Sentenza 4 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2001, n. 6276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6276 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME62 7 6 /0 1 REPUBBLICA ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE Presidente R.G.N. 22025/99 Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere Cron..13925 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. 2278 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 09/02/01 Dott. Stefano BENINI Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO GOPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio AN SA, elettivamente domiciliato in ROMA, IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 -4 MAG. 2001 per divitii VIA ORAZIO 31, presso l'avvocato COSTANTINO TONELLI, IL CANCELLIERE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERCOLE BOCCARDI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente CANCELLERIA
contro
RO DO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 3 presso l'avvocato CORRADO PATERNO' rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MARCOLINI, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente 2001 - avverso la sentenza n. 943/98 della Corte d'Appello di 367 -1- BOLOGNA, depositata il 17/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Boccardi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Cerchiara con delega che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ND ZA impugnava per nullità dinanzi alla Corte di Appello di Bologna il lodo arbitrale in data 24 gennaio 1996 con il quale, definendo la controversia insorta tra il predetto e CC RO, gli arbitri avevano dichiarato quest' ultimo receduto con decorrenza dal 3 dicembre 1994 dalla società in nome collettivo costituita con lo ZA ed avevano determinato il valore della sua quota del 50% in L. 128.365.626 e, quanto alla regolamentazione delle spese, avevano posto quelle relative agli arbitri per L. 16.038.000 a carico del RO e per L. 13.662.000 a carico dello ZA, mentre avevano ripartito l' onere delle spese legali rispettivamente nella misura del 70% e del 30% dell' importo complessivo sostenuto dalle due parti. -Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 19 giugno 17 settembre 1998 la Corte di Appello, in parziale accoglimento dell' impugnazione, dichiarava la nullità del lodo limitatamente alla liquidazione globale delle spese del giudizio arbitrale e decidendo contestualmente in sede rescissoria liquidava dette spese in complessive L. 12.987.000, di cui L.
6.792.000 per diritti e L.
6.195.000 per onorari. La Corte territoriale poneva a base della propria decisione le seguenti considerazioni in diritto: a) non sussisteva la dedotta nullità del lodo per aver motivato per relationem, atteso che gli arbitri, facendo richiamo alle motivazioni svolte in separato atto a sostegno della stima da loro stessi effettuata della quota sociale, avevano integralmente recepito dette argomentazioni;
b) la ricezione di tal motivazione non aveva comportato violazione del principio del contraddittorio, avendo gli arbitri proceduto alla stima della quota contestualmente alla decisione;
c) neppure costituiva motivo di nullità della pronuncia arbitrale il non aver accolto le richieste dello ZA di nomina di un consulente tecnico e di ammissione di prova testimoniale, avendo il collegio correttamente motivato con apprezzamento non sindacabile in - sede di impugnazione - circa la superfluità dell' indagine tecnica e della prova orale;
d) la determinazione da parte degli arbitri del valore della quota sociale in misura notevolmente inferiore a quella indicata dallo ZA giustificava la disposta parziale compensazione tra le parti delle spese del giudizio arbitrale e rendeva legittima la ripartizione tra le stesse parti di quelle relative agli arbitri;
e) sussisteva tuttavia la dedotta violazione delle disposizioni della tariffa professionale sotto il duplice profilo dell' indicazione delle spese del giudizio in modo globale, senza distinguere tra diritti ed onorari, e della loro liquidazione in misura inferiore ai minimi tariffari. Dette spese andavano pertanto riliquidate in sede rescissoria nella misura sopra indicata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo ZA deducendo tre motivi. Resiste con controricorso il RO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell' art. 823 violazione del contraddittorio e del diritto di difesa,n. 3 c.p.c. assicurati dagli artt. 24 Cost. e 816 c.p.c., si deduce che la sentenza 2 impugnata, negando l' esistenza dei denunciati vizi di difetto di motivazione e di violazione del