Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/02/2001, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 02 6 22 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA POLO TALI NO LA CORTE JUTREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 19133/98 Consigliere Cron.5472 Dott. Ettore MERCURIO Dott. Fernando LUPI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere - Ud.13/12/00. Consigliere Dott. Maura LA TERZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia_studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 11. 23 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: IL ER DE AN IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI CANCELLERA FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 5425 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 134/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 13/07/98 R.G.N.1823/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13 luglio 1998 il Tribunale di Perugia confermava la decisione di primo grado con cui era stata respinta la domanda proposta da FE De SA per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità; il giudice dell'appello fondava il proprio convincimento sulla consulenza tecnica disposta in primo grado, rilevando che la limitata funzionalità epatica- in relazione alla quale si deduceva inabilità lavorativa- non poteva ritenersi sussistente solo per una diagnosi di infezione da epatite virale B o C, alla quale non corrispondevano danni funzionali;
non assumevano poi rilevanza ai fini del giudizio di inabilità la mera predisposizione a danni ossei o articolari, né l'ipertensione arteriosa controllata farmacologicamente. Avverso questa sentenza il De SA propone ricorso per cassazione con unico motivo. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art.2 della legge n.222/1984, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria, deducendosi che il Tribunale, riportandosi completamente alla consulenza di primo grado, ha ignorato completamente le censure formulate dall'appellante in relazione ad una consulenza tecnica di parte. Con tali deduzioni l'attuale ricorrente aveva prospettato l'esistenza di un quadro patologico ben più grave di quello considerato dal giudice dell'appello, caratterizzato da fattori non solo potenziali, ma attuali di inabilità, ed in particolare la riduzione della funzionalità renale in soggetto monorene che aveva subito un intervento di trapianto di rene e quindi una prolungata terapia immunosoppressiva, attualmente affetto anche da osteodistrofia uremica. Il ricorso merita accoglimento. Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulla valutazione del consulente tecnico nominato in primo grado, senza peraltro indicare le ragioni che inducono ad escludere la rilevanza, ai fini della valutazione medico legale, delle condizioni patologiche connesse alla particolare situazione determinatasi a seguito dell'intervento di trapianto del rene, come pure era stato dedotto dall'appellante; le censure del ricorrente consentono così di identificare, in relazione a gravi carenze diagnostiche, un decisivo difetto di indagine che si risolve in un vizio di motivazione della sentenza impugnata. Sotto questo profilo appare del tutto insufficiente l'accenno al mancato accertamento di elementi patologici «oggettivi e già esistenti, non mai meramente potenziali», contraddetto del resto dai dati clinici relativi all'alterazione della funzionalità renale, alla quale si collega anche l'osteodistrofia denunziata. La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, con il rinvio della causa ad altro giudice che procederà alla necessaria nuova indagine. ☑ Il medesimo giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Perugia. Così deciso in Roma il 13 dicembre 2000 Il Presidente brauthврезвіёвни войним Fabbian Miami Lanevar Il Consigliere estensore Chall IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D A 0 S , 3 1 S ogel, 23 FEB. 2001 3 O . A L 5 T T L R , . IL COLLABORATOR O A A B ' N S DI CANCELLERIA I L E L 3 D P E S 7 - A D I T 8 I N - S S G 1 O N 1 O P E A S M E I D I G A E A G , D O E O E T R L T T T I S N R A I E I G L S D E L E R E O D