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Sentenza 11 maggio 2023
Sentenza 11 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20151 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI GL ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo : Il PG conclude che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore : E presente l'avvocato DE GREGORIO GIUSEPPE del foro di NAPOLI in difesa di: DI GL ER conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. kr Penale Sent. Sez. 1 Num. 20151 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 maggio 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, nel corso di procedimento penale anche a carico di altri, dichiarava UM Di EG responsabile dei seguenti reati: capo "A", reato di associazione per delinquere semplice finalizzata a commettere vari reati in materia di armi di cui alla legge n. 497 del 1974; capo "N", reati di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, finanziando l'approvvigionamento e ricevendo le armi, in concorso con terzi, importava dal territorio austriaco con il fine di vendita armi da fuoco e munizionamento;
capo "P", reati di cui agli artt. 9 e 14, legge n. 497 del 1974, aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, finanziando l'approvvigionamento e l'importazione, in concorso con terzi, importava dal territorio austriaco al fine di vendita armi da fuoco e munizionamento;
capo "Q", reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen., aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, in concorso con terzi, al fine di procurarsi un profitto, introduceva nello Stato italiano varie armi con matricola abrasa e relativi serbatoi, acquistati da fornitori austriaci, nella consapevolezza dell'illecita provenienza delle citate armi;
capo "T", reati di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, finanziando l'approvvigionamento, importava dal territorio austriaco diverse armi da fuoco e munizionamento;
capo "U", reato di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975, aggravato dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, in concorso con terzi, introduceva nello Stato italiano varie armi con matricola abrasa e relativi serbatoi, acquistati da fornitori austriaci. Il giudice di primo grado individuava il reato più grave in quello contestato al capo "U" e la relativa pena in sei anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
aumentava tale pena a otto anni di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per la circostanza aggravante di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006; aumentava ulteriormente quest'ultima pena, in relazione alla continuazione con gli altri dieci reati, a dodici anni di reclusione ed euro 39.000,00 di multa;
riduceva infine la pena, per la scelta del rito, a otto anni di reclusione ed euro 26.000,00 di multa. In particolare, il giudice di primo grado basava la propria decisione: sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da MA AM CA, uno dei concorrenti;
per quanto concerne i reati di cui al capo "N", sul contenuto di un appunto sequestrato a MA AM CA e di conversazioni intercettate tra MA AM CA e IO CO, uno dei concorrenti;
per quanto concerne 2 i reati di cui ai capi "P" e "Q", sulle conversazioni intercettate tra MA AM CA e IC BO, uno dei concorrenti, concernenti anche la presenza di UM Di EG presso un ristorante, in occasione di un incontro in cui si organizzò l'acquisto di armi;
per quanto concerne i reati di cui ai capi "T" e "U", sulle conversazioni intercettate tra UM Di EG e IC BO. 2. Avverso la sentenza di primo grado la difesa di UM Di EG proponeva appello. 3. Con sentenza del 3 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma parziale della sentenza di primo grado, assolveva UM Di EG dal reato di cui al capo "A" e riteneva assorbiti i reati di cui ai capi "P" e "T", limitatamente alle condotte relative alle pistole, rispettivamente nei capi "Q" e "U". Conseguentemente, in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello individuava la pena base per il reato più grave di cui al capo "U" in sei anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
aumentava tale pena per la circostanza aggravante di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006 a otto anni di reclusione ed euro 24.000,00 di multa;
la aumentava ulteriormente per la continuazione interna ed esterna tra reati a dieci anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
individuava la pena finale, tenuto conto della diminuente per la scelta del rito, in sette anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Il giudice di appello riteneva infondate le doglianze difensive relative ad asseriti errori circa: la responsabilità penale di UM Di EG per i vari reati contestati;
l'applicazione della circostanza aggravante di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006; il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la determinazione della pena. In particolare, il giudice di appello, ai fini della circostanza aggravante della transnazionalità, desumeva la consapevolezza in capo a UM Di EG, circa il fatto che le armi venivano acquistate in Austria, dal contenuto di una conversazione intercettata, nel corso della quale UM Di EG, travisando il nome dell'effettivo Stato di reperimento delle armi, faceva riferimento all'Australia; affermazione chiaramente riferibile, secondo il giudice di appello, alle trattative prodromiche all'importazione di armi dall'Austria. Per quanto concerne il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., il giudice di appello basava la propria decisione sull'assenza di elementi positivi di valutazione;
