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Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/2023, n. 4784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4784 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/seatite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 4784 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 29/09/2022 Il Procuratore generale, Ettore Pedicini, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OL RL ricorre avverso l'ordinanza del 14 dicembre 2021 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta con la quale la parte, previo accertamento della violazione del principio di specialità nel relativo procedimento di estradizione, aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 14 aprile 2015, definitiva il 29 settembre 2015, con la quale era stato condannato alla pena di anni dieci, mesi uno e giorni dieci di reclusione, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2004 in Reggio Calabria. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che nel procedimento di cognizione era stata già dichiarata l'infondatezza della questione inerente la mancanza della condizione di procedibilità relativa alla violazione del principio di specialità per non essere stata completata - a dire del condannato - la procedura di estradizione. In particolare, la Corte di cassazione aveva evidenziato che il pubblico ministero olandese aveva dato il consenso alla richiesta dell'Autorità giudiziaria italiana, in data 31 marzo 2011, di estensione del mandato europeo (già concesso in precedenza) e che tale circostanza aveva perfezionato la procedura di estensione della consegna del condannato. Ai sensi dell'art. 14 della legge olandese n. 194 del 2004 (di attuazione della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea sul mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra i paesi membri dell'Unione europea), infatti, la consegna è ammessa nel momento in cui sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione del pubblico ministero a tal fine. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 696, 721 cod. proc. pen. e 14 Convenzione europea di estrazione, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver trascurato di considerare quanto dedotto dalla difesa nella sua memoria (in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.), avrebbe omesso di considerare che la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza dell'Il aprile 2014, definitiva il 29 maggio 2015, lo aveva condannato in ordine a reati commessi 2 dal 2004 al 2006 in Reggio Calabria nonostante vi fosse prova che la procedura di estensione dell'estradizione non si era perfezionata (OL il 24 agosto 2006 era stato estradato dall'Olanda in ordine a fatti commessi nel mese di aprile 1995). In tal senso, il ricorrente evidenzia che, in sede cautelare, il Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento del 21 dicembre 2012 aveva sospeso l'ordinanza con la quale il G.i.p. aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere, evidenziando che la richiesta di estensione del mandato di arresto europeo non risultata completata, risultando agli atti solo la relativa richiesta del 31 marzo 2011. 2.2. Con memoria del 13 dicembre 2021, il ricorrente evidenzia che non vi era prova agli atti che la richiesta di estensione del mandato di arresto europeo fosse stata mai completata, risultando agli atti solo l'assenso del pubblico ministero presso il Tribunale distrettuale di Amsterdam. Nella memoria, inoltre, si evidenzia che, successivamente a quanto chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, Rv. 238953), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, è deducibile dall'interessato senza alcun limite temporale, né alla mancata proposizione della eccezione consegue una decadenza o preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo (Sez. 1, n. 8580 del 28/11/2014, dep. 2015, Leggieri, Rv. 262878). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la questione inerente la dedotta violazione del principio di specialità era stata già affrontata in sede di impugnazione della sentenza della Corte di appello e che la Corte di cassazione aveva espresso una decisione in senso contrario alle deduzioni del ricorrente. In tal senso, è utile ricordare che, in tema di estradizione dall'estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione (Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, Rv. 238953). La Corte, in tale sentenza, ha configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità dell'azione penale, la cui mancanza non determina l'inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell'irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice dell'esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può attribuire alcun rilievo a eventuali nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi 3 nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione. Tale principio non è smentito dalla giurisprudenza indicata dal ricorrente (Sez. 1, n. 8580 del 28/11/2014, dep. 2015, Leggieri, Rv. 268878) che si riferisce al caso in cui i presupposti fattuali per dedurre la violazione del principio di specialità si verificano soltanto dopo il processo di cognizione. In forza di quanto sopra, il dedotto omesso esame della memoria difensiva appare irrilevante, considerando che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può solo influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2022
