Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
In tema di ingiuria, il comportamento che integra un illecito amministrativo è contrario a norme giuridiche al pari dei comportamenti integranti un illecito penale o civile, e rientra tra quelli rilevanti ai fini dell'integrazione della causa di non punibilità della cosiddetta <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2010, n. 24864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24864 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/05/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1280
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 32660/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS RT, N. IL 20/09/1968;
avverso la sentenza n. 17/2008 TRIBUNALE di VENEZIA, del 05/03/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo: rigetto. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione RO ER avverso la sentenza del Tribunale di Venezia in data 5 marzo 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilità in ordine al reato di ingiuria in danno di FO SA commesso nell'aprile 2007.
Deduce:
la inosservanza dell'art. 599 c.p. e il vizio di motivazione, anche in relazione alle statuizioni civili.
Il Tribunale aveva omesso di dare risposta al motivo di appello col quale era stata dedotta la involontarietà del comportamento del ricorrente o quantomeno la ricorrenza della causa di non punibilità della provocazione dovuta al fatto ingiusto altrui. Era stato rappresentato al Tribunale come le offese pronunciate dal prevenuto fossero null'altro che la reazione ad un incidente stradale subito per condotta colpevole del RO il quale, a bordo della sua vettura Jaguar, aveva viaggiato contromano ed aveva provocato la collisione col mezzo condotto da esso ricorrente, mezzo nel cui abitacolo si era aperto l'air bag provocando un grande spavento al medesimo. La prova della colpa del solo FO era nel fatto che il danno provocato al RO era stato a costui integralmente risarcito ed inoltre anche registrato nel rapporto redatto dalla Polizia stradale, prodotto dalla difesa nel giudizio di primo grado. La parte si doleva inoltre della mancata motivazione sulla ragione dell'addebito delle spese della parte civile in luogo della relativa compensazione.
Il ricorso è fondato.
La difesa aveva richiesto al Tribunale il riconoscimento dell'avere, l'imputato, agito in stato di provocazione dovuta al fatto ingiusto altrui.
Tale richiesta era stata supportata dalla allegazione dell'essere stata, la condotta incriminata, tenuta nello stato d'ira che era seguito - immediatamente - all'incidente stradale causato da una condotta di guida sconsiderata del FO e dal conseguente scoppio, nella vettura del RO, dell'air bag. A sostegno di tale assunto la difesa aveva prodotto un verbale della Polizia stradale intervenuta sul luogo dell'incidente, verbale nel quale si dava atto proprio della contestazione di colpa al FO. Tali emergenze, confortate dall'esame del fascicolo processuale, avrebbero dovuto essere valutate dal giudice del merito per verificare la ricorrenza della causa di non punibilità dell'art. 599 c.p., comma 2. infatti, alla stregua del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il comportamento per il quale è prevista una sanzione amministrativa - e quindi contrario a norme giuridiche (Rv. 198020) - al pari di quello integrante un illecito penale o civile (Rv. 243506), non è escluso per ciò solo dal novero di quelli integranti la causa di non punibilità della provocazione, sempre che in concreto risulti lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza.
Si è evidenziato in proposito che la caratterizzazione di ingiustizia deve essere infatti parametrata non già all'ipotetica illegittimità del comportamento di controparte, quanto piuttosto alla conformità della condotta dell'ingiuriato alle ordinarie regole del vivere civile (Rv. 243893).
Così, mentre non può sostenersi che qualsiasi violazione del codice della strada rappresenti una condotta atta - di per sè - a dare luogo a reazioni verbali scriminabili ai sensi dell'art. 599 c.p., comma 2, è d'altra parte anche vero che la condotta in questione deve comunque essere valutata dal giudice , nella detta prospettiva della non punibilità, con riferimento ai connotati che ha as sunto in concreto, affinché sia accertato se essa abbia presentato, rispetto alla posizione dell'interlocutore, i connotati della contrarietà alle regole della civile convivenza tale da scatenarne la reazione in stato d'ira.
Il Tribunale, essendosi limitato ad affermare, in maniera del tutto apodittica, che dal rapporto della Polizia stradale acquisito agli atti non si evinceva alcun elemento utile alla tesi della difesa, pure prospettata nei motivi di appello, e nel dare però atto, in altra parte della motivazione, "della poca serenità esistente tra parte offesa e imputato conseguente all'incidente stradale" ha reso una motivazione incompleta e in parte anche illogica. I giudici, infatti, proprio sviluppando la traccia della reciproca aggressività dei protagonisti della vicenda, avrebbero dovuto analizzare in maniera argomentata il documento prodotto dalla difesa ed affermare o negare motivatamente che il suo contenuto potesse valere a configurare il comportamento ingiusto altrui, evocato dall'appellante.
Di tale analisi non sembra esservi traccia nella sentenza, apparendo piuttosto che il Tribunale si sia ritenuto esonerato dalla disamina in questione in ragione della qualificabilità del comportamento della persona offesa come violazione amministrativa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2010