CASS
Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2023, n. 50438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50438 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nei procedimento a carico di: CI TE nato a [...] il [...] avverso la sentenza dei 23/01./2023 dei TRIBUNALE di MACERATA gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita ia relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
Lidito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 50438 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 23.1.2023 il Tribunale di Macerata ha condannato LL NO in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p. alla pena di mesi otto di reclusione. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona lamentando che il Tribunale, dopo aver correttamente dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto, lo ha erroneamente condannato alla pena di mesi otto di reclusione, inferiore al minimo edittale previsto dalla norma di cui all'art. 495 che prevede la pena da un minimo di anni uno ad un massimo di sei anni di reclusione. Non essendo state concesse attenuanti di alcun tipo, la pena non poteva essere determinata in mesi otto di reclusione;
e ciò di là dell'evidente errore in cui il medesimo Tribunale è incorso nell'indicare poi nel dispositivo la pena di anni otto di reclusione. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino ai quindicesimo giorno successivo al 31,12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1,11 ricorso è fondato. Ed invero, come correttamente fatto rilevare dal ricorrente, il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione - pena peraltro erroneamente indicata in anni otto di reclusione nel solo dispositivo della sentenza documento laddove in quello allegato al verbale di udienza è stata indicata in mesi otto. Evidente è l'illegalità della pena di mesi otto di reclusione inflitta dal Tribunale, dal momento che come si rileva in ricorso, la pena minima prevista dall'art. 495 cod. pen. è quella di anni uno di reclusione, e non risulta concessa alcun tipo di attenuante all'imputato né tanto meno risultano riconosciute le attenuanti generiche. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Macerata, trattandosi di nuova determinazione della 2 pena che implicando valutazione discrezionale propria del giudice di merito non potrà che essere devoluta a quest'ultimo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Macerata. Così deciso il 7/11/2023.
udita ia relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
Lidito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 50438 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA AT Data Udienza: 07/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 23.1.2023 il Tribunale di Macerata ha condannato LL NO in ordine al reato di cui all'art. 495 c.p. alla pena di mesi otto di reclusione. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona lamentando che il Tribunale, dopo aver correttamente dichiarato l'imputato colpevole del reato a lui ascritto, lo ha erroneamente condannato alla pena di mesi otto di reclusione, inferiore al minimo edittale previsto dalla norma di cui all'art. 495 che prevede la pena da un minimo di anni uno ad un massimo di sei anni di reclusione. Non essendo state concesse attenuanti di alcun tipo, la pena non poteva essere determinata in mesi otto di reclusione;
e ciò di là dell'evidente errore in cui il medesimo Tribunale è incorso nell'indicare poi nel dispositivo la pena di anni otto di reclusione. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino ai quindicesimo giorno successivo al 31,12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1,11 ricorso è fondato. Ed invero, come correttamente fatto rilevare dal ricorrente, il Tribunale ha condannato l'imputato alla pena di mesi otto di reclusione - pena peraltro erroneamente indicata in anni otto di reclusione nel solo dispositivo della sentenza documento laddove in quello allegato al verbale di udienza è stata indicata in mesi otto. Evidente è l'illegalità della pena di mesi otto di reclusione inflitta dal Tribunale, dal momento che come si rileva in ricorso, la pena minima prevista dall'art. 495 cod. pen. è quella di anni uno di reclusione, e non risulta concessa alcun tipo di attenuante all'imputato né tanto meno risultano riconosciute le attenuanti generiche. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio al Tribunale di Macerata, trattandosi di nuova determinazione della 2 pena che implicando valutazione discrezionale propria del giudice di merito non potrà che essere devoluta a quest'ultimo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Macerata. Così deciso il 7/11/2023.