Sentenza 14 settembre 2017
Massime • 1
Nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, il giudice non può acquisire i risultati di operazioni di intercettazione dichiarati inutilizzabili nel processo di cognizione, ma non ha alcuna preclusione a valutare, ai fini della sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, le trascrizioni delle conversazioni intercettate, ritenute inutilizzabili nel processo di cognizione, ove si tratti di inutilizzabilità processuale non patologica. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto utilizzabili, da parte del giudice della riparazione, gli esiti delle intercettazioni essendo stata rilevata in sede di cognizione la mera inutilizzabilità delle trascrizioni perchè disposte da giudice incompetente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/09/2017, n. 48978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48978 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2017 |
Testo completo
48978-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2017 Presidente - Sent. n. sez. ROCCO MARCO BLAIOTTA Rel. Consigliere 1391/2017 - ANDREA MONTAGNI - REGISTRO GENERALE EUGENIA SERRAO N.51932/2016 ALESSANDRO RANALDI LO MI ha pronunciato la seguente Sententa sul ricorso proposto da: DI CO IA N. 23.02.1953 /mMINISTERO ECONOMIA E FINANZE avverso l'ordinanza del 13/10/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG M. Giuseppine FowARONI she te chiesto ic rifetto del vicino A RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 13 ottobre 2016 la Corte di Appello di Bologna rigettava la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da Di IC BI, il quale dopo essere stato sottoposto a misura cautelare carceraria, e quindi a quella degli arresti domiciliari, in riferimento all'acquisto di partite di cocaina provenienti dai Caraibi, era stato assolto dalla Corte di Appello di Bologna. La Corte territoriale, giudicando in sede di rinvio, aveva evidenziato l'impossibilità di ricostruire la prova d'accusa, a causa delle dispersione delle bobine sulle quali erano registrati i dati fonici originari. La Suprema Corte, nella fase rescindente del giudizio, rilevata l'inutilizzabilità delle trascrizioni delle conversazioni intercettate, perché disposte da G.i.p. funzionalmente incompetente, aveva infatti disposto che la prova venisse nuovamente acquisita, o mediante ascolto diretto ovvero con nuova trascrizione. Il giudice della riparazione rilevava che il comportamento assunto dal Di IC, il quale aveva assiduamente frequentato soggetti collocati in posizione apicale nel traffico degli stupefacenti, anche in circostanze contigue al contesto criminoso, aveva contribuito a consolidare nell'autorità giudiziaria il convincimento circa la correttezza della valutazione del quadro indiziario a carico del richiedente. Il Collegio sottolineava che Di IC aveva pure reso dichiarazioni ammissive;
e considerava che giudice della cognizione, nella pronuncia assolutoria, non aveva escluso la materialità dei richiamati comportamenti posti in essere dal Di IC.
2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Di IC BI, a mezzo del difensore. L'esponente deduce violazione di legge e vizio motivazionale. Rileva che la Corte di Appello ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; ha omesso di verificare la sussistenza di profili di colpa lieve;
e che, erroneamente, ha ritenuto utilizzabili gli esiti delle operazioni di intercettazione. Il ricorrente osserva che la Corte di Appello, nel rigettare la richiesta del Di IC, ha valorizzato il comportamento posto in essere dal richiedente, il quale aveva frequentato assiduamente tale IL, figura apicale nel traffico delle sostanze stupefacenti;
aveva avuto accesso all'abitazione di tale Ortiz;
ed aveva pure accompagnato in aeroporto il richiamato IL, rendendosi disponibile a custodire un bilancino, per conto del predetto. 2 L'esponente rileva che la Corte di Appello ha fatto riferimento al contenuto delle conversazioni intercettate, nonostante l'intervenuta pronuncia di inutilizzabilità delle stesse. Ciò posto la parte ravvisa il difetto di motivazione;
osserva che Di IC, sin dall'interrogatorio di garanzia, aveva ammesso la frequentazione con il coimputato IL, spiegando le ragioni degli incontri. Quanto al fatto di aver accompagnato IL in aeroporto, il ricorrente rileva che si tratta di circostanza ininfluente, rispetto al giudizio di colpa grave. Il deducente osserva che la Corte territoriale ha omesso di verificare se le condotte del Di IC fossero rimproverabili a titolo di colpa lieve. Rileva da ultimo che la Corte di Appello ha errato nel valutare gli esiti delle intercettazioni, giacché in sede di cognizione era stata dichiarata l'inutilizzabilità delle trascrizioni. Osserva che nella sentenza assolutoria il Collegio aveva evidenziato che la portata dimostrativa delle intercettazioni di cui si tratta non era invincibile.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La parte rileva che correttamente sono state valorizzate le frequentazioni intrattenute dal Di IC;
considera che le trascrizioni delle intercettazioni non erano connotate da inutilizzabilità patologica;
e sottolinea che il percorso argomentativo posto a fondamento dell'ordinanza impugnata risulta conducente anche a prescindere dalle trascrizioni delle intercettazioni. Rileva infine l'infondatezza delle doglianze relative alla colpa lieve, profilo che resta assorbito dalla evidenziata sussistenza di profili di colpa grave.