lette/seatite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 4784 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 29/09/2022 Il Procuratore generale, Ettore Pedicini, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OL RL ricorre avverso l'ordinanza del 14 dicembre 2021 della Corte di appello di Reggio Calabria che, quale giudice dell'esecuzione, per quello che qui interessa, ha rigettato la richiesta con la quale la parte, previo accertamento della violazione del principio di specialità nel relativo procedimento di estradizione, aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 14 aprile 2015, definitiva il 29 settembre 2015, con la quale era stato condannato alla pena di anni dieci, mesi uno e giorni dieci di reclusione, in ordine ai reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e associazione finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, ai sensi degli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2004 in Reggio Calabria. Il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che nel procedimento di cognizione era stata già dichiarata l'infondatezza della questione inerente la mancanza della condizione di procedibilità relativa alla violazione del principio di specialità per non essere stata completata - a dire del condannato - la procedura di estradizione. In particolare, la Corte di cassazione aveva evidenziato che il pubblico ministero olandese aveva dato il consenso alla richiesta dell'Autorità giudiziaria italiana, in data 31 marzo 2011, di estensione del mandato europeo (già concesso in precedenza) e che tale circostanza aveva perfezionato la procedura di estensione della consegna del condannato. Ai sensi dell'art. 14 della legge olandese n. 194 del 2004 (di attuazione della decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea sul mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra i paesi membri dell'Unione europea), infatti, la consegna è ammessa nel momento in cui sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione del pubblico ministero a tal fine. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 696, 721 cod. proc. pen. e 14 Convenzione europea di estrazione, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice dell'esecuzione, dopo aver trascurato di considerare quanto dedotto dalla difesa nella sua memoria (in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.), avrebbe omesso di considerare che la Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza dell'Il aprile 2014, definitiva il 29 maggio 2015, lo aveva condannato in ordine a reati commessi 2 dal 2004 al 2006 in Reggio Calabria nonostante vi fosse prova che la procedura di estensione dell'estradizione non si era perfezionata (OL il 24 agosto 2006 era stato estradato dall'Olanda in ordine a fatti commessi nel mese di aprile 1995). In tal senso, il ricorrente evidenzia che, in sede cautelare, il Tribunale di Reggio Calabria con provvedimento del 21 dicembre 2012 aveva sospeso l'ordinanza con la quale il G.i.p. aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia in carcere, evidenziando che la richiesta di estensione del mandato di arresto europeo non risultata completata, risultando agli atti solo la relativa richiesta del 31 marzo 2011. 2.2. Con memoria del 13 dicembre 2021, il ricorrente evidenzia che non vi era prova agli atti che la richiesta di estensione del mandato di arresto europeo fosse stata mai completata, risultando agli atti solo l'assenso del pubblico ministero presso il Tribunale distrettuale di Amsterdam. Nella memoria, inoltre, si evidenzia che, successivamente a quanto chiarito dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, Rv. 238953), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di estradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, è deducibile dall'interessato senza alcun limite temporale, né alla mancata proposizione della eccezione consegue una decadenza o preclusione ad avvalersi dei relativi effetti favorevoli in un momento successivo (Sez. 1, n. 8580 del 28/11/2014, dep. 2015, Leggieri, Rv. 262878). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha evidenziato che la questione inerente la dedotta violazione del principio di specialità era stata già affrontata in sede di impugnazione della sentenza della Corte di appello e che la Corte di cassazione aveva espresso una decisione in senso contrario alle deduzioni del ricorrente. In tal senso, è utile ricordare che, in tema di estradizione dall'estero, la questione concernente la violazione della clausola di specialità, già dedotta e decisa ovvero non eccepita nel giudizio di cognizione, non è più deducibile in sede di esecuzione (Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, Rv. 238953). La Corte, in tale sentenza, ha configurato la clausola di specialità come introduttiva di una condizione di procedibilità dell'azione penale, la cui mancanza non determina l'inesistenza della sentenza, che acquista il carattere dell'irrevocabilità, con la conseguenza che al giudice dell'esecuzione, adito con incidente, è interdetto intervenire su di essa. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può attribuire alcun rilievo a eventuali nullità, anche assolute e insanabili, eventualmente verificatesi 3 nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, ma deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'intrapresa esecuzione. Tale principio non è smentito dalla giurisprudenza indicata dal ricorrente (Sez. 1, n. 8580 del 28/11/2014, dep. 2015, Leggieri, Rv. 268878) che si riferisce al caso in cui i presupposti fattuali per dedurre la violazione del principio di specialità si verificano soltanto dopo il processo di cognizione. In forza di quanto sopra, il dedotto omesso esame della memoria difensiva appare irrilevante, considerando che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può solo influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29/09/2022