Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 1
Il reato di diserzione si realizza nella forma propria, che si verifica quando il militare, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione, o nella forma impropria che si verifica quando il militare, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giustificato motivo, nei giorni successivi a quello prefisso. L'elemento distintivo tra le due ipotesi consiste, dunque, nella diversa posizione dell'agente al momento iniziale dell'assenza: nel primo caso il militare è presente in servizio, mentre nel secondo caso egli è legittimamente assente, e la assenza diventa illegittima per il suo protrarsi oltre il quinto giorno senza giusto motivo. Il militare in libera uscita deve essere considerato a tutti gli effetti legittimamente assente dal servizio, tanto più che i nuovo regolamento di disciplina militare approvato con DPR 545/1986 ha assimilato i militari in libera uscita a quelli in permesso o in licenza con identico "status" di autorizzati ad allontanarsi dal reparto. Pertanto, poiché la libera uscita del militare integra una ipotesi di legittima assenza dal reparto, l'allontanamento del reparto per oltre cinque giorni va ritenuto diserzione impropria, con la conseguente possibilità di applicazione della causa esimente del giusto motivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/1999, n. 5775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5775 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 20.04.1999
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N.447
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.04628/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale Militare della Repubblica presso la Corte MILITARE di appello sezione distaccata di NAPOLInei confronti di:
SA PE N. IL 19.10.1976
avverso sentenza del 30.04.1998 TRIB. MILITARE di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vittorio Garino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto e diritto
A seguito di richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli nei confronti di CU GI, imputato del reato di diserzione propria previsto dall'art. 148 n. 1 c.p.m.p., - perché, essendo militare in libera uscita, si era allontanato senza autorizzazione dal reparto di appartenenza per tiri periodo superiore a cinque giorni -, con sentenza 30/4/1998 il G.U.P. del Tribunale Militare di Napoli ha dichiarato non doversi procedere nel confronti del predetto imputato in ordine al reato di diserzione impropria previsto dall'art. 148 n. 2 c.p.m.p., così diversamente qualificata l'imputazione contestata, perché il fatto non costituisce reato. In particolare il G.U.P. - anche alla luce di una interpretazione evolutiva dei principi riguardanti la disciplina militare di cui alla L. 382/1978 - ha ritenuto che il militare in libera uscita non debba considerarsi in servizio, ma legittimamente assente dal servizio stesso, di guisa che nel caso di specie, ricorrendo gli elementi costitutivi del reato di diserzione impropria, l'imputato doveva essere prosciolto con formula piena, in quanto lo stesso aveva giustificato la propria assenza, allegando un giusto motivo come risultava dal certificato medico prodotto in atti. Infatti da tale certificato rilasciato dal medico curante era risultato che l'imputato era stato curato per "sindrome influenzale" con prescrizione di riposo per giorni sette, alla scadenza dei quali era rientrato in caserma.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale Militare presso la Corte Militare di Appello, sezione distaccata di Napoli, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge, deducendo in particolare che il militare in libera uscita deve essere considerato in servizio a tutti gli effetti, in quanto la libera uscita costituisce una modalità di svolgimento del servizio quotidiano, di guisa che il suo allontanamento dal reparto di appartenenza senza autorizzazione per un periodo superiore a cinque giorni integra il reato di diserzione propria. Pertanto, secondo il P.G. ricorrente, alla fattispecie non era applicabile il giusto motivo, trattandosi di causa esimente operante solo nel caso di diserzione impropria.
Il ricorso è infondato.
Va premesso che al sensi dell'art. 148 c.p.m.p. il reato di diserzione si può realizzare nella forma propria, prevista dal n. 1 dell'articolo citato, che si verifica quando il militare, essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione, o nella forma impropria, prevista dal n. 2 dell'articolo citato, che si verifica quando il militare, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giustificato motivo, nei giorni successivi a quello prefisso. L'elemento distintivo tra le due ipotesi consiste, dunque, nella diversa posizione dell'agente al momento iniziale dell'assenza nel senso che nel primo caso il militare è presente in servizio, mentre nel secondo caso lo stesso è legittimamente assente e la sua assenza diventa illegittima per il suo protrarsi oltre il quinto giorno senza giusto motivo.
Ciò premesso si ritiene che il fatto contestato debba essere qualificato come reato di diserzione impropria previsto dall'art. 148 n. 2 c.p.m.p., posto che aderendo ad una interpretazione evolutiva dei principi che regolano la disciplina militare dettati dalla L.382/1978 - il militare in libera uscita deve essere considerato a tutti gli effetti legittimamente assente dal servizio, tanto più che il nuovo regolamento di disciplina militare approvato con D. P. R.545/1986 ha assimilato i militari in libera uscita a quelli in permesso o in licenza con identico "status" di autorizzati ad allontanarsi dal reparto, Pertanto, poiché la libera uscita del militare integra una ipotesi di legittima assenza dal reparto, correttamente il giudice di inerito ha qualificato il fatto come diserzione impropria cori conseguente possibilità di applicazione della causa esimente del giusto motivo, la cui valutazione, riguardando un aspetto fattuale della vicenda, non è suscettibile di censura in questa sede.
P. T. M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615 c.p.p., rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1999