sulla gravità delle condotte commesse;
sull'elevatissima capacità delinquenziale e sulla pericolosità sociale di UM Di EG, desunte dai suoi precedenti penali, anche in relazione a una condanna per omicidio volontario e per reati in materia di armi. 3 4. Avverso la sentenza di appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni dell'art. 110 cod. pen. e degli artt. 9, 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, in relazione al capo "N". In base alle doglianze difensive, il giudice di appello avrebbe basato la condanna su dati probatori contrastanti fra di loro, e cioè sul contenuto del citato appunto e delle conversazioni intercettate. Il ricorrente afferma che, per un verso, dal contenuto del primo elemento emerge che UM Di EG aveva integralmente versato la somma di denaro per l'asserita operazione di introduzione di armi nel territorio dello Stato;
per altro verso, il contenuto della conversazione intercettata tra MA AM CA e IC BO attesterebbe che non era già stato effettuato alcun pagamento. Secondo le doglianze difensive, tale contraddizione comporterebbe una inevitabile conseguenza in termini di sussistenza del reato: se la condotta contestata è quella di partecipazione all'attività di finanziamento dell'operazione, il dubbio sull'esistenza di un pagamento, insieme al mancato sequestro delle armi e alla mancata consegna di esse a UM Di EG, avrebbe dovuto portare il giudice di appello a ritenere dubbia anche la disponibilità delle armi in capo al ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 9, 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, dell'art. 23 legge n. 110 del 1975 e dell'art. 648 cod. pen., in relazione ai capi "P", "Q", "T" e "U". In base alle doglianze difensive, la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché non avrebbe dovuto affermare la responsabilità di UM Di EG per i reati contestati ai capi "P" e "Q", in assenza della prova della presenza dell'autovettura dello stesso Di EG presso il ristorante dove si tenne l'incontro per organizzare l'importazione di armi. Il ricorrente afferma che l'incertezza su tale elemento non consentirebbe l'emissione di una sentenza di condanna a titolo di concorso nel reato. Per quanto concerne i capi "T" e "U", il ricorrente asserisce che la sentenza sia viziata anche su tali aspetti, poiché, in assenza della prova della concreta ed effettiva disponibilità delle armi, non sarebbe possibile ritenere integrato il reato di detenzione e porto illegale di armi. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006. In base alle doglianze difensive, la sentenza sarebbe viziata poiché l'applicazione della citata circostanza aggravante non sarebbe stata basata su un accertamento effettivo e 4 in concreto della consapevolezza in capo a UM Di EG della provenienza delle armi per ogni singolo episodio delittuoso. 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazione dell'art. 62-bis, cod. pen. In base alle doglianze difensive, la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha basato il diniego al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche su una precedente condanna per omicidio e connessi reati in materia di armi, illeciti rispetto ai quali è intervenuta, a seguito di procedimento di revisione, assoluzione con sentenza del 23 giugno 2016 della Corte di appello di Roma. 4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio. In base alle doglianze difensive, la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché non contiene una specifica indicazione dei singoli aumenti di pena per la continuazione, con relativa motivazione sulla entità degli stessi, tenuto conto anche del parziale assorbimento suindicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione. Nel resto è infondato. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi concernono l'asserita esistenza di violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati contestati. Tali motivi, come anticipato, risultano infondati. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà processuale o travisamento della prova vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del significante, ma non del significato, atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370-01). È stato altresì affermato che il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste solo nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti 5 decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635-01). In ogni caso anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01). 2.2. Per quanto concerne i reati di cui al capo "N", il giudice di appello ha plausibilmente desunto la responsabilità penale di UM Di EG dalle dichiarazioni di MA AM CA rese all'interrogatorio del 29 luglio 2019 e dalle conversazioni intercettate tra MA AM CA e IO CO. