Sentenza 15 aprile 2008
Massime • 1
Nella determinazione del reddito da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non deve tenersi conto delle detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel TUIR. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dovesse tenersi conto della detrazione di euro 3.000 prevista dall'art. 11 TUIR). (Vedi Corte cost. 17 marzo 1992, n. 144).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/04/2008, n. 22299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22299 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 15/04/2008
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 947
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 024739/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NN AN, N. IL 19/09/1971;
2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 10/10/2005 TRIBUNALE di PALMI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Il Giudice del Tribunale di Palmi, con provvedimento in data 21-6- 2005, revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato già disposta in favore dell'imputato ON NÌ, perché, a seguito di accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, era emerso altro reddito percepito dal padre dello NÌ pari ad Euro 941,64 che comportava il superamento dei limiti di reddito previsti , per la concessione del beneficio, dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 92. 2. Proposta opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale rigettava il ricorso, con ordinanza del 10-10-2005. Osservava che, ai sensi dell'art. 76, per la determinazione dei limiti di reddito occorreva fare riferimento al reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, tenendo conto anche dei redditi esenti o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dall'interessato, non potevano computarsi, ai fini del calcolo in esame, le deduzioni spettanti ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 11 e 12. 3. Lo NÌ avanzava ricorso per cassazione.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione chiedeva il rigetto.
4. Il ricorso si palesa infondato, per cui va respinto. Il rilievo esposto dal Giudice del merito appare corretto. Invero, nella determinazione del reddito, da valutarsi ai fini dell'individuazione delle condizioni necessarie per l'ammissione al gratuito patrocinio, non si può tener conto di detrazioni o deduzioni stabilite dal legislatore nel T.U., ed in particolare dell'art. 11 citato (introdotto dalla L. n. 289 del 2002), che prevede la deduzione di Euro 3.000,00 per garantire la progressività dell'imposta. Si tratta, appunto, di deduzioni introdotte ai fini della determinazione concreta dell'imposta da pagare, concetto questo che presenta una configurazione diversa rispetto al reddito imponibile cui fa riferimento al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.76 (D.P.R. in tema di spese di giustizia), che intende dare rilevanza anche a redditi non assoggettabili ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante, (v. sul punto, la sentenza della Corte Costituzionale in data 17-3- 1992 n 144).
5. La reiezione del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale - rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008