Sentenza 4 febbraio 2014
Massime • 1
Ai fini del decorso del termine per proporre impugnazione, nel caso di sentenza depositata entro la scadenza prevista dalla legge o dal dispositivo presso una sede dell'ufficio giudiziario diversa da quella in cui il processo è stato celebrato e, però, ricevuta oltre tale limite temporale nella cancelleria di quest'ultima, è necessaria la notificazione dell'avviso di deposito della stessa. (Fattispecie relativa a sentenza depositata l'ultimo giorno utile presso sezione distaccata diversa da quella in cui era stata pronunciata, e ricevuta nella cancelleria di quest'ultima in data immediatamente successiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2014, n. 16747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16747 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 04/02/2014
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 375
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 35337/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RM IE N. IL 24/09/1970;
TA AN N. IL 19/08/1966;
avverso l'ordinanza n. 25/2012 TRIB.SEZ.DIST. di ESTE, del 23/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23.11.2012 il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da GI IE e TT ND, volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza emessa dallo stesso tribunale in data 21.5.2010, dichiarata irrevocabile il 23.7.2010.
Rilevava che la sentenza era stata depositata il 5.6.2010 presso la sezione distaccata di Cittadella nel termine di legge ed era pervenuta alla sezione di staccata di Este in data immediatamente successiva;
che il difensore di fiducia aveva proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza il 20.9.2010 dando prova di avere avuto conoscenza del deposito in cancelleria della sentenza;
che la cancelleria non era tenuta a dare alcun avviso se non quello per gli imputati contumaci;
che nella specie non è applicabile la disposizione di cui all'art. 548 c.p.p., comma 2 che richiama l'art. 544 c.p.p., comma 3. 2. Avverso detta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i condannati, a mezzo dei difensori di fiducia, con un unico atto. Affermano che la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Padova, sezione distaccata di Este, non era stata mai notificata, neppure come avviso di deposito, ai condannati pur non essendo stati rispettati i termini di legge per il deposito avvenuto l'ultimo giorno utile presso altra sezione distaccata. Nonostante ciò la sentenza era stata dichiarata esecutiva il 23.7.2010. Del tutto irrilevante deve ritenersi la circostanza che il difensore di fiducia dei predetti condannati avesse proposto impugnazione avverso la sentenza nell'interesse di altri coimputati che, rimasti contumaci, avevano ricevuto la notifica dell'avviso di deposito della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
È principio consolidato quello secondo il quale se il giudice, non avendo fissato un termine maggiore di quindici giorni, deposita la sentenza oltre tale termine, ma nel trentesimo giorno dalla pronuncia, è necessario far luogo a comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito perché cominci a decorrere il termine stabilito per l'impugnazione (Sez. U, n. 5857 del 20/04/1994, Vigorito, rv. 197216; Sez. 1, n. 3252 del 08/05/1997, Nikolic, rv. 208393; Sez. 6, n. 16825 del 08/04/2010, Aloisi, rv. 247008). Nella specie, la sentenza è stata depositata il 5.6.2010, giorno della scadenza del termine di legge, presso la sezione distaccata di Cittadella, diversa da quella in cui era stato celebrato il processo, ed era pervenuta, quindi, alla sezione distaccata di Este oltre il termine. Conseguentemente, era necessario provvedere alla notificazione dell'avviso di deposito perché cominciasse a decorrere il termine per l'impugnazione, essendo, all'evidenza, del tutto ininfluente l'avviso fatto ai coimputati contumaci. invero, agli effetti del decorso del termine d'impugnazione della sentenza in esame, deve farsi riferimento alla data in cui tale decisione è pervenuta materialmente presso la cancelleria della sezione distaccata ove è stato celebrato il processo. È vero, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le sezioni distaccate, sia di tribunale che di corte d'appello, non possono essere considerate uffici autonomi, costituendo semplici attivazioni dell'unico ufficio da cui dipendono;
tuttavia, qualora il giudice di una sezione distaccata abbia depositato un provvedimento presso la cancelleria della sede principale o in altra sezione distaccata, tale atto può ritenersi formalmente depositato solo nel momento della sua ricezione presso la cancelleria della sezione distaccata ove il processo è stato celebrato in ragione dei limiti entro i quali può ritenersi esigibile l'onere di diligenza e di informazione nei confronti delle parti (Sez. 6 n. 16825 del 08/04/2010, Aloisi, rv. 247008). Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con il rinvio al Tribunale di Padova, in funzione di giudice dell'esecuzione, per la rivalutazione alla luce dei predetti principi della richiesta avanzata da GI IE e TT ND.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2014