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto, sulla base di argomentazioni che non risultano illogiche, che le dichiarazioni di MA AM CA, circa la sua diretta e sicura conoscenza di UM Di EG, confermavano sia il contenuto dell'appunto sequestrato allo stesso CA circa la consegna delle cinque pistole a UM Di EG - indicato come "Umb."- , sia il tenore della conversazione intercettata del 31 luglio 2017, nel corso della quale MA AM CA aveva preannunciato il suo arrivo per la consegna delle armi e aveva invitato IO CO ad avvertire UM. Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché si sostanziano in una mera rivalutazione di dati probatori, circa un'asserita contraddizione sul momento di effettuazione del pagamento in relazione a quanto evincibile dal contenuto del citato appunto e a quanto desumibile da un'ulteriore conversazione intercettata tra MA AM CA e IC BO. Infatti, l'eventuale accertamento di tale asserita contraddizione non sarebbe idoneo a far superare la ricostruzione del fatto svolta dal giudice di appello circa la destinazione delle armi a UM Di EG. 2.3. Per quanto concerne i reati di cui ai capi "P" e "Q", il giudice di appello ha plausibilmente desunto la responsabilità penale di UM Di EG dalle dichiarazioni di MA AM CA rese all'interrogatorio del 29 luglio 2019 e dalla conversazione intercettata tra MA AM CA e IC BO. In particolare, il giudice di appello ha affermato che nella conversazione del 4 settembre 2017, per un verso, vi era un esplicito riferimento della destinazione della partita di armi a UM Di EG;
per altro verso, emergeva la partecipazione di UM Di EG all'incontro avvenuto nel citato ristorante, in data successiva al viaggio in Austria di IC BO per trattare l'acquisto di 6 armi, e precedente al viaggio di MA AM CA per ritirare materialmente le armi. Le doglianze difensive non sono condivisibili, poiché risultano già affrontate nella sentenza di appello con congrua motivazione. Infatti, il giudice di appello ha ritenuto non decisiva la circostanza dedotta dalla difesa, secondo la quale non era stata notata la presenza dell'autovettura di UM Di EG presso il citato ristorante. Infatti, il giudice di appello ha plausibilmente affermato che la partecipazione di UM Di EG all'incontro nel ristorante risultava comunque dalla citata conversazione intercettata. Con tale considerazione svolta nella sentenza di appello risulta perciò già affrontata adeguatamente la doglianza difensiva qui riproposta, il cui contenuto si sostanzia nella mera contrapposizione della ricostruzione del fatto proposta dal ricorrente a quella recepita dai giudici di merito. 2.4. Per quanto concerne i reati di cui ai capi "T" e "U", il giudice di appello ha plausibilmente desunto la responsabilità penale di UM Di EG da plurime conversazioni intercettate tra costui e IC BO. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto sussistente un attivo coinvolgimento di UM Di EG nella preparazione del viaggio in Austria e che costui aveva assunto il ruolo di finanziatore. Le doglianze difensive non possono essere accolte, poiché risultano già affrontate nella sentenza di appello e ricolte con congrua motivazione. Infatti, il giudice di appello ha ritenuto che la consegna delle armi fosse stata impedita dall'arresto in flagranza del corriere, con motivazione che perciò ha già adeguatamente affrontato la deduzione difensiva, qui riproposta, circa la mancata disponibilità delle armi da parte di UM Di EG. 3. Il terzo motivo, concernente asseriti vizi di motivazione e di violazioni di legge circa l'applicazione della circostanza aggravante della transnazionalità, è infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, secondo comma, cod. pen., cioè se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020, dep. 2021, El Shazly, Rv. 280645-02). 3.2. Nel caso ora in esame, il giudice di appello, tenuto conto dell'applicabilità della circostanza aggravante della transnazionalità anche ai soggetti non ritenuti partecipi dell'associazione di cui al capo "A", ha plausibilmente affermato che UM Di EG era a conoscenza del fatto che le armi venivano acquistate in 7 Austria e che venivano importate da IC BO tramite corrieri. Il giudice di appello ha anche ritenuto provata, sulla base di adeguata motivazione, la conoscenza in capo a UM Di EG dell'esistenza di una stabile organizzazione, gestita da IC BO, che provvedeva all'importazione delle armi dall'estero. Le doglianze difensive non risultano cogliere nel segno, poiché il giudice di appello non si è limitato a desumere la sussistenza dei presupposti solo in relazione ad un singolo episodio, ma ha basato la propria decisione anche sulla conoscenza in capo a UM Di EG dell'esistenza di una stabile organizzazione, gestita da IC BO, che svolgeva come attività proprio quella di importare armi dall'estero mediante corrieri. 4. Il quarto motivo, contenente doglianze difensive circa l'erroneità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è infondato. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione di tali circostanze, non è più sufficiente nemmeno lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). Ha anche statuito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). 4.