Sentenza 23 gennaio 2004
Massime • 1
La legge n. 218 del 1995, nell'abrogare (ex art. 73), a far data dal 31 dicembre 1996, gli artt. 796 ss. del codice di rito, dettati in tema di delibazione di sentenze straniere (sostituendo ad essi un riconoscimento "tendenzialmente" automatico di tale pronunce al loro passaggio in giudicato: artt. 64 ss. della legge citata), ha fatto salve, all'art. 41, le disposizioni delle leggi speciali in tema di adozioni di minori, così predicando il perdurante vigore (e la prevalenza) della disciplina speciale dell'adozione internazionale di minori rispetto alle previsioni di carattere generale di cui alla riforma del diritto internazionale privato. Ne consegue l'applicabilità, "in "subiecta materia", della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori adottata all'Aja il 29 maggio 1993), che ha radicalmente modificato la disciplina dell'adozione internazionale, sostituendo al procedimento di delibazione del provvedimento straniero dettato dall'art. 32 della legge 184/1983 una complessa procedura che si snoda in più fasi, analiticamente disciplinate dai novellati artt. 29 e ss., ed affida al tribunale dei minorenni i poteri in dette norme previste, tra l'altro disponendo, all'art. 36 primo comma, che l'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione può avvenire "soltanto con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge". (Nell'affermare i principi di cui in massima la S.C. ha così confermato la declaratoria di inammissibilità pronunciata della Corte di merito in ordine ad una richiesta di riconoscimento e dichiarazione di efficacia, ex art. 797 cod. proc. civ., di una sentenza emessa dal Potere giudiziario dello Stato brasiliano del "Minas Gerais" con la quale era stata accolta la richiesta di adozione di un minore ivi residente, sulla premessa, condivisa dalla Corte di legittimità, che il procedimento per la dichiarazione di efficacia in Italia dei provvedimenti stranieri di adozione non è assimilabile all'ordinario procedimento di delibazione riconoscimento delle sentenze straniere, restando attribuita al tribunale dei minorenni una competenza funzionale esclusiva per tutti i procedimenti in materia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
8 0 1 159 /04 2 I S S T O A T N T S I A S O A A V I V Þ REPUBBLICA ITALIANA - S N 9 É - A 1 N D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 I I 8 S £ G L N E I LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N V T 。 I Oggetto Z I 1 V O 8 E SEZIONE PRIMA CIVILE L + R P Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 1996/03 Cron. 2273 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere - Consigliere - Dott. Giuseppe V.A. MAGNO Rep. GILARDI Consigliere Ud.15/12/03 Dott. Gianfranco NAPPI Consigliere Dott. Aniello ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI SC, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, l'avvocatopresso GIUSEPPE SIGILLO' MASSARA, che la rappresenta e difende unitamente VINCENZO SIGILLO', giusta procura in all'avvocato calce al ricorso;
- ricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
- intimato 2003 avverso la sentenza n. 694/02 della Corte d'Appello di 3092 PALERMO, depositata il 08/07/02; E -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. H -2- + SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 19 aprile 2002 RA IA chiedeva alla Corte di Appello di Palermo di riconoscere e dichiarare efficace in Italia, ai sensi dell' art. 797 c.p.c., la sentenza emessa il 10 marzo 1997 dal Potere Giudiziario dello Stato di Minas Gerais - Brasile, Giustizia di 1° istanza - sezione Minorenni e Rogatorie, con la quale era stata accolta la sua richiesta di adozione del minore US IC TA IN. -Con sentenza del 14 giugno 8 luglio 2002 la Corte territoriale dichiarava inammissibile il ricorso, osservando in motivazione che il procedimento per la dichiarazione di efficacia in Italia dei provvedimenti stranieri di adozione non è assimilabile all' ordinario procedimento di delibazione delle sentenze straniere, ma resta regolato dall' art. 32 della legge n. 184 del 1983, in forza della previsione contenuta nell' art. 41 comma 2 della legge n. 218 del 1995, ai sensi del quale restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori. Ed appunto in applicazione di detto art. 32, attributivo al tribunale per i minorenni di una competenza funzionale esclusiva per tutti i procedimenti di delibazione inerenti a tale materia, la IA aveva in precedenza adito il Tribunale per i Minorenni di Palermo onde ottenere il riconoscimento della sentenza di adozione in oggetto, e detto Tribunale, con decreto non impugnato, aveva rigettato la domanda ritenendo che detta sentenza contrastasse con i principi fondamentali che regolano il diritto di famiglia e dei minori nel nostro ordinamento. 1 ch Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la IA deducendo un unico articolato motivo. