CASS
Sentenza 4 maggio 2026
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 15951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15951 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE IZ AO nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d'appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RA IC che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva, con rigetto degli altri motivi di ricorso;
letta la memoria conclusiva del difensore avv. Arturo Pardi che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2025, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro con cui la ricorrente, concesse le attenuanti generiche e calcolata la riduzione per la scelta del rito, è stata condannata alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie speciali previste dalla legge, per il delitto di cui all'articolo 10-ter del d.lgsr74 del 2000, per avere omesso, in qualità di rappresentante legale della società C.L.T. di AL EL & C., di versare entro il 28 dicembre 2020 l'imposta sul valore aggiunto, pari a un importo complessivo di euro 466.305,45, dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata per il periodo d'imposta 2019. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15951 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BA IL Data Udienza: 29/01/2026 2. IZ AO LE, premesso che legale rappresentante della società fino alla data del 29 dicembre 2019, in cui era avvenuto il decesso, era la madre EL AL, che il reato si è perfezionato il 28 ottobre 2020 e che, con memoria difensiva depositata nel giudizio di appello, aveva evidenziato di essere subentrata nella gestione della società il 27 gennaio 2020, momento di particolare criticità e disorganizzazione, ma gli omessi versamenti, come segnalato dall'Agenzia delle Entrate, erano relativi al primo e al terzo trimestre del 2019, epoca antecedente alla sua nomina, successivamente alla quale aveva constatato non esservi disponibilità di beni, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per tassazione articolando quattro motivi di seguito riportati. 2.1. Col primo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b)/ cod. proc. pen., la violazione degli articoli 40, 42 e 43 del codice penale, e il correlato vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo generico, nonostante l'omesso versamento dell'IVA fosse una conseguenza del tutto involontaria di una situazione eccezionale conseguita alla morte della madre della ricorrente, cui la stessa era subentrata, ai sensi dell'articolo 2323 cod. civ., solo quale amministratore provvisorio, senza concreta possibilità di adempiere al pagamento (si cita Sez. 2, n. 6220 del 23/01/2018). 2.2. Col secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 2323 cod. civ. in ordine all'assunzione della qualità di amministratore provvisorio, trattandosi di una norma di natura eccezionale che limita, per il carattere contingente, le responsabilità di tale figura. 2.3. Col terzo motivo censura la ritenuta sussistenza del dolo, che avrebbe dovuto essere escluso anche tenuto conto di quanto emerso dalle indagini difensive, confluite nel fascicolo del giudizio abbreviato. In specie dalle dichiarazioni di DO RO, anch'egli socio della medesima società, risulta che la ricorrente, a seguito dell'improvviso decesso della madre, avesse assunto la carica dietro consiglio dei commercialista, ma al solo fine di traghettare l'attività e evitare la chiusura dell'azienda, senza averla di fatto mai gestita anche in quanto nel periodo non transitavano flussi di denaro, con conseguente esclusione della possibilità di adempiere il pagamento nei termini di legge, presupposto dell'elemento soggettivo del delitto ascritto (si cita Sez . 3, n. 6220 del 23/01/2012). 2.4. Col quarto motivo, denuncia l'omessa valutazione del motivo con cui aveva sollecitato, con specifico motivo aggiunto di cui si dà atto nella sentenza impugnata, la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 2 Si evidenzia in proposito che la Corte d'appello ha totalmente omesso qualsiasi argomentazione sul punto, da cui consegue il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981 (si cita, Sez. 2, n. 16.362 del 2024; Sez. 4, n. 46.432 del 21/09/2018, RV 273932). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il necessario vaglio di ammissibilità. 2. I primi tre motivi, con cui viene posta la questione dell'esigibilità in concreto della pretesa tributaria, in virtù dell'assunzione solo provvisoria della carica di amministratore, del momento in cui la stessa è intervenuta, della pregressa carenza di liquidità della società e delle relative conseguenze sull'elemento soggettivo, possono essere trattati unitariamente. Il primoiil secondo e il terzo motivo sono generici per aspecificità estrinseca e comunque manifestamente infondati. 2.1. Va premesso che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione dì primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 Ud. Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2.2. L'assunto secondo cui il fatto ascritto all'imputata sarebbe sfornito del necessario elemento soggettivo in virtù del subentro in una gestione societaria altrui, che non aveva proceduto agli accantonamenti, e del ristretto lasso temporale del subentro, è smentito in atti. 3 Nel caso in esame infatti, tra l'assunzione della carica e l'omesso versamento è decorso quasi un anno, termine sicuramente adeguato per poter gestire la situazione, e soprattutto, contrariamente ai casi oggetto delle sentenze citate dalla difesa, la presentazione della dichiarazione annuale IVA per il periodo 2019, era stata effettuata dalla stessa ricorrente, in carica dal gennaio del 2020, risultando dalla sentenza del Tribunale, che la dichiarazione annuale IVA era stata presentata il 26 giugno 2020 proprio a firma della Lenzi, che aveva quindi svolto in concreto attività per la società in conformità alla carica ricoperta. Il versamento dell'IVA, come chiarito dai giudici di merito, costituisce atto di amministrazione ordinaria perché conseguente alla precedente dichiarazione e l'obbligo di effettuare tale versamento permaneva in capo alla ricorrente quale ultima amministratrice, dal momento che la società è in accomandita semplice, che non era stata neppure messa in liquidazione e non erano subentrati altri soggetti;
anche la cancellazione dal registro delle imprese, che era scaturita ex lege dal disposto di cui all'articolo 2323 cod. civ., non poteva costituire una ragione derogatrice all'operatività della norma penale. La ricorrente si è limitata in questa sede a riproporre un motivo esattamente corrispondente a quello sottoposto alla Corte di merito, le cui motivazioni-in specie con riferimento al fatto che si fosse limitata alla cancellazione, senza avviare la procedura di liquidazione, con conseguente accettazione del rischio di non versare i tributi dovuti, considerazioni che oltretutto privano di concreto rilievo le dichiarazioni raccolte dal socio DO RO, implicitamente valutate dalla Corte non risultano minimamente investite dalla doglianza,.la quale con esse non si confronta. 2.3. La sentenza impugnata fa buon governo del costante dictum di questa Corte uprema secondo cui ai fini della sussistenza del reato in esame non è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di evasione fiscale, ma basta il solo dolo generico, da cui la conseguente irrilevanza delle rggioni, rimarcate anche in questa sede, per le quali la ricorrente ha assunto la carica di amministratore provvisorio. Ciò che rileva è la consapevolezza dell'imputata di non operare un versamento che sappia essere dovuto. Le Sezioni .4t4nite di questa Corte hanno precisato, all'esito di un'approfondita disamina della normativa tributaria in materia, proprio in tema di elemento soggettivo, che il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico (Sez. Unite, n. 37424 del 28.3.2013, Romano, rv. 255758). Mentre, invero, molte delle condotte penalmente sanzionate dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà illecita non emerge in alcun modo dal testo del Digs. n. 74 del 2000, art. 10-ter. Per la 4 commissione del reato, basta, dunque, la coscienza e volontà del mancato versamento all'Erario. Tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore. Le Sezioni - va ricordato - scrivono, anche, nella citata sentenza 37424/13: "Non può essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede dì prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta". Questa Corte uprema ha peraltro costantemente affermato in materia (cfr. in particolare le sentenze 38687/2014 e 39437/2014) che colui che assume la carica di liquidatore al pari di chi assume quella di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. In netto contrasto con la tesi difensiva, oltretutto, come detto, smentita nei fatti, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato la responsabilità per i reati tributari connessi alla carica sia in relazione alla figura dell'amministratore di società (sez. 3, n. 3636 del 9.10.2013 dep. 2014, Stocco, Rv. 259092) che del liquidatore che subentri ad altri nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015 Ud., Sez. 3, n. 39687 del 4.6.2014, Decataldo, Rv. 260390; Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013, dep. 2014, Stocco, Rv. 259092). In quelle pronunce si è precisato, che, sotto il profilo soggettivo, versa quantomeno in una situazione di dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali. Si è altresì, costantemente affermato che l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inadempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021 Ud., Rv. 282237 - 01; Sez. 3, n. 6220 del 23/01/2018 Ud., Rv. 272069 - 01), atteso che il versamento all'Erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme- corrispettivo relative alle prestazioni effettuate. 2.4. A tali principi, pertanto, che risulta essersi conformata la Corte d'appello laddove ha escluso qualsiasi rilevanza agli argomenti dedotti dalla difesa. 5 3. Il quarto motivo col quale si lamenta l'omessa valutazione del motivo aggiunto d'appello con cui si sollecitava la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, è inammissibile. 