Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2019, n. 9393
CASS
Sentenza 16 dicembre 2019

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L'infermiere operante in una struttura sanitaria privata, anche se non accreditata con il servizio sanitario nazionale, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività svolta, come evidenziato anche dall'art. 1 della legge 10 agosto 2005, n. 251, persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute individuale e collettiva ed esercita, quindi, un'attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale quando redige la cartella o la scheda infermieristica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen. per le false attestazioni compiute in una scheda infermieristica di una casa di cura privata, in quanto atto destinato a confluire nella cartella clinica, condividendone, quindi, la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata).

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  • 1La certezza del diritto penale e l’incertezza del resto: la nozione di pubblico servizio tra diritto penale e altri diritti
    Maria Sabina Calabretta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2019, n. 9393
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9393
Data del deposito : 16 dicembre 2019

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