Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 2
Poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso; è pertanto assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. l'accertamento, compiuto direttamente dall'ufficiale giudiziario, dell'insussistenza di ogni rapporto di collegamento tra il procuratore della parte e l'indirizzo da lui indicato come proprio domicilio professionale (nella specie, l'ufficiale giudiziario aveva attestato che a tale indirizzo era ubicato non uno studio legale ma un salone di vendita di auto).
Le notificazioni al procuratore della parte (ivi inclusa quella della sentenza ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione) sono validamente effettuate presso la cancelleria del tribunale adito non soltanto nel caso in cui il predetto procuratore non abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità procedente, ma anche in quello in cui tale elezione di domicilio sia divenuta inefficace senza che il procuratore abbia provveduto a ripristinare, con la elezione del nuovo domicilio nel corso del giudizio, la relazione con il luogo sede dell'ufficio giudiziario.
Commentario • 1
- 1. La relata di notificaGiampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 15 aprile 2018
Avv. Giampaolo Morini - L'attività dell'ufficiale giudiziario è documentata nella c.d. "relata", unico mezzo con il quale può essere provato il compimento delle attività di notifica (1). Tale relazione, non può essere integrata da successive dichiarazioni del notificatore né da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche: solo l'attestazione con la quale l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 148, dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma, costituisce attività direttamente compiuta dall'ufficiale giudiziario e quindi atto pubblico assistito da fede privilegiata, la cui efficacia probatoria può essere posta nel nulla solo mediante la querela …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1856 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI VERUCCI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI TARANTO, ente subentrato all'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GARDINI UGO e TALARICO MARIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MA LO, MA AE, in qualità di eredi di PE ID e PE AN, SICILIANI DE CUMIS LUIGI, SICILIANI DE CUMIS MASSIMO, SICILIANI DE CUMIS GAETANA, SICILIANI DE CUMIS PIERNICOLA, nella qualità di eredi di UC EM e PE ID, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. G. PORRO 8, presso l'avvocato ZIMATORE VALERIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE CUMIS SICILIANI P., giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
COMUNE DI VIBO VALENTIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 59, presso l'avvocato MIRIGLIANI AE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 638/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 28/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per i resistenti, l'Avvocato Zimatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catanzaro, accogliendo - in parte - la domanda di risarcimento dei danni proposta da UI LI De UM, MA LI De UM, AE LI De UM, NI LI De UM, OL ZZ, AE ZZ, DA ET, EM ET e DR ET, nei confronti del Comune di Vibo Valentia e dell'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Catanzaro, sul fondamento della asserita accessione invertita di un terreno in comproprietà degli attori, occupato dall'Istituto in funzione di un insediamento di residenza pubblica, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Comune convenuto e condannava la I.A.C.P. al pagamento di lire 366.431.160 a titolo di risarcimento danni da occupazione acquisitiva e di lire 35.985.000 e lire 36.138.798 a titolo di indennità per i due consecutivi periodi di occupazione legittima ed illegittima, oltre a interessi compensativi. Contro questa sentenza proponeva appello l'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Catanzaro che la Corte d'appello di Catanzaro - con la sentenza pubblicata il 25 novembre 1997 - accogliendo la eccezione degli appellati, dichiarava inammissibile per decadenza dal termine breve per appellare. Riteneva la Corte di merito che la sentenza impugnata fosse stata validamente notificata all'avvocato Giacinto Saracino difensore dello I.A.C.P., presso la Cancelleria del Tribunale di Catanzaro a norma dell'art. 82, comma 2, r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 (giacché l'avv. Saracino nel corso del giudizio era stato cancellato dall'albo degli avvocati dell'ordine di Catanzaro - per essere stato precedentemente iscritto in quello di Taranto - e all'indirizzo del domicilio dichiarato in Catanzaro la notificazione della sentenza non potè essere eseguita perché a quell'indirizzo non corrispondeva ne' lo studio legale ne' l'abitazione dell'avv. Saracino, come l'ufficiale giudiziario aveva accertato).
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Catanzaro - subentrata ex lege all'Istituto Autonomo Case Popolari - nell'unico motivo deducendo violazione degli artt. 170, 285, 325 e 326 c.p.c.; 82 r.d. 37/1934, nonché vizio di motivazione.
