infatti, la BA, parlando di "trasferimento a scopo cautelativo", ha voluto semplicemente significare che le oggettive ragioni tecnico organizzative sussistenti per il trasferimento avrebbero potuto essere nuovamente valutate in senso favorevole al funzionario se gli esiti dell'indagine penale fossero stati tali da indurre a ritenere non più sussistente la situazione di incompatibilità aziendale.
L'interpretazione che il Tribunale ha dato del contenuto del provvedimento di trasferimento è il risultato di un apprezzamento di circostanze di fatto riservate al giudice del merito;
ne consegue che dette valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. Nel caso di specie, però il ricorrente non ha lamentato un difetto di motivazione, ma si è limitato a prospettare una propria interpretazione del provvedimento, diversa da quella data dal Tribunale. Dette censure, pertanto, si rivelano incongrue e non ammissibili.
Parimenti infondato è il secondo motivo del ricorso principale. Il Tribunale è stato chiamato ad interpretare l'art. 14 del CCNL che così dispone: "Qualora nei confronti del funzionario venga notificata informazione di garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata l'azione penale in relazione a fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell'azienda". Il giudice del gravame ha negato il diritto del DA CI ad ottenere il rimborso delle spese legali rilevando: che la previsione contrattuale richiede una imputazione penale avente ad oggetto fatti commessi nell'esercizio delle funzioni, richiede cioè che il reato ipotizzato a carico del funzionario consista in una condotta da questi tenuta proprio quale dipendente, nell'esercizio delle funzioni lavorative;
che nella specie la condotta penalmente imputata al funzionario (false informazioni al pubblico ministero) si colloca al di fuori dell'esercizio delle funzioni lavorative, essendo stata realizzata dal funzionario mentre veniva sentito come persona informata dei fatti, atteso che la testimonianza, in quanto dovere civico, non è condotta riferibile ad un rapporto organico o di servizio con il datore di lavoro, ma è attuata per ragioni di giustizia nell'ambito di un rapporto pubblicistico distinto dal rapporto di lavoro.
È noto che l'interpretazione di norme dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito e che è essa censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, nonché per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, con la conseguenza che il ricorrente è tenuto ad indicare i singoli punti che si assume essere stati trascurati o valutati insufficientemente o illogicamente, non potendo limitarsi a prospettare una interpretazione contrattuale diversa da quella adottata nella decisione impugnata (cfr, tra le tante, Cass. n. 11431 del 2000, Cass. n. 1583 del 2000). Il ricorrente nella specie ha censurato la sentenza impugnata per vizi di motivazione, ravvisando nel ragionamento del giudice di merito una insanabile contraddizione, in quanto la circostanza che il DA CI fosse inquisito dalla Procura di Palermo, mentre è stata ritenuta sufficiente a giustificare il trasferimento, non è stata poi reputata fatto idoneo a giustificare il rimborso delle spese legali.
La pretesa contraddizione in realtà è del tutto insussistente in quanto il presupposto del trasferimento, come si è detto, è stato ravvisato dal Tribunale nella incompatibilità aziendale, situazione complessa;
che trova solo la sua origine, ma non si esaurisce, nel procedimento penale;
mentre il diritto al rimborso delle spese legali è stato escluso per la mancanza del necessario collegamento del reato addebitato al DA CI con l'esercizio delle funzioni lavorative.
Per il resto le doglianze del ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa e più ampia interpretazione del citato art. 14 CCNL, rispetto a quella data dal giudice dell'appello, e sono inammissibili in questa sede, in quanto si traducono nel sollecito di una nuova valutazione di merito.
Fondato, invece, è l'unico motivo del ricorso incidentale. Come si è ricordato in narrativa, il TO ha condannato la BA NA al risarcimento dei danni subiti dal DA CI avendone ritenuto illegittimo il trasferimento.
Il Tribunale, nonostante abbia affermato la legittimità del trasferimento, ha confermato la statuizione pretorile di condanna della banca appellandosi al disposto dell'art. 52 CCNL che, in caso di trasferimento immediato senza preavviso, riconosce al dipendente una indennità commisurata a tante diarie quanti sono i giorni di preavviso non fruiti.
Così decidendo il Tribunale è però incorso in un duplice errore: in primo luogo perché ha confermato la statuizione pretorile di condanna della BA al risarcimento dei danni pur in mancanza del necessario presupposto della illecita condotta del datore di lavoro;
in secondo luogo perché ha confermato la decisione di primo grado anche in ordine alla quantificazione dei pretesi danni, malgrado il TO li avesse calcolati secondo un parametro diverso da quello previsto dall'art. 52 CCNL, ritenuto applicabile dal giudice del gravame.
In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto, mentre il ricorso incidentale deve essere accolto. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto, con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001