Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3525
CASS
Sentenza 9 marzo 2001

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Massime1

Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua causa nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive previste dall'art. 2103 cod. civ., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che il relativo provvedimento datoriale non può essere dichiarato illegittimo per inosservanza delle garanzie sostanziali e procedimentali di cui all'art. 7 legge n. 300 del 1970 (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la configurabilità di una sanzione disciplinare in relazione al trasferimento disposto "a scopo cautelativo" nei confronti di un funzionario bancario, a seguito della instaurazione a carico di quest'ultimo di un procedimento penale riguardante operazioni bancarie effettuate presso la filiale da lui diretta).

Commentario1

  • 1Mobbing e trasferimento per incompatibilità ambientale (Cass. n. 24775/2013)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 12 novembre 2013

    1. Questione La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti dell'Ente, osservando che nel comportamento dell'Ente non erano ravvisabili atti persecutori né, tanto meno, la fattispecie del mobbing e che la destinazione della predetta dipendente, addetta alla reception, in altro luogo di lavoro non era stata dettata da intenti punitivi o discriminatori ma da incompatibilità ambientale derivante dalla situazione di contrasto con gli altri colleghi di lavoro. Peraltro, ha aggiunto, non si trattava di trasferimento, ma di un mero spostamento nell'ambito dello stesso Comune, onde non poteva la lavoratrice …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3525
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3525
Data del deposito : 9 marzo 2001

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