Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 6550
CASS
Sentenza 7 maggio 2002

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Massime1

Ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., l'atto d'integrazione del contraddittorio non deve contenere formule predeterminate ma l'esposizione dei fatti di causa e delle doglianze mosse con l'atto di impugnazione; pertanto, nel giudizio di cassazione, all'integrazione del contraddittorio deve provvedersi mediante notifica di copia integrale del ricorso, mentre non è sufficiente la notifica del controricorso, che contenga una mera confutazione delle ragioni addotte col ricorso principale, o del ricorso incidentale, che proponga propri motivi di censura.

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    FATTI DI CAUSA Con atto di citazione datato 4 dicembre 2008, Antonietta G. ed altri 33 medici specialisti, premesso che essi avevano frequentato le scuole di specializzazione in varie Università italiane negli anni accademici tra il 1982/1983 ed il 1990/1991 conseguendo i relativi diplomi, citavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) al fine di ottenerne la condanna al pagamento della «adeguata retribuzione» prescritta dalle direttive CEE (nn. 362 e 363 del 1975 modificate dalla n. 76 del 1982) per l'attività svolta nei periodi di frequenza dei corsi di specializzazione. Il Ministero, tardivamente costituitosi, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 6550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6550
Data del deposito : 7 maggio 2002

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