Sentenza 4 dicembre 2013
Massime • 1
La coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante a norma degli artt. 26 e 28 del d.P.R. n. 309 del 1990, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica, posto che l'attività in sé, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga. (Fattispecie relativa alla coltivazione di una pluralità di piantine di cannabis indica all'interno di una serra rudimentale).
Commentari • 7
- 1. La coltivazione per uso personale di MarijuanaValeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/
La Marijuana sembra essere uno degli argomenti che maggiormente scuote gli animi della società tra chi, ritenendola sostanza innocua e benefica propende verso la liberalizzazione e chi invece, per tutto contro, ne condanna il suo utilizzo. Tralasciando la questione in merito e rimandando alla lettura di un altro approfondimento già presente, si consideri la questione della coltivazione personale di Marijuana; da sempre sono presenti orientamenti contrastanti della Suprema Corte in materia. Partendo dal 2008, si è notato come le Sezioni Unite abbiano ritenuto che, ai fini della punibilità della condotta di coltivazione di marijuana, è irrilevante la destinazione o meno ad uso personale …
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- 3. La nozione di “uso personale” di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2020
La ratio dell' “uso personale” Nella Giurisprudenza di legittimità, si è compresa la notevole indeterminatezza del lemma “quantità” in tema di stupefacenti. Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass., SS.UU., 10 luglio 2008, n. 28605, Di Salvia, non è reato o, meglio, è reato impossibile spacciare o coltivare una dose di sostanza priva di tenore drogante, ovverosia con un principio attivo “che non può modificare l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore”. Dunque, per Sezioni Unite Di Salvia 2008, il criterio qualitativo prevale sempre su quello quantitativo. Tale è pure il parere di Cass., sez. pen. IV, 12 maggio 2010, n. 21814, Cass., sez. pen. IV, 17 febbraio 2011, n. 25674 e …
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La coltivazione di piante, da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica, posto che l'attività in sé, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga, tanto più se si tratta di una pluralità di piantine (pur con principio attivo minimo), coltivate in una serra. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 4 - 19 dicembre 2013, n. 51497 Presidente Garribba ? Relatore Gramendola Fatto e diritto Z.M. ricorre per cassazione contro la sentenza in data 10/1/2011. Con la quale la Corte di Appello dell'Aquila aveva confermato la sentenza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2013, n. 51497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51497 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 04/12/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA F.P. - rel. Consigliere - N. 1866
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 51278/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI IA N. IL 05/12/1963;
avverso la sentenza n. 1257/2007 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 10/06/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO GRAMENDOLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eugenio Selvaggi che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
LI MI ricorre per cassazione contro la sentenza in data 10/1/2011. Con la quale la Corte di Appello dell'Aquila aveva confermato la sentenza del G.I.P. in sede, che lo aveva condannato alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione e Euro 1.400,00 di multa, siccome ritenuto colpevole del reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, per avere realizzata una rudimentale serra di cannabis indica.
A sostegno della richiesta di annullamento dell'impugnata decisione il ricorrente denuncia violazione o erronea applicazione della legge penale, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla efficacia stupefacente del prodotto della coltivazione e del principio attivo in esso contenuto, stimato nell'indagine tossicologica in mg. 9, e quindi alla offensività penalmente rilevante della condotta posta in essere.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero in materia di coltivazione di piante, da cui sono estraibili sostanze stupefacenti, questa Corte ha più volte affermato il principio, qui ampiamente condiviso e applicato, a mente del quale la coltivazione di piante, da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 26 e 28, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica, posto che l'attività in sè, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga (Cass. Sez. 6, 9/12-23/12/2009 n. 49523 Rv. 245661).
Nel caso in esame il richiamo che la difesa ha fatto al valore minimo del principio attivo è irrilevante, tenuto conto che non di una piantina di cannabis indica si tratta, ma di una pluralità di piantine, coltivate in una serra, sia pure rudimentale, apprestata dall'imputato su di un terreno di proprietà della madre. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2013