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. Infatti, il giudice di appello non si è limitato a basare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla sola esistenza della precedente condanna per omicidio volontario, reato rispetto al quale è intervenuta assoluzione a seguito di procedimento di revisione, come risulta da documentazione allegata dal ricorrente. In realtà, il giudice di appello ha anche indicato la gravità delle condotte e la capacità delinquenziale di UM Di EG, in relazione anche ad altre condanne. Deve inoltre rilevarsi sul punto che il ricorrente si è limitato a censurare il riferimento alla precedente condanna per omicidio, senza però indicare nel ricorso per cassazione gli elementi di segno positivo che avrebbero potuto far ritenere al giudice di appello la fondatezza della richiesta di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 8 5. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente deduce vizi della sentenza impugnata in relazione agli aumenti di pena per la continuazione, risulta fondato, come anticipato. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; in motivazione, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati;
che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). 5.2. Nel caso ora in esame, risulta che il giudice di appello, così come già il giudice di primo grado, hanno operato un unico aumento per la continuazione, rispetto alla pena base per il reato più grave determinata in sei anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, poi aumentata per la circostanza aggravante della transnazionalità in otto anni di reclusione ed euro 24.000,00. Infatti, il giudice di appello ha ritenuto di aumentare quest'ultima pena a dieci anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa - prima della diminuzione di pena per la scelta del rito - in considerazione di tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, senza però individuare distinti aumenti di pena per ogni singolo reato con relativa motivazione sul punto. Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata su tale punto, con rinvio per nuovo giudizio per la determinazione degli aumenti di pena in continuazione. 6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio al giudice indicato nel seguente dispositivo. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, per le ragioni sopra esposte. 9
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 7 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo : Il PG conclude che il ricorso sia dichiarato inammissibile. udito il difensore : E presente l'avvocato DE GREGORIO GIUSEPPE del foro di NAPOLI in difesa di: DI GL ER conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. kr Penale Sent. Sez. 1 Num. 20151 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21 maggio 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, nel corso di procedimento penale anche a carico di altri, dichiarava UM Di EG responsabile dei seguenti reati: capo "A", reato di associazione per delinquere semplice finalizzata a commettere vari reati in materia di armi di cui alla legge n. 497 del 1974; capo "N", reati di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, finanziando l'approvvigionamento e ricevendo le armi, in concorso con terzi, importava dal territorio austriaco con il fine di vendita armi da fuoco e munizionamento;
capo "P", reati di cui agli artt. 9 e 14, legge n. 497 del 1974, aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, finanziando l'approvvigionamento e l'importazione, in concorso con terzi, importava dal territorio austriaco al fine di vendita armi da fuoco e munizionamento;
capo "Q", reati di cui agli artt. 23 legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen., aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, in concorso con terzi, al fine di procurarsi un profitto, introduceva nello Stato italiano varie armi con matricola abrasa e relativi serbatoi, acquistati da fornitori austriaci, nella consapevolezza dell'illecita provenienza delle citate armi;
capo "T", reati di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 legge n. 497 del 1974, aggravati dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, finanziando l'approvvigionamento, importava dal territorio austriaco diverse armi da fuoco e munizionamento;
capo "U", reato di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975, aggravato dalla circostanza di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006, poiché, in concorso con terzi, introduceva nello Stato italiano varie armi con matricola abrasa e relativi serbatoi, acquistati da fornitori austriaci. Il giudice di primo grado individuava il reato più grave in quello contestato al capo "U" e la relativa pena in sei anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
aumentava tale pena a otto anni di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per la circostanza aggravante di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006; aumentava ulteriormente quest'ultima pena, in relazione alla continuazione con gli altri dieci reati, a dodici anni di reclusione ed euro 39.000,00 di multa;
riduceva infine la pena, per la scelta del rito, a otto anni di reclusione ed euro 26.000,00 di multa. In particolare, il giudice di primo grado basava la propria decisione: sulle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio da MA AM CA, uno dei concorrenti;