3.1. Si rileva, in primo luogo, che la Corte di merito, riportata nella sintesi dei motivi la richiesta di conversione della pena detentiva, pur non effettuando una valutazione esplicita sul punto, tuttavia argomenta in merito alle ragioni per le quali il trattamento sanzionatorio non doveva essere modificato, avuto riguardo al danno causato all'Agenzia delle Entrate e ai precedenti penali dell'imputata, così implicitamente pronunciandosi anche sulla richiesta di conversione della pena detentiva, ciò che esclude il dedotto difetto assoluto di motivazione. 3.2. Al riguardo si osserva altresì / che, effettuata la necessaria verifica in ordine all'ammissibilità della doglianza difensiva, la stessa risulta certamente negativa, considerato che, a ben vedere, l'atto l'appello principale non conteneva alcun motivo inerente il trattamento sanzionatorio, essendo incentrato sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del fatto ascritto e con l'ultimo motivo essendo stata sollecitata esclusivamente la "lieve tenuità" del fatto da intendersi, come ha fatto la Corte nella sintesi dei motivi di appello, non contestata dal ricorrente, quale richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen., in relazione alla insussistenza dei cui presupposti è stata fornita coerente e logica motivazione non contestabile e non contestata in questa sede. Di conseguenza, in assenza di pregresse censure inerenti il trattamento sanzionatoria erano certamente inammissibili i motivi aggiunti di appello inerenti detto punto della sentenza non investito dall'impugnazione principale (Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014 Ud. Rv. 260666 - 01; Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 Ud. Rv. 262343 - 01). Oltretutto, nei motivi aggiunti non si rinviene, del vero, alcuno specifico motivo inerente la sostituzione della pena detentiva breve in una delle pene sostitutive di cui all'articolo 20-bis cod. pen., ma esclusivamente una, del tutto immotivata richiesta, subordinata, di "conversione" in pena pecuniaria della pena detentiva, che non appare supportata da specifiche deduzioni (si vedano da ultimo Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025 Ud. Rv. 288792 - 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025 Ud., Rv. 287820 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. 6 Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2026.
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RA IC che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva, con rigetto degli altri motivi di ricorso;
letta la memoria conclusiva del difensore avv. Arturo Pardi che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2025, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro con cui la ricorrente, concesse le attenuanti generiche e calcolata la riduzione per la scelta del rito, è stata condannata alla pena di cinque mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie speciali previste dalla legge, per il delitto di cui all'articolo 10-ter del d.lgsr74 del 2000, per avere omesso, in qualità di rappresentante legale della società C.L.T. di AL EL & C., di versare entro il 28 dicembre 2020 l'imposta sul valore aggiunto, pari a un importo complessivo di euro 466.305,45, dovuta in base alla dichiarazione annuale presentata per il periodo d'imposta 2019. Penale Sent. Sez. 3 Num. 15951 Anno 2026 Presidente: GENTILI ANDREA Relatore: BA IL Data Udienza: 29/01/2026 2. IZ AO LE, premesso che legale rappresentante della società fino alla data del 29 dicembre 2019, in cui era avvenuto il decesso, era la madre EL AL, che il reato si è perfezionato il 28 ottobre 2020 e che, con memoria difensiva depositata nel giudizio di appello, aveva evidenziato di essere subentrata nella gestione della società il 27 gennaio 2020, momento di particolare criticità e disorganizzazione, ma gli omessi versamenti, come segnalato dall'Agenzia delle Entrate, erano relativi al primo e al terzo trimestre del 2019, epoca antecedente alla sua nomina, successivamente alla quale aveva constatato non esservi disponibilità di beni, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per tassazione articolando quattro motivi di seguito riportati. 2.1. Col primo motivo, denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera b)/ cod. proc. pen., la violazione degli articoli 40, 42 e 43 del codice penale, e il correlato vizio di motivazione, avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo generico, nonostante l'omesso versamento dell'IVA fosse una conseguenza del tutto involontaria di una situazione eccezionale conseguita alla morte della madre della ricorrente, cui la stessa era subentrata, ai sensi dell'articolo 2323 cod. civ., solo quale amministratore provvisorio, senza concreta possibilità di adempiere al pagamento (si cita Sez. 2, n. 6220 del 23/01/2018). 2.2. Col secondo motivo, denuncia violazione dell'art. 2323 cod. civ. in ordine all'assunzione della qualità di amministratore provvisorio, trattandosi di una norma di natura eccezionale che limita, per il carattere contingente, le responsabilità di tale figura. 