Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, e l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi 12, legalmente domiciliati;
- ricorrenti -
contro
IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA S.P.A., già Istituto Regionale per il finanziamento delle industrie in Sicilia, in persona del suo legale, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Pigliatone;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 307/3/99 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo in data 21 dicembre 1999, depositata il 18 gennaio 2000 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con istanza presentata in data 26 novembre 1985, l' IRFIS chiedeva il rimborso (pari a lire 154.599.000) della somma versata a titolo di IRPEG per l'anno 1983 sugli interessi percepiti sui crediti di imposta sulla base della dichiarazione presentata per tale anno. Dinanzi al silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado che rigettava il ricorso.
La IRFIS presentava allora appello dinanzi la Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia, sostenendo l'illegittimità e l'infondatezza della decisione dei giudici di prime cure. La Commissione, con sentenza 307/3/99 depositata il 18 gennaio 2000, riconosceva fondata la domanda di rimborso nella misura richiesta. Avverso detta sentenza proponevano ricorso l'Amministrazione delle Finanze e l'Agenzia dell'Entrate con un unico motivo. Resisteva con controricorso l'intimata società e presentava memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo del ricorso il Ministero ha denunciato "la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 del DPR n. 917/1986 e 36 del DPR n. 42/1998 in relazione agli artt. 8 e 9 del DPR n. 600/73 (art. 360 n. 3 cpc)", atteso che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe erroneamente affermato che la disposizione contenuta nell'art. 56 del tu 917/1986 assoggetta a imposizione tutti gli interessi, compresi quelli compensativi e quindi statuito che, secondo la nuova normativa, anche gli interessi sui crediti di imposta concorrerebbero a formare il reddito di impresa. La Commissione, inoltre, avrebbe anche errato nell'affermare che detta normativa, in forza dell'art. 36 del Decreto n. 42/1977, sarebbe efficace anche per i periodi di imposta precedenti al 1988 esclusivamente se le relative dichiarazioni risultano ad essa conformi. Secondo l'Amministrazione, invece, la "ratio" della disposizione transitoria sarebbe quella di non rimettere in discussione i rapporti tributari che si siano svolti secondo le nuove disposizioni, come nel caso di specie, e risulterebbe evidente che l'istanza di rimborso non può neutralizzare l'effetto di rendere retroattiva la nuova disciplina. La fattispecie legale, difatti, composta dalla nuova normativa e dalla dichiarazione a questa conforme, si sarebbe già interamente realizzata, e dunque l'effetto di retroattività, che non può essere annullato dal successivo comportamento della contribuente, sarebbe già stato prodotto.
Il motivo è infondato.
Costituisce principio giurisprudenziale, condiviso e fatto proprio in questa sede, che il sopravvento di una disposizione normativa la quale renda applicabile retroattivamente un regime di assoggettamento a tassazione, preclude al contribuente il quale abbia già tradotto nei fatti in sede di dichiarazione dei redditi - erroneamente anticipandoli - i contenuti di una tal modifica, di procedere - ove ancora nei termini - alla rettifica della dichiarazione medesima. (Cass. 14449/00). Al pari è giurisprudenza consolidata di questa Corte che la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, alla luce del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile ratione temporis, è, - in linea di principio - emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. (Cass. 17394/02; 15063/02). Alla luce di quanto sopra si deve ritenere che sia emendabile anche attraverso una istanza di rimborso qualora il contribuente abbia, nella vigenza del DPR 597/1973, presentato denuncia dei redditi e abbia versato la relativa imposta includendo erroneamente nell'attivo gli interessi percepiti sui crediti d'imposta, ma abbia successivamente presentato istanza di rimborso (Cass. 8153/03). In questo caso, infatti, si deve escludere che il contribuente si sia preventivamente uniformato alla disciplina contenuta nel DPR 917/1986, secondo cui gli interessi sono soggetti ad imposizione. La
normativa introdotta dal UI in ordine alla tassabilità delle somme, difatti, può essere applicata solo allorché la dichiarazione sia stata formulata in maniera conforme alla nuova disciplina e purché la dichiarazione non sia stata rettificata prima dell'entrata in vigore del DPR 42/88 (Cass. 8725/03). È dunque necessario accertare se la rettifica sia stata effettuata prima o dopo l'entrata in vigore di detto DPR, atteso che tale decreto ha reso applicabili le nuove disposizioni alle dichiarazioni conformi, ponendo un limite alla rettificabilità delle dichiarazioni precedenti. Tale accertamento, pertanto, risulta decisivo per stabilire se nella specie sia applicabile la vecchia disciplina (con il conseguente accoglimento della domanda di rimborso) o se deve essere applicata la novella legislativa del UI (con il rigetto dell'istanza di rimborso), alla luce della circostanza che alla data dell'entrata in vigore del DPR 42/88 si era già consolidata una situazione di fatto che aveva reso inefficace una rettifica. Come leggesi nel ricorso dell'Amministrazione, nel caso di specie il contribuente ha provveduto a presentare istanza di rimborso in data 26 novembre 1985, rettificando la dichiarazione prima dell'entrata in vigore del DPR 42/88 e rendendola pienamente efficace ai fini che ne occupano.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Carte rigetta, il ricorso. Spese del giudizio compensate. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004