per quanto concerne i reati di cui al capo "N", sul contenuto di un appunto sequestrato a MA AM CA e di conversazioni intercettate tra MA AM CA e IO CO, uno dei concorrenti;
per quanto concerne 2 i reati di cui ai capi "P" e "Q", sulle conversazioni intercettate tra MA AM CA e IC BO, uno dei concorrenti, concernenti anche la presenza di UM Di EG presso un ristorante, in occasione di un incontro in cui si organizzò l'acquisto di armi;
per quanto concerne i reati di cui ai capi "T" e "U", sulle conversazioni intercettate tra UM Di EG e IC BO. 2. Avverso la sentenza di primo grado la difesa di UM Di EG proponeva appello. 3. Con sentenza del 3 maggio 2021, la Corte di appello di Napoli, in riforma parziale della sentenza di primo grado, assolveva UM Di EG dal reato di cui al capo "A" e riteneva assorbiti i reati di cui ai capi "P" e "T", limitatamente alle condotte relative alle pistole, rispettivamente nei capi "Q" e "U". Conseguentemente, in relazione al trattamento sanzionatorio, il giudice di appello individuava la pena base per il reato più grave di cui al capo "U" in sei anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
aumentava tale pena per la circostanza aggravante di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006 a otto anni di reclusione ed euro 24.000,00 di multa;
la aumentava ulteriormente per la continuazione interna ed esterna tra reati a dieci anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa;
individuava la pena finale, tenuto conto della diminuente per la scelta del rito, in sette anni di reclusione ed euro 20.000,00 di multa. Il giudice di appello riteneva infondate le doglianze difensive relative ad asseriti errori circa: la responsabilità penale di UM Di EG per i vari reati contestati;
l'applicazione della circostanza aggravante di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006; il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la determinazione della pena. In particolare, il giudice di appello, ai fini della circostanza aggravante della transnazionalità, desumeva la consapevolezza in capo a UM Di EG, circa il fatto che le armi venivano acquistate in Austria, dal contenuto di una conversazione intercettata, nel corso della quale UM Di EG, travisando il nome dell'effettivo Stato di reperimento delle armi, faceva riferimento all'Australia; affermazione chiaramente riferibile, secondo il giudice di appello, alle trattative prodromiche all'importazione di armi dall'Austria. Per quanto concerne il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., il giudice di appello basava la propria decisione sull'assenza di elementi positivi di valutazione;
sulla gravità delle condotte commesse;
sull'elevatissima capacità delinquenziale e sulla pericolosità sociale di UM Di EG, desunte dai suoi precedenti penali, anche in relazione a una condanna per omicidio volontario e per reati in materia di armi. 3 4. Avverso la sentenza di appello, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni dell'art. 110 cod. pen. e degli artt. 9, 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, in relazione al capo "N". In base alle doglianze difensive, il giudice di appello avrebbe basato la condanna su dati probatori contrastanti fra di loro, e cioè sul contenuto del citato appunto e delle conversazioni intercettate. Il ricorrente afferma che, per un verso, dal contenuto del primo elemento emerge che UM Di EG aveva integralmente versato la somma di denaro per l'asserita operazione di introduzione di armi nel territorio dello Stato;
per altro verso, il contenuto della conversazione intercettata tra MA AM CA e IC BO attesterebbe che non era già stato effettuato alcun pagamento. Secondo le doglianze difensive, tale contraddizione comporterebbe una inevitabile conseguenza in termini di sussistenza del reato: se la condotta contestata è quella di partecipazione all'attività di finanziamento dell'operazione, il dubbio sull'esistenza di un pagamento, insieme al mancato sequestro delle armi e alla mancata consegna di esse a UM Di EG, avrebbe dovuto portare il giudice di appello a ritenere dubbia anche la disponibilità delle armi in capo al ricorrente. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 9, 10, 12 e 14, legge n. 497 del 1974, dell'art. 23 legge n. 110 del 1975 e dell'art. 648 cod. pen., in relazione ai capi "P", "Q", "T" e "U". In base alle doglianze difensive, la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché non avrebbe dovuto affermare la responsabilità di UM Di EG per i reati contestati ai capi "P" e "Q", in assenza della prova della presenza dell'autovettura dello stesso Di EG presso il ristorante dove si tenne l'incontro per organizzare l'importazione di armi. Il ricorrente afferma che l'incertezza su tale elemento non consentirebbe l'emissione di una sentenza di condanna a titolo di concorso nel reato. Per quanto concerne i capi "T" e "U", il ricorrente asserisce che la sentenza sia viziata anche su tali aspetti, poiché, in assenza della prova della concreta ed effettiva disponibilità delle armi, non sarebbe possibile ritenere integrato il reato di detenzione e porto illegale di armi. 4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazioni degli artt. 3 e 4 legge n. 146 del 2006. In base alle doglianze difensive, la sentenza sarebbe viziata poiché l'applicazione della citata circostanza aggravante non sarebbe stata basata su un accertamento effettivo e 4 in concreto della consapevolezza in capo a UM Di EG della provenienza delle armi per ogni singolo episodio delittuoso. 