Sentenza 9 ottobre 2014
Massime • 1
In tema di oblazione facoltativa nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il giudice, se è tenuto a giustificare la decisione di respingere la domanda non solo in caso di apprezzata gravità del reato, ma anche quando ritenga la permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato medesimo, non ha però il dovere di compiere attività istruttoria d'ufficio, al fine di accertare l'avvenuta eliminazione di queste ultime, poiché tale potere non è previsto dalla legge ed è in contrasto con la funzione dell'istituto volta ad ottenere una rapida definizione del procedimento.
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Come è noto, i genitori hanno l'obbligo di mantenere il figlio maggiorenne fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, ai sensi dell'articolo 315 bis del Codice civile. Tale obbligo tuttavia non può e non deve essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, dal momento che il diritto del figlio si giustifica in funzione del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione (Cassazione, sentenza del 22 giugno 2016, n. 12952). Pertanto, laddove venga in contestazione la permanenza dell'obbligo di mantenimento, il giudice dovrà svolgere un accertamento di fatto tanto più rigoroso quanto maggiore è l'età del figlio. In particolare dovranno essere …
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Il matrimonio non è sempre motivo sufficiente a far cessare l'obbligo di mantenimento I genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli anche una volta che questi abbiano raggiunto la maggiore età qualora non siano ancora economicamente indipendenti. Lo si desume dall'articolo n. 147 del codice civile (Doveri versi i figli) in base al quale “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”. La Corte di Cassazione ha affrontato tale questione più volte, soffermandosi in particolare anche sull'ipotesi in cui il figlio maggiorenne si sposi. Il nodo da …
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Pur non essendo automatica la cessazione degli obblighi di mantenimento, da parte dei genitori, del figlio al raggiungimento della maggiore età, va però escluso che il Legislatore abbia voluto imporre in eterno al genitore separato o divorziato il mantenimento del figlio maggiorenne: l'ordinamento ha predisposto per il genitore uno strumento di tutela, consistente nella dimostrazione del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio, ovvero nella dimostrazione che il mancato svolgimento di un'attività economicamente remunerativa dipende dall'inerzia o dal rifiuto ingiustificato del figlio stesso. Tale principio è stato ribadito dal costante orientamento interpretativo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2014, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/10/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 1056
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 46930/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND EM MA, nata in [...] il [...];
avverso la sentenza del 15 aprile 2013 del Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba;
Letti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. CEDRANGOLO Oscar, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputata, avvocato CAMPORINI Paolo, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa il 15 aprile 2013, in sede di opposizione a decreto di condanna, il Tribunale di Como, sezione distaccata di Erba, ha condannato ND EM MA alla pena di euro centoventi di ammenda, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per il reato previsto dall'art. 650 c.p., poiché, in qualità di legale rappresentante della "Briantea Costruzioni s.a.s. di ND EM MA", non aveva osservato il provvedimento emesso dal Comune di Merone, regolarmente notificatole il 25 febbraio 2010, col quale era stata invitata ad ottemperare, entro venti giorni dalla notifica, alle prescrizioni di opere da eseguire nell'immobile di sua proprietà, per renderlo conforme alla norme igienico-sanitarie.
2. Avverso la sentenza suddetta e l'ordinanza emessa, nella stessa data, dal Tribunale, la ND ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo, denuncia la violazione dell'obbligo di motivazione con riguardo alla mancata ammissione dell'imputata all'oblazione richiesta ai sensi dell'art. 162-bis c.p.. Il Tribunale sarebbe venuto meno all'obbligo di verificare, anche d'ufficio, la dedotta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, fondando la condanna sulla deposizione del testimone, ET RD, tecnico presso il comune di Merone, il quale si era limitato a riferire che l'alloggio, dichiarato non rispondente alle norme di igiene nel febbraio 2010 da parte del competente ufficio dell'A.S.L (Azienda sanitaria nazionale), non risultava documentalmente bonificato, ammettendo che non era stata compiuta una verifica in loco delle condizioni dell'immobile dopo la scadenza del termine previsto nel provvedimento prescrittivo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Dalla lettura della motivazione della sentenza, che integra l'ordinanza di mero rigetto della domanda di oblazione tempestivamente proposta dall'imputata, si evince che la ND, a dimostrazione della dedotta ottemperanza alle prescrizioni impartitele dall'autorità per motivi di igiene, si era limitata a produrre documentazione ritenuta inidonea dal Tribunale, poiché l'allegata osservanza dell'ordine ricevuto non era stata rappresentata alla competente autorità amministrativa e, quindi, non aveva formato oggetto di verifica, da parte dell'ufficio sanitario locale, dell'avvenuta rimozione delle condizioni antigieniche ostative all'abitabilità dell'immobile.