4. L'Avvocatura Generale dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile ovvero rigettato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Si procede primieramente all'esame del terzo motivo di doglianza. Occorre muovere dai principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, in relazione alla inutilizzabilità, nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione, dei risultati di operazioni di intercettazioni dichiarati non utilizzabili dal giudice del merito. 3 Come noto, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, dopo avere considerato che l'inutilizzabilità colpisce non l'intercettazione in quanto mezzo di ricerca della prova, bensì i suoi risultati, che a loro volta possono rivestire sia la natura di prova, tipica della fase del giudizio, sia quella di indizio, tipica della fase delle indagini preliminari>; e che ...ciò non altro può significare che, al cospetto di intercettazioni eseguite fuori dei casi previsti dalla legge ovvero in violazione dell'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, si versa in ipotesi di chiara "illegalità", al di là della sanzione che il legislatore denomina inutilizzabilità, donde la condivisibile affermazione che, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la sua inosservanza deve determinare la totale "espunzione" del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, che si concreta nella loro giuridica inutilizzabilità e nella "fisica eliminazione">; hanno affermato il seguente principio di diritto: l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione> (Sez. U, sentenza n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Rv. 241667). E bene, nel caso di specie, in sede di cognizione era stata rilevata l'inutilizzabilità delle operazioni di trascrizione delle intercettazioni e non già degli esiti delle captazioni. Pertanto, del tutto legittimamente, il giudice della riparazione ha considerato che si trattava di una inutilizzabilità processuale non patologica, non preclusiva della valutazione delle trascrizioni ai fini della sussistenza del profilo della colpa grave, ostativo al riconoscimento dell'indennizzo. Ciò in quanto non era stata disposta la fisica eliminazione dal processo dei risultati delle intercettazioni, a causa della "illegalità" del mezzo di ricerca della prova. E' poi appena il caso di rilevare, richiamando le lucide considerazioni svolte dal PG, che apparato giustificativo posto a fondamento del provvedimento oggi impugnato prescinde, in realtà, dagli esiti delle operazioni di intercettazione.
3. In tali termini si introduce l'esame congiunto dei restanti motivi di ricorso. Si tratta di rilievi privi di pregio. Come noto, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o 4 regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" e secondo un iter logico motivazionale del - non se tale tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263). Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 256764). Preme segnatamente evidenziare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell'esaminare funditus l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l'avvicinamento fra le ipotesi di cui all'art. 314 cod. proc. pen., commi 1 e 2, sotto il profilo della possibile comune derivazione della "ingiustizia" della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione;
che l'elemento della accertata "ingiustizia" della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l'ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento;
e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l'oggettiva inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione "del limite della non interferenza causale della condotta del soggetto passivo della custodia" (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27.05.2010, Rv. 247663). Le Sezioni unite, nella sentenza ora richiamata, hanno pure evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l'esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente "vittima". Con la precisazione che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. 5 Occorre a questo punto considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione. Come sopra rilevato, la Corte di Appello ha considerato che il comportamento realizzato dal Di IC, il quale aveva assiduamente frequentato soggetti collocati in posizione apicale nel traffico degli stupefacenti, anche in circostanze contigue al contesto criminoso, aveva contribuito a consolidare nell'autorità giudiziaria il convincimento circa la correttezza della valutazione del quadro indiziario a carico del richiedente. In tale ambito ricostruttivo, il Collegio ha insindacabilmente sottolineato: che Di IC aveva reso dichiarazioni ammissive, in ordine alle frequentazioni di soggetti dediti al narcotraffico, tali da indurre a ritenere che i riferiti comportamenti non fossero altrimenti giustificabili, se non in funzione di supporto alle attività illecite;
e che il giudice della cognizione, nella pronuncia assolutoria, non aveva escluso la materialità dei richiamati comportamenti posti in essere dal Di IC. Come si vede, l'ordinanza impugnata si colloca nel quadro interpretativo, tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento alle ipotesi di cui all'art. 314, commi 1 e 2, cod. proc. pen. La Corte distrettuale ha correttamente effettuato la autonoma valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione "ex ante", cioè a dire in riferimento agli elementi conosciuti dall'autorità giudiziaria procedente al momento di adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa;
ed il Collegio ha ritenuto, con motivazione immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso, mediante le riferite condotte, a dare causa alla adozione della misura cautelare a suo carico. Per completezza argomentativa, si osserva infine che risultano destituite di ogni fondamento le doglianze sul mancato esame dei profili di colpa lieve. La Corte territoriale, come chiarito, ha infatti ritenuto sussistenti elementi di colpa grave, nell'ambito del comportamento del Di IC, tali da obliterare l'an della richiesta dell'esponente. Di riflesso, l'esame di ulteriori elementi, ascrivibili a colpa lieve a carico del richiedente, in astratto incidenti sul quantum della pretesa, risulta privo di ogni rilevanza, rispetto alla soluzione offerta al caso per cui è giudizio. 6 4. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre al rimborso delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, liquidate come a dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, liquidate in mille euro. Così deciso il 14 settembre 2017. Il Consigliere estensore Andrea Montagni Il Presidente AmЛа Rocco Marco Blaiotta کا تناغ Depositata in Cancellenz 2 Oggi. 25 CTT.2317 250TT Funzionano Giudiziari orra Patrizia C 7