Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1856
CASS
Sentenza 9 febbraio 2001

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Massime2

Poiché la relata di notifica costituisce un atto pubblico, in quanto proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, le attestazioni di essa, inerenti alle attività direttamente svolte dall'ufficiale giudiziario, fanno piena prova fino a querela di falso; è pertanto assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. l'accertamento, compiuto direttamente dall'ufficiale giudiziario, dell'insussistenza di ogni rapporto di collegamento tra il procuratore della parte e l'indirizzo da lui indicato come proprio domicilio professionale (nella specie, l'ufficiale giudiziario aveva attestato che a tale indirizzo era ubicato non uno studio legale ma un salone di vendita di auto).

Le notificazioni al procuratore della parte (ivi inclusa quella della sentenza ai fini del decorso del termine breve d'impugnazione) sono validamente effettuate presso la cancelleria del tribunale adito non soltanto nel caso in cui il predetto procuratore non abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità procedente, ma anche in quello in cui tale elezione di domicilio sia divenuta inefficace senza che il procuratore abbia provveduto a ripristinare, con la elezione del nuovo domicilio nel corso del giudizio, la relazione con il luogo sede dell'ufficio giudiziario.

Commentario1

  • 1La relata di notifica
    Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 15 aprile 2018

    Avv. Giampaolo Morini - L'attività dell'ufficiale giudiziario è documentata nella c.d. "relata", unico mezzo con il quale può essere provato il compimento delle attività di notifica (1). Tale relazione, non può essere integrata da successive dichiarazioni del notificatore né da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche: solo l'attestazione con la quale l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 148, dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma, costituisce attività direttamente compiuta dall'ufficiale giudiziario e quindi atto pubblico assistito da fede privilegiata, la cui efficacia probatoria può essere posta nel nulla solo mediante la querela …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1856
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1856
Data del deposito : 9 febbraio 2001

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