2.3. Col terzo motivo censura la ritenuta sussistenza del dolo, che avrebbe dovuto essere escluso anche tenuto conto di quanto emerso dalle indagini difensive, confluite nel fascicolo del giudizio abbreviato. In specie dalle dichiarazioni di DO RO, anch'egli socio della medesima società, risulta che la ricorrente, a seguito dell'improvviso decesso della madre, avesse assunto la carica dietro consiglio dei commercialista, ma al solo fine di traghettare l'attività e evitare la chiusura dell'azienda, senza averla di fatto mai gestita anche in quanto nel periodo non transitavano flussi di denaro, con conseguente esclusione della possibilità di adempiere il pagamento nei termini di legge, presupposto dell'elemento soggettivo del delitto ascritto (si cita Sez . 3, n. 6220 del 23/01/2012). 2.4. Col quarto motivo, denuncia l'omessa valutazione del motivo con cui aveva sollecitato, con specifico motivo aggiunto di cui si dà atto nella sentenza impugnata, la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 2 Si evidenzia in proposito che la Corte d'appello ha totalmente omesso qualsiasi argomentazione sul punto, da cui consegue il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 53 e 58 della legge n. 689 del 1981 (si cita, Sez. 2, n. 16.362 del 2024; Sez. 4, n. 46.432 del 21/09/2018, RV 273932). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei motivi di ricorso supera il necessario vaglio di ammissibilità. 2. I primi tre motivi, con cui viene posta la questione dell'esigibilità in concreto della pretesa tributaria, in virtù dell'assunzione solo provvisoria della carica di amministratore, del momento in cui la stessa è intervenuta, della pregressa carenza di liquidità della società e delle relative conseguenze sull'elemento soggettivo, possono essere trattati unitariamente. Il primoiil secondo e il terzo motivo sono generici per aspecificità estrinseca e comunque manifestamente infondati. 2.1. Va premesso che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione dì primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: a) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale;
b) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019 Ud. Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Inoltre, è opportuno ribadire che il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti in sede di impugnazione e motivatamente respinti da parte del giudice del gravame deve ritenersi inammissibile, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, solo apparentemente, denunciano un errore logico o giuridico determinato (in termini v. Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altro, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). 2.2. L'assunto secondo cui il fatto ascritto all'imputata sarebbe sfornito del necessario elemento soggettivo in virtù del subentro in una gestione societaria altrui, che non aveva proceduto agli accantonamenti, e del ristretto lasso temporale del subentro, è smentito in atti. 3 Nel caso in esame infatti, tra l'assunzione della carica e l'omesso versamento è decorso quasi un anno, termine sicuramente adeguato per poter gestire la situazione, e soprattutto, contrariamente ai casi oggetto delle sentenze citate dalla difesa, la presentazione della dichiarazione annuale IVA per il periodo 2019, era stata effettuata dalla stessa ricorrente, in carica dal gennaio del 2020, risultando dalla sentenza del Tribunale, che la dichiarazione annuale IVA era stata presentata il 26 giugno 2020 proprio a firma della Lenzi, che aveva quindi svolto in concreto attività per la società in conformità alla carica ricoperta. Il versamento dell'IVA, come chiarito dai giudici di merito, costituisce atto di amministrazione ordinaria perché conseguente alla precedente dichiarazione e l'obbligo di effettuare tale versamento permaneva in capo alla ricorrente quale ultima amministratrice, dal momento che la società è in accomandita semplice, che non era stata neppure messa in liquidazione e non erano subentrati altri soggetti;
anche la cancellazione dal registro delle imprese, che era scaturita ex lege dal disposto di cui all'articolo 2323 cod. civ., non poteva costituire una ragione derogatrice all'operatività della norma penale. La ricorrente si è limitata in questa sede a riproporre un motivo esattamente corrispondente a quello sottoposto alla Corte di merito, le cui motivazioni-in specie con riferimento al fatto che si fosse limitata alla cancellazione, senza avviare la procedura di liquidazione, con conseguente accettazione del rischio di non versare i tributi dovuti, considerazioni che oltretutto privano di concreto rilievo le dichiarazioni raccolte dal socio DO RO, implicitamente valutate dalla Corte non risultano minimamente investite dalla doglianza,.la quale con esse non si confronta. 2.3. La sentenza impugnata fa buon governo del costante dictum di questa Corte uprema secondo cui ai fini della sussistenza del reato in esame non è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di evasione fiscale, ma basta il solo dolo generico, da cui la conseguente irrilevanza delle rggioni, rimarcate anche in questa sede, per le quali la ricorrente ha assunto la carica di amministratore provvisorio. Ciò che rileva è la consapevolezza dell'imputata di non operare un versamento che sappia essere dovuto. Le Sezioni .4t4nite di questa Corte hanno precisato, all'esito di un'approfondita disamina della normativa tributaria in materia, proprio in tema di elemento soggettivo, che il reato in esame è punibile a titolo di dolo generico (Sez. Unite, n. 37424 del 28.3.2013, Romano, rv. 