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l' unico motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione dell' art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si deduce la non pertinenza nella fattispecie in esame del riferimento svolto nella sentenza impugnata all' art. 32 della legge n. 184 del 1983, atteso che era stato chiesto il riconoscimento di una sentenza straniera di adozione non legittimante, corrispondente all' adozione in casi particolari ai sensi dell' art. 44 lett. c) della medesima legge, spettante alla competenza della Corte di Appello. Si aggiunge che la delibazione di sentenze concernenti l' adozione particolare di cui al richiamato art. 44 è sottoposta alle regole comuni relative all' ordine pubblico internazionale, e non ai limiti più rigorosi previsti dall' art. 32, e che nella specie la differenza di età tra adottante ed adottando e la circostanza che l' adottante è nubile non potevano costituire impedimenti alla delibazione. Si osserva, altresì,che la Convenzione de L' Aja del 29 maggio 1993, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 476 del 1998, ha posto come obiettivo il riconoscimento automatico in ciascuno Stato-parte delle sentenze straniere di adozione di minori, privilegiando il criterio del superiore interesse del minore e facendo salva la possibilità di applicare qualsiasi disposizione vigente nel Paese che ha pronunciato l'adozione e risultante più favorevole al minore: ciò comporta la possibilità di un' adozione internazionale non legittimante e consente, anche dopo l' entrata in vigore della legge n. 476 del 1998, di th 2 applicare le norme di diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218 del 1995 ai fini del riconoscimento della sentenza come di adozione in casi particolari. Il motivo è infondato. Osserva la Corte che correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la domanda della IA, per avere la medesima esperito una procedura delibatoria non più prevista dall' ordinamento, invocando ai sensi dell'art. 797 c.p.c. il riconoscimento della sentenza straniera di adozione come adozione in casi particolari ai sensi dell' art. 44 della legge n. 184 del 1983, nell' assunto - peraltro in evidente contraddizione con la precedente iniziativa processuale volta ad ottenere dal Tribunale per i Minorenni il riconoscimento della sentenza stessa ai sensi dell' art. 32 della legge n. 184 del 1983, nel testo preesistente alla riforma di cui alla legge n. 476 del 1998 - che detta pronuncia si sostanziasse in una adozione non legittimante. Ed invero la legge n. 218 del 1995 di riforma del diritto internazionale privato non solo ha espressamente abrogato all' art. 73, a far data dal 31 dicembre 1996, gli artt. dal 796 all' 805 c.p.c., ma agli artt. 64 e ss. ha previsto un riconoscimento automatico, quanto meno in via tendenziale, delle pronunce straniere, la cui efficacia si manifesta nel nostro ordinamento già con il loro passaggio in giudicato nell' ordinamento di origine, limitando l' esigenza di uno specifico accertamento dei requisiti richiesti alle sole situazioni, indicate nell' art. 67, di mancata ottemperanza 0 di contestazione del riconoscimento, ovvero a quella in cui sia necessario procedere ad esecuzione forzata, e delineando allo scopo, quindi in via meramente 3 н eventuale, un procedimento dinanzi alla corte di appello diretto all' accertamento dei requisiti per il riconoscimento. Peraltro, art. 41 della stessa legge, che ha specificamente riguardo al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione, al secondo comma ha fatto salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori, così affermando il perdurante vigore ed attribuendo prevalenza alla speciale disciplina dell' adozione internazionale di minori rispetto alle previsioni di carattere generale di cui alla riforma del diritto internazionale privato. Va, inoltre, rilevato che la legge 31 dicembre 1998 n. 476, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L' Aja il 29 maggio 1993, che anche il Brasile ha ratificato da ritenere - applicabile nel presente procedimento ratione temporis, in forza della disposizione transitoria di cui all'art.
8 - ha radicalmente modificato la disciplina dell' adozione internazionale, sostituendo al procedimento di delibazione del provvedimento straniero dettato dall' art. 32 della legge n. 184 del 1983 una complessa procedura che si snoda in più fasi, analiticamente disciplinate dai novellati artt. 29 e ss., affidando al tribunale per i minorenni i poteri in dette norme previsti e disponendo all' art. 36 primo comma che l' adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge. Il ricorso deve essere,in conclusione, rigettato. 4 : Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 15 dicembre 2003. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Mabriella muscil.правиль e w WORTE SUPREMA C ATION Prinz Depo CANCELLIERE Andrea Bianchi 23 GEN 2004 8 2 T IL CANCERNERE N I O D I T D N A L O A + V - I A 9 - S V 1 E 6 N N 8 A S I D I C S N I L H U T 1 . V 8 V IZ + U L O N A 5