Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2011, n. 7514
CASS
Sentenza 27 gennaio 2011

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Massime1

Il divieto di concessione di benefici penitenziari previsto dall'art. 58-quater dell'Ordinamento penitenziario nei confronti dei soggetti, condannati per determinati delitti, e che abbiano posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 cod. pen. fa riferimento alla sola condotta tenuta nel tempo successivo all'inizio dell'espiazione della pena, senza che possano rilevare le condotte di evasione eventualmente in precedenza tenute durante lo stato di custodia cautelare.

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  • 1Consulta: incostituzionale il divieto automatico di permessi premio (art. 30-ter l. n. 354/1975)
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2025

    2. Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Alla luce della situazione esposte, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto sollevava, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale del …

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  • 2Incostituzionale vietare permessi premio se c'è denuncia per reato (Corte Cost. 24/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 marzo 2025

    Illegittimo costituzionalmente l'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), laddove vieta per un biennio la concessione di permessi premio «[n]ei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale". Il venir meno dell'automatismo previsto dalla disposizione all'esame non esclude, naturalmente, che il magistrato di sorveglianza possa fondare la propria valutazione anche …

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  • 3Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 4 luglio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale del medesimo articolo, in relazione ai …

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  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2011, n. 7514
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7514
Data del deposito : 27 gennaio 2011

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