diritto di difesa, non ha considerato che gli arbitri, facendo richiamo alla " motivata valutazione depositata presso la sede dell' arbitrato ", non avevano adempiuto all' obbligo di puntuale motivazione, da svolgere nel contesto della decisione, e che tale rinvio per relationem ad una stima rimasta ignota alle parti, sulla quale pertanto esse non avevano avuto alcuna possibilità di interloquire, integrava anche violazione deldel principio del contraddittorio. Si osserva al riguardo che erroneamente la Corte di Appello ha escluso la sussistenza delle indicate violazioni sul rilievo che la stima era stata effettuata dagli stessi arbitri, e non da consulenti, e che essa doveva ritenersi parte integrante del lodo, atteso che la relativa relazione era del tutto separata dal lodo e che lo svolgimento di detta stima in altra sede aveva comportato un' attività valutativa alla quale, pur se effettuata dagli arbitri, le parti non erano state poste in grado di partecipare. Preliminarmente all' esame del motivo di ricorso così sintetizzato appare opportuno ricordare che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un comune appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto è limitato all' accertamento delle cause di nullità previste dall' art. 829 c.p.c. e dedotte con l' atto di impugnazione, così da essere generalmente e non del tutto appropriatamente definito come un " appello limitato "( v. per tutte in tal senso Cass. 2000 n. 2387; 1997 n. 5370, 1993 n. 3586; 1986 n. 4847; 1983 n. 7402). 3 E' altresì noto che in sede di ricorso per cassazione avente ad oggetto una sentenza che abbia deciso sull' impugnazione per nullità del lodo il giudice di legittimità non può esaminare direttamente la pronuncia arbitrale, ma solo la decisione emessa dalla Corte di Appello, per verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza che ha deciso sull' impugnazione ( v. per tutte Cass. 2000 n. 1699; 1999 n. 7588; 1998 n. 8528; 1997 n. 2720; 1996 n. 10264). Tanto ritenuto in via generale, va osservato che la sentenza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza del vizio denunciato di assenza di motivazione del lodo, sul rilievo che gli arbitri avevano proceduto alla stima all' atto della decisione, avevano provveduto ad esporre le valutazioni a sostegno di detta determinazione in un separato documento ed avevano quindi richiamato le osservazioni in esso svolte nella stesura del lodo, così interamente recependo nella sede propria dette argomentazioni: è invero evidente che l'esistenza di una duplicità di documenti non vale ad escludere la sostanziale unicità della decisione e, per effetto di quel richiamo, della stessa motivazione, così che il disposto di cui all' art. 823 n. 3 c.p.c. deve intendersi pienamente rispettato (v. in relazione ad analoga fattispecie Cass. 2000 n. 3044). Appare pertanto non pertinente il riferimento del ricorrente al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la 4 motivazione della sentenza emessa in sede di impugnazione per relationem alla pronuncia di primo grado può considerarsi legittima soltanto ove il giudice di appello abbia comunque preso in esame e confutato le censure ad essa opposte, o all' analogo orientamento maturato in tema di richiamo nella sentenza delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, atteso che nella specie la motivazione richiamata e recepita attiene ad un atto dello stesso organo investito della decisione, emesso contestualmente alla decisione e depositato unitamente al lodo. Le considerazioni che precedono soccorrono altresì per escludere che il modus operandi degli arbitri abbia integrato una violazione del principio del contraddittorio, configurandosi l' attività di stima della quota sociale non già come una fase del procedimento, ma come un momento ed un punto della decisione della quale gli arbitri erano stati investiti. Peraltro la circostanza dichiarata dallo stesso ZA in sede di ricorso che nel corso del giudizio arbitrale era stato concesso termine alle parti per articolare le loro deduzioni rende evidente che esse erano state poste in grado di svolgere le opportune difese su tutte le questioni rimesse al giudizio degli arbitri. Quanto al profilo di censura relativo alla mancata ammissione da parte degli arbitri della consulenza tecnica di ufficio e della prova testimoniale richiesta, va osservato che la Corte di Appello ha dato atto, con motivazione congrua e logica, che nel lodo erano state adeguatamente esposte le ragioni che rendevano non necessari la nomina di un consulente tecnico e l' espletamento della prova orale dedolta. 