Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/1999, n. 5775
CASS
Sentenza 20 aprile 1999

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Il reato di diserzione si realizza nella forma propria, che si verifica quando il militare, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione, o nella forma impropria che si verifica quando il militare, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giustificato motivo, nei giorni successivi a quello prefisso. L'elemento distintivo tra le due ipotesi consiste, dunque, nella diversa posizione dell'agente al momento iniziale dell'assenza: nel primo caso il militare è presente in servizio, mentre nel secondo caso egli è legittimamente assente, e la assenza diventa illegittima per il suo protrarsi oltre il quinto giorno senza giusto motivo. Il militare in libera uscita deve essere considerato a tutti gli effetti legittimamente assente dal servizio, tanto più che i nuovo regolamento di disciplina militare approvato con DPR 545/1986 ha assimilato i militari in libera uscita a quelli in permesso o in licenza con identico "status" di autorizzati ad allontanarsi dal reparto. Pertanto, poiché la libera uscita del militare integra una ipotesi di legittima assenza dal reparto, l'allontanamento del reparto per oltre cinque giorni va ritenuto diserzione impropria, con la conseguente possibilità di applicazione della causa esimente del giusto motivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/1999, n. 5775
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5775
    Data del deposito : 20 aprile 1999

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