Sentenza 7 ottobre 2008
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Non configura alcuna ipotesi di nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un circondario o in un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2008, n. 40339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40339 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 07/10/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2560
Dott. GIRONI Emilio G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 008686/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE AN N. IL 16/05/1954;
avverso ORDINANZA del 04/01/2008 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Stabile per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'incidente proposto da LL UC per confutare l'esecutività delle sentenze di condanna pronunciate nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 21.5.2004 e dal Tribunale di Siracusa in data 17.11.1998 ed in data 19.6.2001.
Quanto al primo titolo il G.E. ha ritenuto corretta la notifica al LL dell'estratto contumaciale eseguita con il rito degli irreperibili, a seguito di accertamenti compiuti presso il DAP e, tramite i CC, presso il luogo di ultima residenza e presso l'ufficio anagrafe di Roma, dove il soggetto era risultato cancellato per irreperibilità, considerando irrilevante che da un successivo certificato anagrafico rilasciato il 24.8.2005 il medesimo risultasse residente in [...], scala B, int. 6 sin dal 19.8.2004 (ovvero già diversi mesi prima della notifica dell'estratto contumaciale, avvenuta il 21.5.2005), dal momento che l'iscrizione anagrafica, pur formalmente compiuta facendola retroagire alla data della domanda dell'interessato, avviene solo all'esito di una verifica dell'effettività della residenza dichiarata;
l'accertamento compiuto dai CC. in data 11.9.2004, dal quale il LL era risultato cancellato dall'anagrafe per irreperibilità, documentava, dunque, la realtà delle risultanze anagrafiche dell'epoca.
Quanto al secondo titolo, il tribunale adito si pronunciava per la validità della notifica dell'avviso di anticipazione della data dell'udienza preliminare all'avv. Milazzo, non risultando all'epoca ancora effettuata, da parte del LL, la sostituzione dello stesso con l'avv. Zannini.
Quanto al terzo titolo, il G.E. ha, del pari, ritenuto legittima la nomina dell'avv. Longo a difensore di ufficio dell'imputato effettuata nella richiesta di rinvio a giudizio emessa il 4.12.1998 e nel decreto di irreperibilità emesso il 10.1.2002, non essendo, alla data di emissione della richiesta di rinvio a giudizio vigente l'attuale disposto dell'art. 97 c.p.p., comma 4, artt. 29 e 30 norme att. c.p.p., di cui l'istante aveva denunciato la violazione. Il LL ha personalmente presentato ricorso, deducendo:
- omessa considerazione, quanto al primo titolo, del certificato anagrafico rilasciato in data 24.8.2005, attestante la sua residenza in Roma, via Ciamarra, con conseguente nullità del decreto di irreperibilità in data 12.5.2005 e della successiva notifica dell'estratto contumaciale eseguita in data 18.5.2005 ai sensi dell'art. 159 c.p.p.;
- nullità, quanto al secondo titolo, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, non essendo l'avviso di anticipazione dell'udienza stessa alla data del 21.1.1998 (in luogo della data 23.1.1998 originariamente fissata) stato notificato al nuovo difensore avv. Zannini, nominato sin dal 12.1.1998;
- illegittimità, quanto al terzo titolo, della nomina, nella richiesta di rinvio a giudizio del 4.12.1998, dell'avv. Longo del foro di Roma anziché di un difensore del foro di Siracusa anche in base alla disciplina processuale vigente nel 1998.
La doglianza relativa all'esecutività della sentenza 21.5.2004 Trib.Roma è fondata. A seguito degli accertamenti compiuti dai CC. in data 11.9.2004 (che non possono ritenersi ne' erronei ne' falsi, documentando essi la situazione anagrafica risultante a quella data), il decreto di irreperibilità per la notifica dell'estratto contumaciale risulta, tuttavia, emesso, senza il compimento di ulteriori accertamenti resi necessari dal tempo trascorso, solo in data 12.5.2005, ovvero a distanza di 8 mesi dalla verifica negativa dei CC. (con notifica dell'estratto eseguita il 21.5.2005); esiste, peraltro, a f. 163 una comunicazione dell'ufficio anagrafe del Comune di Roma da cui risulta che la pratica di iscrizione del LL in via Ciamarra era stata perfezionata in data 14.10.2004, per cui nuovi accertamenti disposti nell'imminenza dell'emissione del decreto di irreperibilità avrebbero consentito di individuare la nuova residenza dell'imputato.
L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nel punto relativo alla sentenza in esame, ordinando la sospensione della sua esecuzione e disponendo la rinnovazione della notifica del relativo estratto contumaciale. Il ricorso va, invece, dichiarato inammissibile in relazione alle altre sentenze oggetto dell'incidente di esecuzione, desumendosi dal tenore del provvedimento censurato e dai sommari motivi di impugnazione che le questioni sollevate riguarderebbero pretesi vizi processuali verificatisi in sede di cognizione (nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare nel caso della sentenza 17.11.1998 e della richiesta di rinvio a giudizio nel caso della sentenza 19.6.2001), senza che il ricorrente espliciti le ragioni per cui dette nullità avrebbero influenzato anche la notifica dei relativi estratti contumaciali, come sarebbe stato suo onere in base al principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, affermatosi anche in materia penale: manca, invero, qualsiasi indicazione delle modalità con cui dette notifiche furono eseguite e chi ne fu il destinatario. Quanto all'ultima delle sentenze in esame soccorre, in ogni caso, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non configura alcuna nullità la nomina di un difensore di ufficio iscritto in un diverso circondario o distretto di corte d'appello rispetto a quello dell'autorità giudiziaria procedente (v. Cass., sez. 6^, 15.12.2003, Amirante, in Giust. pen., 2005, 3^, 40 e sez. 4^, 24.1.1996, Parisi, Ced Cass., rv. 204585), dovendosi, altresì, osservare che la nomina di un legale del foro di Roma fu, verosimilmente, influenzato dal luogo di provenienza dell'interessato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata sul punto relativo alla sentenza 21.5.2004 Tribunale Roma, della cui esecuzione ordina la sospensione, e dispone la rinnovazione della notifica del relativo estratto contumaciale. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2008