Resistono con separati controricorso i consorti ZZ - LI De UM e il Comune di Vibo Valentia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo d'impugnazione l'Azienda ricorrente, lamentando violazione degli artt. 170, 285, 325 e 326 c.p.c., 82 r.d. 37/1934, nonché vizio di motivazione, critica la decisione che ha ritenuto la validità della notificazione della sentenza (idonea perciò a far decorrere il termine breve per l'impugnazione) attuata a norma del richiamato art. 82, quando invece, a fronte della impossibilità di eseguire la notificazione stessa presso lo studio del procuratore indicato nella comparsa di risposta davanti al Tribunale, essa doveva essere effettuata - previa indagine presso il consiglio dell'ordine degli avvocati - al procuratore personalmente "ovunque reperito", ovvero a norma dell'art. 140 c.p.c. presso il domicilio professionale indicato in quell'atto. Erroneamente sarebbe stato perciò applicato il disposto dell'art. 82 r.d. 37/1934 sul presupposto della ritenuta sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità presso la quale si era svolto il giudizio (quel disposto essendo applicabile nella sola ipotesi in cui il procuratore iscritto nello albo di un Tribunale diverso da quello del giudizio non abbia eletto il domicilio nella sede di questo ultimo: e nella specie l'avvocato Saracino - procuratore dell'I.A.C.P. -, allora iscritto nell'albo degli avvocati presso il Tribunale di Catanzaro, aveva eletto domicilio in Catanzaro, e lo aveva mantenuto nel corso del giudizio (essendo il trasferimento ad albo presso diverso Tribunale intervenuto "dopo la conclusione della discussione della causa"). La Corte di merito non avrebbe per altro "minimamente" motivato le ragioni della asserita inefficacia sopravvenuta della dichiarazione di domicilio, la scarna relazione negativa di notifica non consentendo di escludere che l'avv. Saracino fosse conosciuto a quell'indirizzo e che le "persone ivi abitanti" fossero abilitate, perché autorizzate dallo stesso procuratore, a ricevere l'atto. Il motivo è infondato.
Non è controverso tra le parti che l'avvocato Saracino, costituito per l'I.A.C.P. della provincia di Catanzaro nella causa promossa dai consorti LI De UM, ZZ e ET davanti al Tribunale di Catanzaro, sia stato cancellato nel corso del processo di primo grado dall'albo degli avvocati di Catanzaro (essendo rimasto iscritto in quello di Taranto) e certo è che l'indirizzo indicato dallo stesso avvocato - nella comparsa di risposta - quale proprio domicilio professionale in Catanzaro non corrispondeva (come accertò l'Ufficiale giudiziario incaricato di notificargli la sentenza del Tribunale) ne' al suo "studio legale" nè alla sua residenza, essendo invece a quello indirizzo ubicato il "salone vendita auto" della "Lancia". Cancellato dall'albo, l'avvocato Saracino non mantenne dunque alcun recapito all'indirizzo da lui indicato come domicilio professionale, ne' provvedette ad eleggere domicilio in Catanzaro, nel luogo cioè che è sede del Tribunale presso il quale il giudizio era in corso, l'adempimento di tale onere essendo prescritto per agevolare le comunicazioni di cancelleria e le notificazione degli atti di parte di cui è destinatario lo stesso procuratore costituito. Correttamente dunque la notificazione della sentenza fu eseguita presso la cancelleria del Tribunale, dove doveva intendersi eletto il domicilio dell'avvocato Saracino a norma dell'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934, n. 37. E se l'art. 82 considera espressamente la ipotesi tipica della elezione di domicilio all'atto della costituzione del procuratore, la esigenza di rinnovare la elezione ben può porsi nel corso del giudizio in dipendenza dai sopravvenuti mutamenti nella relazione di fatto tra il procuratore e il luogo sede dell'ufficio giudiziario (per il trasferimento altrove del domicilio professionale o per il trasferimento del domiciliatario), dovendo essere consentito al cancelliere e alle altre parti di eseguire comunicazione e notificazione in quel medesimo luogo;
e quando il procuratore non abbia provveduto a ripristinare, con la elezione del nuovo domicilio nel corso del giudizio, la relazione con il luogo sede dell'Ufficio giudiziario, il domicilio deve necessariamente intendersi eletto presso la cancelleria dell'ufficio stesso, poiché la rati del disposto dell'art. 82 impone una tale applicazione estensiva. Del principio qui affermato ha fatto applicazione Cass. 5118/1998 in analoga fattispecie processuale, quando cioè sia divenuta inefficace la originaria elezione di domicilio per la irreperibilità in loco del domiciliatario (art. 141, ultimo comma, c.p.c.) e la esigenza di consentire le notificazioni nel luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale pende il processo non può essere soddisfatta che attraverso la presunzione di elezione di domicilio presso la cancelleria dello stesso ufficio, a norma - appunto - dell'art. 82 r.d. 37/1934. Afferma infine l'Azienda ricorrente che la notificazione della sentenza sarebbe potuta essere attuata all'indirizzo indicato dall'avvocato Saraceno, nella comparsa di risposta, come il proprio domicilio in Catanzaro, e ciò a norma dell'art. 140 c.p.c., ma è agevole obiettare che tale modo di notificazione presuppone la persistenza della relazione tra il destinatario e il luogo (indicato come residenza, dimora o domicilio) ed è previsto per la ipotesi di contingente irreperibilità dello stesso destinatario, mentre nella fattispecie lo ufficiale giudiziario aveva accertato l'insussistenza di ogni rapporto di collegamento tra il procuratore e l'indirizzo da lui indicato come proprio domicilio professionale (e tale accertamento è assistito dalla speciale efficacia probatoria che l'art. 2700 C.C. conferisce agli atti pubblici). Infondato essendo l'unico motivo di impugnazione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della Azienda ricorrente al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore dei resistenti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la Azienda ricorrente al rimborso delle spese del giudizio, a favore di ciascuna parte resistente, liquidate in complessive lire 8.120.000, delle quali lire 8 milioni per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2001