Sentenza 27 gennaio 2011
Massime • 1
Il divieto di concessione di benefici penitenziari previsto dall'art. 58-quater dell'Ordinamento penitenziario nei confronti dei soggetti, condannati per determinati delitti, e che abbiano posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 cod. pen. fa riferimento alla sola condotta tenuta nel tempo successivo all'inizio dell'espiazione della pena, senza che possano rilevare le condotte di evasione eventualmente in precedenza tenute durante lo stato di custodia cautelare.
Commentari • 4
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Illegittimo costituzionalmente l'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), laddove vieta per un biennio la concessione di permessi premio «[n]ei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale". Il venir meno dell'automatismo previsto dalla disposizione all'esame non esclude, naturalmente, che il magistrato di sorveglianza possa fondare la propria valutazione anche …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 4 luglio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in via principale, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; in via subordinata, questioni di legittimità costituzionale del medesimo articolo, in relazione ai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2011, n. 7514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7514 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 322
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 21207/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FRAGALE SAVERIO N. IL 23/02/1962;
avverso l'ordinanza n. 92/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 16/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERÀ MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata, limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità delle istanze di affidamento al servizio sociale e di detenzione domiciliare.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16.3.2010, il Tribunale di sorveglianza di Milano dichiarava inammissibili le istanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova ordinario e rigettava l'istanza di differimento pena, formulate da FRAGALE Saverio, in espiazione di pena con scadenza il 10.5.2012 per violazione legge armi, art. 648 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, giusto il disposto della L. n. 354 del 1975, art. 58 quater, atteso che il titolo in espiazione comprendeva anche una condanna per il reato di evasione, commesso il 16.12.2008, con il che non risultava decorso il termine previsto dal comma 3 della norma menzionata in cui è operativo il divieto. Quanto all'istanza di differimento dell'esecuzione della pena veniva sottolineato che la condizione clinica del richiedente era stazionaria e non presentava ingravescenze, atteso il soddisfacente compenso farmacologico e la assistenza specialistica e strumentale che gli viene assicurata e che non si era in presenza di una situazione di scadimento fisico idonea a determinare una situazione di esistenza, al di sotto di una soglia minima di dignità, in contrasto con il senso di umanità.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'interessato, per sostenere che la commissione del reato di evasione assume rilievo preclusivo all'applicazione dei benefici penitenziari, solo se commesso da chi stia espiando una pena detentiva e non, come nel caso di specie, si trovi in stato di custodia cautelare.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata, limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità delle istanze di affidamento al servizio sociale e di detenzione domiciliare, in ragione del fatto che l'art. 58 quater fa riferimento alla condotta tenuta dal condannato al tempo dell'espiazione e non già a quella tenuta nel corso della custodia cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nella cornice dei principi espressi dalla Corte Costituzionale in materia, recepiti in due decisioni delle Sezioni Unite (Sez. Un. 28 marzo 2006, ric. Alloussi;
Sez. Un. 30 maggio 2006, ric. Aloi), deve ritenersi che l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere (nel caso di specie, la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova ordinario) di un soggetto nei cui confronti sia intervenuta affermazione di penale responsabilità per il delitto di evasione, non possa essere automaticamente preclusa dalla intervenuta condanna per il reato previsto dall'art. 385 c.p., a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine all'avvenuta realizzazione di tutte le condizioni per usufruire del beneficio richiesto.
Si impone quindi al giudice, in presenza di una condanna per evasione, un'analisi approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva e perdurante pericolosità sociale alla luce delle condotte rilevanti ai sensi dell'art. 385 c.p., ed oggetto di accertamento definitivo, sui progressi trattamentali compiuti e sul grado di rieducazione realizzato, analisi che nel caso di specie difetta.
Non solo, ma si deve aggiungere che la condanna per il reato di evasione per avere effetti preclusivi - seppure nei limiti di cui si è detto - deve avere riguardo a condotta posta in essere da soggetto in stato di espiazione pena, non invece da soggetto in custodia cautelare: ad opinare in tal senso conduce l'art. 58 quater Ord. Pen., comma 1, che nel prevedere il divieto di concessione di vari benefici "al condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 4 bis, comma 1, che ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'art. 385 c.p.", fa riferimento - dato l'uso del termine "condannato" - alla sola condotta tenuta dal condannato stesso nel tempo successivo all'inizio dell'espiazione, cosicché deve essere escluso che ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 58 quater Ord. Pen., comma 1, possano rilevare condotte di evasione tenute in stato di custodia cautelare (cfr. Cass. 21.10.1992, n. 4202). Il provvedimento impugnato non appare conforme ai principi sopra enunciati, con il che deve essere annullato con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011