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione e violazione dell'art. 62-bis, cod. pen. In base alle doglianze difensive, la sentenza impugnata sarebbe viziata nella parte in cui ha basato il diniego al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche su una precedente condanna per omicidio e connessi reati in materia di armi, illeciti rispetto ai quali è intervenuta, a seguito di procedimento di revisione, assoluzione con sentenza del 23 giugno 2016 della Corte di appello di Roma. 4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e lamentando vizi di motivazione circa la determinazione del trattamento sanzionatorio. In base alle doglianze difensive, la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché non contiene una specifica indicazione dei singoli aumenti di pena per la continuazione, con relativa motivazione sulla entità degli stessi, tenuto conto anche del parziale assorbimento suindicato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione. Nel resto è infondato. 2. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi concernono l'asserita esistenza di violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per i reati contestati. Tali motivi, come anticipato, risultano infondati. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà processuale o travisamento della prova vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del significante, ma non del significato, atteso il persistente divieto di rilettura e di re- interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370-01). È stato altresì affermato che il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste solo nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente - concernenti punti 5 decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635-01). In ogni caso anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01). 2.2. Per quanto concerne i reati di cui al capo "N", il giudice di appello ha plausibilmente desunto la responsabilità penale di UM Di EG dalle dichiarazioni di MA AM CA rese all'interrogatorio del 29 luglio 2019 e dalle conversazioni intercettate tra MA AM CA e IO CO. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto, sulla base di argomentazioni che non risultano illogiche, che le dichiarazioni di MA AM CA, circa la sua diretta e sicura conoscenza di UM Di EG, confermavano sia il contenuto dell'appunto sequestrato allo stesso CA circa la consegna delle cinque pistole a UM Di EG - indicato come "Umb."- , sia il tenore della conversazione intercettata del 31 luglio 2017, nel corso della quale MA AM CA aveva preannunciato il suo arrivo per la consegna delle armi e aveva invitato IO CO ad avvertire UM. Le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché si sostanziano in una mera rivalutazione di dati probatori, circa un'asserita contraddizione sul momento di effettuazione del pagamento in relazione a quanto evincibile dal contenuto del citato appunto e a quanto desumibile da un'ulteriore conversazione intercettata tra MA AM CA e IC BO. Infatti, l'eventuale accertamento di tale asserita contraddizione non sarebbe idoneo a far superare la ricostruzione del fatto svolta dal giudice di appello circa la destinazione delle armi a UM Di EG. 2.3. Per quanto concerne i reati di cui ai capi "P" e "Q", il giudice di appello ha plausibilmente desunto la responsabilità penale di UM Di EG dalle dichiarazioni di MA AM CA rese all'interrogatorio del 29 luglio 2019 e dalla conversazione intercettata tra MA AM CA e IC BO. In particolare, il giudice di appello ha affermato che nella conversazione del 4 settembre 2017, per un verso, vi era un esplicito riferimento della destinazione della partita di armi a UM Di EG;
per altro verso, emergeva la partecipazione di UM Di EG all'incontro avvenuto nel citato ristorante, in data successiva al viaggio in Austria di IC BO per trattare l'acquisto di 6 armi, e precedente al viaggio di MA AM CA per ritirare materialmente le armi. Le doglianze difensive non sono condivisibili, poiché risultano già affrontate nella sentenza di appello con congrua motivazione. Infatti, il giudice di appello ha ritenuto non decisiva la circostanza dedotta dalla difesa, secondo la quale non era stata notata la presenza dell'autovettura di UM Di EG presso il citato ristorante. Infatti, il giudice di appello ha plausibilmente affermato che la partecipazione di UM Di EG all'incontro nel ristorante risultava comunque dalla citata conversazione intercettata. Con tale considerazione svolta nella sentenza di appello risulta perciò già affrontata adeguatamente la doglianza difensiva qui riproposta, il cui contenuto si sostanzia nella mera contrapposizione della ricostruzione del fatto proposta dal ricorrente a quella recepita dai giudici di merito. 