255758). Mentre, invero, molte delle condotte penalmente sanzionate dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, richiedono che il comportamento illecito sia dettato dallo scopo specifico di evadere le imposte, questa specifica direzione della volontà illecita non emerge in alcun modo dal testo del Digs. n. 74 del 2000, art. 10-ter. Per la 4 commissione del reato, basta, dunque, la coscienza e volontà del mancato versamento all'Erario. Tale coscienza e volontà deve investire anche la soglia, che è un elemento costitutivo del fatto, contribuendo a definirne il disvalore. Le Sezioni - va ricordato - scrivono, anche, nella citata sentenza 37424/13: "Non può essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede dì prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta". Questa Corte uprema ha peraltro costantemente affermato in materia (cfr. in particolare le sentenze 38687/2014 e 39437/2014) che colui che assume la carica di liquidatore al pari di chi assume quella di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. In netto contrasto con la tesi difensiva, oltretutto, come detto, smentita nei fatti, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato la responsabilità per i reati tributari connessi alla carica sia in relazione alla figura dell'amministratore di società (sez. 3, n. 3636 del 9.10.2013 dep. 2014, Stocco, Rv. 259092) che del liquidatore che subentri ad altri nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento (Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015 Ud., Sez. 3, n. 39687 del 4.6.2014, Decataldo, Rv. 260390; Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013, dep. 2014, Stocco, Rv. 259092). In quelle pronunce si è precisato, che, sotto il profilo soggettivo, versa quantomeno in una situazione di dolo eventuale, e non in mera colpa, il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, abbia assunto la carica di liquidatore, senza aver compiuto il previo controllo, di natura puramente documentale, sugli ultimi adempimenti fiscali. Si è altresì, costantemente affermato che l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, trattandosi di inadempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021 Ud., Rv. 282237 - 01; Sez. 3, n. 6220 del 23/01/2018 Ud., Rv. 272069 - 01), atteso che il versamento all'Erario delle somme dovute sulla base della dichiarazione annuale è ordinariamente svincolato dalla effettiva riscossione delle somme- corrispettivo relative alle prestazioni effettuate. 2.4. A tali principi, pertanto, che risulta essersi conformata la Corte d'appello laddove ha escluso qualsiasi rilevanza agli argomenti dedotti dalla difesa. 5 3. Il quarto motivo col quale si lamenta l'omessa valutazione del motivo aggiunto d'appello con cui si sollecitava la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, è inammissibile. 3.1. Si rileva, in primo luogo, che la Corte di merito, riportata nella sintesi dei motivi la richiesta di conversione della pena detentiva, pur non effettuando una valutazione esplicita sul punto, tuttavia argomenta in merito alle ragioni per le quali il trattamento sanzionatorio non doveva essere modificato, avuto riguardo al danno causato all'Agenzia delle Entrate e ai precedenti penali dell'imputata, così implicitamente pronunciandosi anche sulla richiesta di conversione della pena detentiva, ciò che esclude il dedotto difetto assoluto di motivazione. 3.2. Al riguardo si osserva altresì / che, effettuata la necessaria verifica in ordine all'ammissibilità della doglianza difensiva, la stessa risulta certamente negativa, considerato che, a ben vedere, l'atto l'appello principale non conteneva alcun motivo inerente il trattamento sanzionatorio, essendo incentrato sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del fatto ascritto e con l'ultimo motivo essendo stata sollecitata esclusivamente la "lieve tenuità" del fatto da intendersi, come ha fatto la Corte nella sintesi dei motivi di appello, non contestata dal ricorrente, quale richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen., in relazione alla insussistenza dei cui presupposti è stata fornita coerente e logica motivazione non contestabile e non contestata in questa sede. Di conseguenza, in assenza di pregresse censure inerenti il trattamento sanzionatoria erano certamente inammissibili i motivi aggiunti di appello inerenti detto punto della sentenza non investito dall'impugnazione principale (Sez. 6, n. 45075 del 02/10/2014 Ud. Rv. 260666 - 01; Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015 Ud. Rv. 262343 - 01). Oltretutto, nei motivi aggiunti non si rinviene, del vero, alcuno specifico motivo inerente la sostituzione della pena detentiva breve in una delle pene sostitutive di cui all'articolo 20-bis cod. pen., ma esclusivamente una, del tutto immotivata richiesta, subordinata, di "conversione" in pena pecuniaria della pena detentiva, che non appare supportata da specifiche deduzioni (si vedano da ultimo Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025 Ud. Rv. 288792 - 01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025 Ud., Rv. 287820 - 01). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. 6 Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2026.