Tale dato era emerso dalla testimonianza del tecnico presso il Comune di Merone, ET RD, assunta in dibattimento ed espressamente richiamata in sentenza.
Al riguardo va precisato che, in tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative, di cui all'art. 162 bis c.p., integrante una causa di estinzione del reato ad ammissione non vincolata, il giudice è tenuto a giustificare l'esercizio del suo potere di respingere la domanda non solo in caso di apprezzata gravità del reato (dell'art. 162 bis , comma 4 cit.), ma anche quando ritenga la permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato e, quindi, la ricorrenza di una condizione ostativa all'ammissione dell'oblazione (dello stesso art. 162 bis, comma 3);
il giudice, tuttavia, non è tenuto a compiere attività istruttoria di ufficio, al fine di accertare la rimozione delle suddette conseguenze, poiché tale potere non è previsto dalla legge e contrasta con la funzione dell'istituto diretta ad ottenere una rapida definizione del procedimento col pagamento di una somma predeterminata che estingue il reato.
I poteri officiosi del giudice in materia di integrazione probatoria postulano, infatti, procedimenti di cognizione (artt. 422 e 507 c.p.p.) o di esecuzione (art. 666 c.p.p., comma 5), che sfociano in un giudizio ovvero in una decisione a contenuto aperto, mentre l'esito estintivo del reato è conseguenza necessaria dell'oblazione nelle contravvenzioni, siano esse punite con la sola pena dell'ammenda (ipotesi nella quale il contravventore è, senz'altro, ammesso al pagamento a norma dell'art. 162 cod. pen.) ovvero con pene alternative (ipotesi nella quale, invece, ai sensi dell'art. 162-bis c.p., commi 3 e 4, il giudice non deve ammettere l'oblazione nel caso in cui l'istante sia recidivo reiterato, contravventore abituale, delinquente o contravventore professionale, e quando permangono le conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, e, comunque, può sempre respingere la domanda se ritiene la soluzione estintiva non adeguata alla gravità del reato). Tornando al caso di specie, il Tribunale ha motivato il rigetto dell'istanza di oblazione con la non documentata rimozione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, non avendo l'imputata prodotto certificazione amministrativa di conformità delle opere eseguite alle prescrizioni a lei impartite, e in tal modo si è uniformato alla giurisprudenza di legittimità che richiede la giustificazione del provvedimento di rigetto dell'oblazione nel caso di ritenuta gravità del reato (Sez. 4^, n. 40154 del 29/04/2004, Debiasi, Rv. 229563; Sez. 3^, n. 2734 del 26/11/1999, dep. 07/03/2000, Florioli, Rv. 215872), da ritenersi necessaria anche nell'ipotesi di riconosciuta esistenza di una causa ostativa non immediatamente rilevabile, qual'è l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato da parte del contravventore in grado di farlo, a norma dell'art. 162 bis c.p., comma 4. Il Tribunale, invece, non era tenuto a disporre d'ufficio ulteriori accertamenti sul rispetto delle prescrizioni disposte per l'eliminazione delle predette conseguenze, e dunque correttamente ha negato l'oblazione dopo aver motivatamente ritenuto non dimostrata tale eliminazione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2015