2.4. Per quanto concerne i reati di cui ai capi "T" e "U", il giudice di appello ha plausibilmente desunto la responsabilità penale di UM Di EG da plurime conversazioni intercettate tra costui e IC BO. In particolare, il giudice di appello ha ritenuto sussistente un attivo coinvolgimento di UM Di EG nella preparazione del viaggio in Austria e che costui aveva assunto il ruolo di finanziatore. Le doglianze difensive non possono essere accolte, poiché risultano già affrontate nella sentenza di appello e ricolte con congrua motivazione. Infatti, il giudice di appello ha ritenuto che la consegna delle armi fosse stata impedita dall'arresto in flagranza del corriere, con motivazione che perciò ha già adeguatamente affrontato la deduzione difensiva, qui riproposta, circa la mancata disponibilità delle armi da parte di UM Di EG. 3. Il terzo motivo, concernente asseriti vizi di motivazione e di violazioni di legge circa l'applicazione della circostanza aggravante della transnazionalità, è infondato. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è estensibile ai concorrenti nel reato sulla base degli ordinari criteri di valutazione previsti dall'art. 59, secondo comma, cod. pen., cioè se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (Sez. 2, n. 5241 del 15/10/2020, dep. 2021, El Shazly, Rv. 280645-02). 3.2. Nel caso ora in esame, il giudice di appello, tenuto conto dell'applicabilità della circostanza aggravante della transnazionalità anche ai soggetti non ritenuti partecipi dell'associazione di cui al capo "A", ha plausibilmente affermato che UM Di EG era a conoscenza del fatto che le armi venivano acquistate in 7 Austria e che venivano importate da IC BO tramite corrieri. Il giudice di appello ha anche ritenuto provata, sulla base di adeguata motivazione, la conoscenza in capo a UM Di EG dell'esistenza di una stabile organizzazione, gestita da IC BO, che provvedeva all'importazione delle armi dall'estero. Le doglianze difensive non risultano cogliere nel segno, poiché il giudice di appello non si è limitato a desumere la sussistenza dei presupposti solo in relazione ad un singolo episodio, ma ha basato la propria decisione anche sulla conoscenza in capo a UM Di EG dell'esistenza di una stabile organizzazione, gestita da IC BO, che svolgeva come attività proprio quella di importare armi dall'estero mediante corrieri. 4. Il quarto motivo, contenente doglianze difensive circa l'erroneità del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è infondato. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione di tali circostanze, non è più sufficiente nemmeno lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489-01). Ha anche statuito che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01). 4.2. Nel caso ora in esame, la sentenza impugnata non risulta affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. Infatti, il giudice di appello non si è limitato a basare il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sulla sola esistenza della precedente condanna per omicidio volontario, reato rispetto al quale è intervenuta assoluzione a seguito di procedimento di revisione, come risulta da documentazione allegata dal ricorrente. In realtà, il giudice di appello ha anche indicato la gravità delle condotte e la capacità delinquenziale di UM Di EG, in relazione anche ad altre condanne. Deve inoltre rilevarsi sul punto che il ricorrente si è limitato a censurare il riferimento alla precedente condanna per omicidio, senza però indicare nel ricorso per cassazione gli elementi di segno positivo che avrebbero potuto far ritenere al giudice di appello la fondatezza della richiesta di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 8 5. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente deduce vizi della sentenza impugnata in relazione agli aumenti di pena per la continuazione, risulta fondato, come anticipato. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01; in motivazione, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati;
che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). 5.2. Nel caso ora in esame, risulta che il giudice di appello, così come già il giudice di primo grado, hanno operato un unico aumento per la continuazione, rispetto alla pena base per il reato più grave determinata in sei anni di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, poi aumentata per la circostanza aggravante della transnazionalità in otto anni di reclusione ed euro 24.000,00. Infatti, il giudice di appello ha ritenuto di aumentare quest'ultima pena a dieci anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa - prima della diminuzione di pena per la scelta del rito - in considerazione di tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, senza però individuare distinti aumenti di pena per ogni singolo reato con relativa motivazione sul punto. Alla luce delle precedenti considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata su tale punto, con rinvio per nuovo giudizio per la determinazione degli aumenti di pena in continuazione. 6. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio al giudice indicato nel seguente dispositivo. Il ricorso deve essere rigettato nel resto, per le ragioni sopra esposte. 9
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 7 dicembre 2022.