Sentenza 16 dicembre 2019
Massime • 1
L'infermiere operante in una struttura sanitaria privata, anche se non accreditata con il servizio sanitario nazionale, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività svolta, come evidenziato anche dall'art. 1 della legge 10 agosto 2005, n. 251, persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute individuale e collettiva ed esercita, quindi, un'attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del pubblico ufficiale quando redige la cartella o la scheda infermieristica. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen. per le false attestazioni compiute in una scheda infermieristica di una casa di cura privata, in quanto atto destinato a confluire nella cartella clinica, condividendone, quindi, la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata).
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- 1. La certezza del diritto penale e l’incertezza del resto: la nozione di pubblico servizio tra diritto penale e altri dirittiMaria Sabina Calabretta · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/12/2019, n. 9393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9393 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2019 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 09393-20 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: FRANCESCA MORELLI -Presidente - Sent. n. sez. 3728/2019 -UP 16/12/2019 EDUARDO DE GREGORIO R.G.N. 12093/2019 ROSA PEZZULLO Relatore - ROSSELLA CATENA MARIA TERESA BELMONTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA UI nato a [...] il [...] CO CH nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/12/2018 della CORTE APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI che ha concluso chiedendo I Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'avv. UItti si riporta alla memoria già depositata e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione L'avv. Santantonio si riporta ai motivi e insiste per l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza dell' 11.12.2018 la Corte d'Appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 20.06.2017 di condanna di LE UI e ON EL alla pena di mesi nove di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 476 e 479 c.p. per avere entrambi, quali infermieri della casa di cura, Campolongo Hospital s.p.a., il primo quale materiale esecutore ed il secondo quale istigatore, attestato falsamente nelle schede infermieristiche i valori della diuresi e delle verifiche posturali eseguite su alcuni pazienti, nonché il primo, sempre su istigazione del secondo, apponendo su tali schede anche la firma del secondo.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando con due motivi: -con il primo motivo, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606, primo comma, 1 lett. b) c.p.p., avendo la Corte territoriale errato nel ritenere che i due imputati fossero investiti di funzioni pubblicistiche rilevanti ex art. 357 c.p.: se ciò può valere per gli infermieri delle strutture pubbliche con riferimento alla compilazione delle cartelle cliniche, da considerarsi alla stregua di atti pubblici, a diversa soluzione deve pervenirsi relativamente alle cartelle redatte dal personale di strutture non accreditate con il servizio sanitario nazionale, assimilabili a mere scritture private, redatte e conservate al fine di promemoria dell'attività svolta;
da ciò consegue l'insussistenza del reato contestato, potendosi al più parlare del reato di cui all'art. 485 c.p., depenalizzato;
-con il secondo motivo, la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606 primo comma, lett. e) c.p.p.; invero la prova risulta travisata la prova, atteso che la teste Pepe, esperta in grafologia, ha riconosciuto la falsità delle firme apposte a nome di ON EL sui fogli infermieristici, ma non ha riferito le stesse al LE e gli infermieri di turno al momento del fatto erano quattro;
tali firme sono state ricondotte alla mano del LE, considerato autore di queste, soltanto per la circostanza fortuita di essere stato colto nella disponibilità delle schede infermieristiche.
3. In data 9.12.2019 la Casa di Cura Campolongo Hospital s.p.a., a mezzo del difensore, ha depositato memoria con la quale ha concluso per l'inammissibilità od infondatezza dei ricorsi, non confrontandosi con il nucleo delle argomentazioni della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, siccome manifestamente infondati. 不 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che gli imputati non si confrontano con la natura delle funzioni da essi esercitate e con la natura degli atti (schede infermieristiche) da essi falsamente redatte.
1.1. Ed invero, l'infermiere in ragione dell' attività espletata, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto tale attività persegue finalità pubbliche di rilievo costituzionale, garantendo il diritto alla salute, ai sensi dell'art. 32 Cost. e, come evidenziato dall'art. 1 della L. 251/2000, si inscrive appunto in un'attività diretta alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva.
