Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1155
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Sentenza 23 gennaio 2004

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La legge n. 218 del 1995, nell'abrogare (ex art. 73), a far data dal 31 dicembre 1996, gli artt. 796 ss. del codice di rito, dettati in tema di delibazione di sentenze straniere (sostituendo ad essi un riconoscimento "tendenzialmente" automatico di tale pronunce al loro passaggio in giudicato: artt. 64 ss. della legge citata), ha fatto salve, all'art. 41, le disposizioni delle leggi speciali in tema di adozioni di minori, così predicando il perdurante vigore (e la prevalenza) della disciplina speciale dell'adozione internazionale di minori rispetto alle previsioni di carattere generale di cui alla riforma del diritto internazionale privato. Ne consegue l'applicabilità, "in "subiecta materia", della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (recante ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori adottata all'Aja il 29 maggio 1993), che ha radicalmente modificato la disciplina dell'adozione internazionale, sostituendo al procedimento di delibazione del provvedimento straniero dettato dall'art. 32 della legge 184/1983 una complessa procedura che si snoda in più fasi, analiticamente disciplinate dai novellati artt. 29 e ss., ed affida al tribunale dei minorenni i poteri in dette norme previste, tra l'altro disponendo, all'art. 36 primo comma, che l'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione può avvenire "soltanto con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge". (Nell'affermare i principi di cui in massima la S.C. ha così confermato la declaratoria di inammissibilità pronunciata della Corte di merito in ordine ad una richiesta di riconoscimento e dichiarazione di efficacia, ex art. 797 cod. proc. civ., di una sentenza emessa dal Potere giudiziario dello Stato brasiliano del "Minas Gerais" con la quale era stata accolta la richiesta di adozione di un minore ivi residente, sulla premessa, condivisa dalla Corte di legittimità, che il procedimento per la dichiarazione di efficacia in Italia dei provvedimenti stranieri di adozione non è assimilabile all'ordinario procedimento di delibazione riconoscimento delle sentenze straniere, restando attribuita al tribunale dei minorenni una competenza funzionale esclusiva per tutti i procedimenti in materia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1155
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1155
    Data del deposito : 23 gennaio 2004

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