Sentenza 7 maggio 2002
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'atto d'integrazione del contraddittorio non deve contenere formule predeterminate ma l'esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione; pertanto, nel giudizio di cassazione, all'integrazione del contraddittorio deve provvedersi mediante notifica di copia integrale del ricorso, mentre non è sufficiente la notifica del controricorso, che contenga una mera confutazione delle ragioni addotte col ricorso principale, o del ricorso incidentale, che proponga propri motivi di censura.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione datato 4 dicembre 2008, Antonietta G. ed altri 33 medici specialisti, premesso che essi avevano frequentato le scuole di specializzazione in varie Università italiane negli anni accademici tra il 1982/1983 ed il 1990/1991 conseguendo i relativi diplomi, citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) al fine di ottenerne la condanna al pagamento della «adeguata retribuzione» prescritta dalle direttive CEE (nn. 362 e 363 del 1975 modificate dalla n. 76 del 1982) per l'attività svolta nei periodi di frequenza dei corsi di specializzazione. Il Ministero, tardivamente costituitosi, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 6550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6550 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA IA, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesa dall'avv. Paolo Federico, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER ER, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Bernadetta n. 76, presso l'avv. IA Carmela Rodà, difeso dall'avv. Ugo Falcone, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LL FR
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria, n. 17/99 del 4/1/99 - 22 febbraio 1999 (R.G. 63/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 6 marzo 1996 ER ER, proprietaria di un terreno in Salice Calabro della superficie di mq. 2629, condotto in colonia da LL FR e LA IA, chiedeva che il tribunale di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con i nominati LL FR e LA IA dichiarasse cessato il rapporto inter partes alla data del 10 novembre 1993, con condanna dei convenuti al rilascio del terreno. Esponeva la ricorrente che il contratto in esame era cessato alla ricordata data perché LL FR e LA IA non avevano chiesto, nei termini di legge, la conversione del contratto associativo in essere tra le parti in affitto, ai sensi dell'art. 25, della l. 3 maggio 1982, n. 203. In ogni modo, faceva ancora presente la ricorrente, il contratto in questione non poteva che avere durata decennale, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 34, lett. b) della ricordata legge n. 203 del 1982. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa pretesa eccependone la infondatezza e chiedendo, in via riconvenzionale, l'accertamento che il rapporto inter partes con decorrenza dall'11 novembre 1993 doveva qualificarsi come affitto a conduttore coltivatore diretto, in quanto non avendo la proprietaria chiesto, alla scadenza del rapporto il rilascio del fondo, si era realizzata una nuova fattispecie contrattuale.
Sempre in via riconvenzionale i convenuti chiedevano, altresi, il riconoscimento e la determinazione delle indennità loro spettanti per le prestazioni lavorative effettuate e per i miglioramenti apportati al fondo.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione con sentenza 3 - 22 gennaio 1998 accoglieva la domanda attrice, dichiarando cessato il contratto di miglioria tra le parti alla data del 10 novembre 1993 con condanna dei convenuti al rilascio del fondo per la fine della annata agraria in corso.
Dichiarava, altresi, la sezione adita la improponibilità della domanda riconvenzionale, atteso il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203, nonché la propria incompetenza quanto alle domande riconvenzionali subordinate per essere competente il pretore di Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro.
Gravata tale pronunzia da LL FR e LA IA la corte di appello di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria, con sentenza 4 - 22 febbraio 1999 rigettava il gravame, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio. Per la cassazione di tale ultima decisione, notificata il 19 marzo 1999, ha proposto ricorso, affidato a due motivi, con atto notificato il 17 maggio 1999, LA IA.
Resiste con controricorso ER ER.
Con ordinanza 7 giugno 2001 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di LL FR, cui ha provveduto, con atto notificato il 7 luglio 2001 ER ER, nel quale è stato trascritto il controricorso dalla stessa proposto avverso il ricorso della LA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto ricorso è inammissibile, ex art. 331, comma 2, c.p.c. Come osservato in parte espositiva i giudici del merito da un lato hanno accolto la domanda proposta dalla attrice ER ER
contro
LL FR e AL IA, dichiarando cessato il contratto di miglioria tra le parti alla data del 10 novembre 1993 con condanna dei convenuti al rilascio del fondo per la fine della annata agraria in corso, dall'altra, hanno dichiarato la improponibilità della domanda riconvenzionale spiegata dai predetti LL FR e AL IA, atteso il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203, nonché la propria incompetenza quanto alle domande riconvenzionali subordinate per essere competente il pretore di Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro. Con il presente ricorso la LA ha chiesto la cassazione della sentenza della corte di appello di Reggio Calabria, sezione specializzata agraria. sia nella parte in cui ha escluso l'esistenza - tra le parti - di un rapporto di affitto, sia nella parte in cui ha dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale. È palese, quindi, che, come rilevato da questa Corte nel corso dell'udienza del 7 giugno 2001, sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario, per motivi sostanziali, tra la ricorrente LA e LL FR, che unitamente alla prima conduceva il fondo oggetto di controversia (tra le tantissime, cfr., ad esempio, Cass. 17 novembre 1998, n. 11550 e Cass. 6 agosto 1997, n. 7283, nonché Cass. 24 novembre 1988, n. 6315. Cass. 30 gennaio 1987, n. 903). Pacifico quanto precede si osserva in limine che l'ordine di integrazione del contraddittorio dato con l'ordinanza 7 giugno 2001, non risulta adempiuto, atteso che l'atto di integrazione del contraddittorio non è stato notificato nel termine perentorio, assegnato da questa Corte, risultando deceduto il destinatario del plico, LL FR.
A prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che la ER anziché notificare al LL copia del ricorso introduttivo del giudizio (proposto dalla LA), si è limitata a sollecitare la notifica di copia del proprio controricorso, approntato per resistere al ricordato ricorso e la circostanza, come è pacifico presso una ricorrente giurisprudenza di questa Corte regolatrice, non è sufficiente al fine di ritenere osservato il precetto di cui all'art. 331 c.p.c. L'art. 331 c.p.c. non impone formule predeterminate circa il contenuto dell'atto di integrazione del contraddittorio, che, però, per consentire all'interessato ogni opportuna valutazione al riguardo, deve contenere l'esposizione, oltre che dei fatti di causa, delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione, sicché, nel giudizio di cassazione, all'integrazione del contraddittorio deve provvedersi mediante notifica alla parte, nei cui confronti l'integrazione è stata disposta, di copia integrale di tale ricorso, in precedenza notificato alle altre parti, senza che possa esser sufficiente la notifica del controricorso, che contenga una mera confutazione delle ragioni dedotte con il ricorso principale, e, ancor meno, del ricorso incidentale, che propone, da contrapposta angolazione, propri motivi di censura (cfr. Cass. 21 maggio 1983, n. 3533, nonché, recentemente, Cass. 12 dicembre 1997, n. 12612). Atteso l'esito del giudizio, e la condotta processuale delle parti costituite sussistono giusti motivi onde disporre, tra queste, la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
spese di questo giudizio di legittimità compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 8 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2002