1.2. Più volte questa Corte ha evidenziato come debba essere riconosciuta la qualifica di incaricati di un pubblico servizio ad infermieri ed operatori tecnici addetti all'assistenza, con rapporto diretto e personale, del malato (Rv. 204520). Tale inquadramento non risulta scalfito dal fatto che l'espletamento di tale attività sanitaria avvenga in strutture private accreditate (come quella nella quale si sono svolti i fatti, secondo l'elenco pubblicato dalla ASL di Salerno), ovvero che per essa si sia fatto ricorso a strumenti privatistici, o comunque che la disciplina del rapporto di lavoro sia retta dalle norme del codice civile, poiché la rilevanza pubblica dell'attività svolta non risulta eliminata, siccome determinata dalle oggettive finalità di tutela e dal rapporto diretto e personale dell'infermiere con il malato (arg. ex. Sez. 2, n. 769 dell' 11/11/2005, Rv. 232989). Nel momento in cui l'infermiere redige la cartella infermieristica esercita anche un'attività amministrativa con poteri certificativi assimilabili a quelli del P.U. Solo quando l'attività svolta dagli infermieri- per la quale viene percepito un corrispettivo, risulti estranea alle attribuzioni di ufficio ed al particolare rapporto intercorrente con il malato, siccome compiuta nell'esercizio della loro professione sanitaria - può parlarsi di attività svolta da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, la cui falsificazione è punita a norma dell'art. 481 cod. pen.. 1.3. Nel contesto indicato correttamente agli imputati sono stati ascritti i reati di cui agli artt. 476 e 479 c.p. per le false attestazioni descritte nelle imputazioni, proprio perché, come accennato, l'incaricato di un pubblico servizio, nel momento in cui compila la cartella infermieristica o le schede che la compongono atti pubblici destinati a confluire nella cartella clinica, per quanto si dirà esercita poteri certificativi connessi alla sua attività, che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria. Peraltro, la disposizione dell'art. R 2 493 cod. pen. non dilata l'area degli atti pubblici (sono tali solo quelli formati nell'esercizio di una pubblica funzione), ma equipara quelli redatti dagli incaricati di un pubblico servizio agli atti pubblici, estendendo ai primi la tutela penale predisposta per i secondi.
1.4. La cartella infermieristica e le schede che la compongono, contiene la registrazione dei dati, dei rilievi effettuati, delle informazioni raccolte, e l'insieme dei documenti di pertinenza infermieristica in relazione ad un determinato paziente, contribuendo ad assicurare il piano di assistenza personalizzato dello stesso. La cartella infermieristica e le schede che di essa fanno parte è componente integrante della cartella clinica, in quanto completa la documentazione sanitaria del paziente e andrà ricongiunta con l'archiviazione, ad essa. Costituendo, dunque, parte integrante della cartella clinica ne condivide la natura di atto pubblico munito di fede privilegiata (Sez. 5, n. 31858 del 16/04/2009 Rv. 244907), con riferimento alla sua provenienza e ai fatti da questi attestati come avvenuti in presenza dell'autore. Le false attestazioni circa i valori della diuresi e delle verifiche posturali dei pazienti apposte nelle schede infermieristiche oggetto di contestazione devono dunque ritenersi ideologicamente false, ai sensi degli artt. 476-479 c.p.
2. Manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, circa la non riferibilità al LE delle false annotazioni e firme apposte a nome di "ON EL" sui fogli infermieristici. In proposito, i ricorrenti non si confrontano con quanto evidenziato nella sentenza impugnata, che ha ritenuto corretto il percorso logico seguito dal primo giudice, in merito alla riferibilità ad entrambi gli imputati delle false attestazioni contestate. In proposito, quanto al LE, la Corte territoriale, senza incorrere in vizi, ha ritenuto l'imputato autore materiale dei falsi sulla base: 1) delle dichiarazioni rese dalla dott.ssa Chiorazza, medico in servizio presso la Casa di Cura, la quale ebbe a sorprendere il LE con le schede tra le mani, e insospettitasi provvedeva a controllare uno dei pazienti ricoverati, verificando così che la quantità urine raccolte nella sacca era diversa da quella riportata nella scheda;
inoltre, risultava già annotato il dato della diuresi del paziente in ordine alle ore notturne, però ancora non trascorse, mentre la firma apposta sulla scheda era quella del ON, ancora non in servizio;
2) dell'accertamento grafologico dal quale è emersa la falsità delle annotazioni apposte sulle schede a firma del ON;
3) delle ammissioni degli stessi imputati, che hanno confermato nelle lettere di risposta alla contestazione disciplinare i fatti oggetto di imputazioni, tanto che il giudice R 3 del lavoro ha ritenuto sussistente giusta causa di licenziamento. A fronte di tali valutazioni il LE ha sviluppato censure del tutto generiche e pertanto inammissibili. Sul punto vale la pena richiamare i principi più volte espressi da questa Corte, secondo cui i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013).
3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare per ciascuno in Euro tremila a favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi euro tremilacinquecento oltre accessori.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in complessivi euro tremilacinquecento oltre accessori. Così deciso il 16.12.2019 Il Consigliere estensore Il Presidente KeasePersill Francesca Morelli Rosa Pezzullo DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 1 0 MAR 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camiela Lanzuice Wit