5 Con il secondo motivo, denunciando violazione dell' art. 112 c.p.c., si deduce che la Corte territoriale non ha affatto esaminato le censure subordinatamente proposte avverso la stima della quota effettuata dagli arbitri, nonostante avesse ritenuto che essa costituiva parte integrante del lodo, così incorrendo in omissione di pronuncia. Si aggiunge che con le doglianze non esaminate si era contestato che in soli sei mesi la società, costituita con capitale sociale di L. 20.000.000 e già oberata di debiti, potesse aver raggiunto il valore di L. 256.731.252; si era altresì dedotto che il valore da stimare non era quello puro e semplice dell' azienda, ma quello della quota sociale, che non poteva non essere influenzato dalla situazione di insolvenza, si erano ancora denunciati gli errori compiuti dagli arbitri nell' indicare tra le passività gli interessi passivi bancari nell' ammontare di L. 6.000.000, a fronte di una esposizione di L. 140.000.000, e nel calcolare la redditività supponendo per il futuro un aumento dei ricavi ed una gestione pluriennale del tutto ipotetica, così da addebitare allo ZA gli incrementi di valore dell' azienda per i successivi sei anni, senza alcuna certezza che il lavoro si sviluppasse adeguatamente e nel modo prospettato, ed omettendo di proiettare nel futuro le passività: si era infine denunciato che gli stessi arbitri avevano totalmente ignorato il parametro di riferimento dei valori di mercato di aziende similari e non avevano tenuto in alcun conto gli altri elementi messi in rilievo dal perito di parte. La censura è infondata. Premesso che, essendosi denunciato un vizio in procedendo, questa Suprema Corte può procedere direttamente all' esame dell' atto di impugnazione del lodo, va rilevato che nella seconda parte del primo motivo di gravame lo ZA aveva prospettato non già difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, ai sensi dell' art. 829 comma 1° n. 5 in relazione all' art. 823 n. 3 c.p.c., ma l' erroneità della metodologia e dei parametri usati ( v. pag. 8 ) ai fini della determinazione del valore della quota, deducendo al riguardo che i criteri adottati avevano determinato una 11valutazione arbitraria, inaccettabile ed inattendibile ( v. pag. 10 ): rivolgendosi 11 chiaramente le censure proposte al merito dell' attività valutativa compiuta dagli arbitri, il mancato esame di esse non integra il vizio di omessa pronuncia, risultando implicito nella motivazione della sentenza impugnata il giudizio di inammissibilità delle stesse, in quanto non riconducibili ad alcuna delle ipotesi di impugnazione per nullità del lodo tipizzate nell' art. 829 c.p.c. Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 90, 91 e 92 c.p.c., si deduce l' errore della sentenza impugnata per non aver ravvisato l' errore degli arbitri nel disporre la parziale compensazione delle spese del giudizio arbitrale, nonostante lo ZA fosse rimasto sostanzialmente vittorioso su tutti i punti della controversia, fatta. eccezione per la opinabile questione della liquidazione della quota, in ordine alla quale non poteva configurarsi soccombenza, e si rileva che la motivazione adottata sul punto è del tutto illogica. Si aggiunge che secondo la liquidazione effettuata dalla Corte territoriale lo ZA è tenuto a pagare una parte delle spese del RO, mentre ai sensi dell' art. 92 c.p.c. la compensazione va effettuata limitatamente alle spese 7 liquidate in favore della parte vincitrice, cui non può essere addebitata una quota delle spese del soccombente. hooo Anche tale motivo è infondato. I L 290000 Premesso che la diversa misura in cui le spese relative agli arbitri sono state ripartite tra le parti, in considerazione dell' oggetto e dell' esito della lite - secondo quanto rilevato dalla Corte di Appello - non costituisce esplicazione del principio di compensazione, va rilevato che appare immune dagli errori denunciati la sentenza impugnata nella parte in cui ha dato atto che gli arbitri, pur avendo adottato una anomala procedura nella regolamentazione delle spese di difesa e nella loro ripartizione, avevano nella sostanza, sempre in considerazione dell' esito della lite, compensato le spese stesse nella misura del 60% e posto a carico del RO la restante parte del 40%. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. Il ricorrente va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 1200 , oltre L.
4.500.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 7 febbraio 2001. AGENZIA CELLE ENTRATE Registrato вум Мои IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE хоблюб (euro CENT 0 0 2 8 3 p. S 0 (Do 6 0 0 CMA 2 Dr. M. RAC Linker ::77) 8